Parti: Società Consortile Fonografici c. Benetton Retail Italia S.p.A.
In DANTe, 2005, 163
Anno: 2005
TRIBUNALE DI TREVISO
Dott. Francesco Pedoja in veste di giudice unico
[OMISSIS]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto di citazione in epigrafe riportato l’attrice, quale società consortile avente ad oggetto la gestione in Italia ed all’estero dei diritti dei produttori fonografici (circa il 90% del mercato italiano), tra cui il diritto al compenso di cui all’art 73 bis legge autore per l’utilizzazione a scopo non di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di. qualsiasi altra utilizzazione degli stessi, nonché il diritto di riproduzione dei fonogrammi di cui all’art 72 stessa legge, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Benetton Retail S.r.l. con sede legale in Ponzano Veneto, chiedendone la condanna al pagamento nei propri confronti dell’equo compenso, da determinarsi in corso di causa, relativo all’utilizzo operato dalla convenuta nei suoi megastore di fonogrammi delle ditte discografiche rappresentate dall’attrice.
Esponeva la S.C.F. (Società Consortile Fonografici) che, a seguito del rifiuto di Benetton di provvedere al pagamento richiesto, aveva provveduto a richiedere al Presidente del Tribunale di Milano un provvedimento di descrizione giudiziale, come previsto dall’art. 161 Legge Autore, reso in data 12/02/2002 ed eseguito presso il punto vendita Benetton di Corso Vercelli, n. 8 in data 08/03/2002, dalla quale descrizione risultava la presenza nell’esercizio commerciale di n. 44 altoparlanti ed un impianto di riproduzione CD, contenente n. 4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per Benetton, a loro volta contenenti delle compilations.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta B.R.I. (Benetton Retail Italia S.r.l.) , la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese attoree.
Alla prima udienza di comparizione intervenivano autonomamente in giudizio la EMI Music Italy S.p.A., la Virgin Music Italy S.r.l. e la BMG Ricordi S.p.A assumendo le stesse conclusioni dell’attrice loro rappresentante.
Giustificavano le tre Società il loro intervento assumendo che l’aver delegato alla “Società Consortile Fonografici la gestione dai loro diritti di produttori, non pregiudicava in alcun modo la loro facoltà di azionare anche direttamente tali diritti facendo valere in via «autonoma tutte le ragioni, anche ulteriori rispetto a quelle rappresentate da SCF, per le quali si rende oltremodo necessaria una”efficace tutela giudiziaria dei diritti connessi spettanti ai produttori discografici”.
Con memoria autorizza la convenuta replicava a detto intervento.
Depositate le memorie ex. art. 180, 183 e 164 c.p.c, nonché nuova documentazione da. parte dell’attrice, con ordinanza 2.10.2003, il G.I. disponeva, a carico di “B.R.I.”, l’esibizione «di copia di tutti i bollettini comprovanti l’avvenuto pagamento dei compensi S.I.A.E. per il periodo «compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data odierna”; cui la convenuta provvedeva con nota 21.1.2004.
All’udienza del 18.3.2004 il procuratore dell’attrice insisteva per le proprie prove effettuando nuova produzione documentale.
Sull’opposizione della “B.R.I.”, che riteneva detta produzione tardiva, il G.I. si riservava e, quindi, con ordinanza 22.3.2004, rinviava all’udienza del 1.7.2004 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa documentalmente “istruita”.
Sulle epigrafate conclusioni delle parti la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che in causa vi è esclusivamente la prova di un utilizzo da parte della convenuta per scopo non di lucro – giacché la musica, ed i relativi supporti non costituisce oggetto di vendita da parte di B.R.I. – di CD editi dalla sola Casa Discografica Irma Records e nella sola sede commerciale di Milano Corso Vercelli, n. 8, esercizio ceduto a terzi nell’agosto 2002, si deve esaminare preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla S.C.F., la quale in base ai contratti dimessi ed allo statuto costitutivo apparirebbe agire, a detta della convenuta, come mandataria di alcune case discografiche solo per la stipulazione di contratti di licenza inerenti ai diritti di autore ed all’incasso delle relative spettanze, mentre nella fattispecie nessun contratto sarebbe stato stipulato con la B.R.I.
Tale eccezione appare del tutto infondata, atteso che dalla documentazione attorea risulta pacificamente un mandato da parte delle Case Discografiche – tra cui anche la Irma Records – non solo alla stipula di contratti di licenza ma anche a promuovere ogni iniziativa a tutela dei diritti delle mandanti (tra le quali rientra anche la presente iniziativa giudiziaria).
Ai fini della quantificazione dell’equo compenso previsto per la diffusione di musica non a scopo di lucro in esercizi pubblici – tra cui rientra ai fini della Legge di autore anche l’esercizio commerciale gestito dalla convenuta (non potendosi a tal fine estrapolare il significato più ristretto di esercizio pubblico e la diversa normativa – T.U.P.S. – non può che farsi riferimento alla quantificazione del corrispettivo annuo così come quantificato nella successiva convenzione SCF/Faid Federdistribuzione 8 senza l’applicazione degli sconti associativi) prodotta da dall’attrice e cioè in € 320,00=annui per tre anni, essendo l’esercizio cessato nel corso del 2002 (circostanza non contestata), con la conseguenza che la somma complessiva dovuta ammonta ad € 960,00=, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alta posizione delle intervenute, le stesse sono carenti di legittimazione attiva, non essendo risultato in concreto l’utilizzo di alcun fonogramma di loro produzione presso l’esercizio B.R.I. di Milano.
Sussistano giusti motivi in relazione ai motivi di accoglimento e di rigetto delle rispettive domande ed eccezioni per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
PQM
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata:
condanna Benetton Retail Italia S.r.l. al pagamento in favore di Società Consortile Fonografici S.p.A. della somma complessiva di € 960,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.