Parti: Codacons c. S.I.A.E., Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri.
In DANTe, 01-2005, 86
Anno: 2004
S.I.A.E. — assenza del quorum strutturale e funzionale — invalidità della deliberazione assembleare di designazione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
All’organo assembleare, in quanto composto da una rappresentanza degli associati, scelta attraverso elezioni, non sono applicabili i principi comuni, secondo i quali ciascun associato, essendo portatore del proprio interesse individuale, può disporre a piacimento di esso anche attraverso il mancato o disaccordo esercizio delle proprie prerogative, delle cui conseguenze negative egli si assume la responsabilità, non essendo né gli altri associati né l’organo assembleare né il suo presidente tenuti ad ovviare, in via sostitutiva o di supplenza, alla sua mancanza di vigilanza.
Nel caso di specie, essendo preclusa ai non eletti la partecipazione diretta all’organo assembleare, la tutela dell’interesse degli associati si realizza, in via strumentale, esclusivamente attraverso la previsione di tassative condizioni per la validità delle deliberazioni, e, specificamente, nel presupposto della esistenza, oltre che del quorum funzionale, anche della presenza strutturale delle due componenti degli autori e degli editori.
Essendo la sussistenza del prescritto “numero legale” presupposto di validità imposto nell’interesse di tutti gli associati (i quali possono, quindi, a posteriori, sempre far valere la sua mancanza) appare dovere indeclinabile del presidente dell’organo il suo accertamento nel momento di adozione di ciascuna deliberazione.
L’assenza del quorum strutturale dell’Assemblea della S.I.A.E. comporta l’anamento delle deliberazioni adottate dall’organo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
FATTO
Con ricorso notificato il 12 agosto 2003, il sig. Stefano Valente, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti dei consumatori) e l’Associazione utenti dell’informazione e della stampa e del diritto di autore impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
– la deliberazione adottata dall’Assemblea della SIAE in data 26 giugno 2003, con la quale si era proceduto alla designazione delle cariche di presidente dell’Ente e dei Consiglieri di amministrazione;
– il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2003, con cui, in virtù della designazione dell’Assemblea in data 26 giugno 2003, era stato nominato il maestro Franco Migliacci quale Presidente dell’Ente;
– il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 luglio 2003, con cui erano stati nominati, quali componenti del consiglio di amministrazione della SIAE, i sigg. Antonio Marrapodi, Giovanni Natale, Ivan Cecchini, Franco Micalizzi e Diego Cugia.
Di tali atti gli istanti sostenevano l’illegittimità, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 5 dello Statuto SIAE, abuso di potere ed errore di diritto, in quanto la designazione, da parte dell’Assemblea, del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sarebbe avvenuta in assenza del quorum necessario, dal momento che erano presenti solo 35 componenti su 64, illegittima essendo l’equiparazione, operata dal Presidente, di coloro che si erano allontanati agli astenuti;
b) violazione della delibera commissariale n. 54/2003 e dell’art. 7 del d. lgs.. n. 419/99, dal momento che, all’atto della designazione, per effetto dell’allontanamento di 23 componenti, non sussisteva neppure la presenza di almeno la metà dei membri autori e dei membri editori, concessionari e produttori.
Con motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2003, i ricorrenti si gravavano anche contro tutte le deliberazioni assunte dal 1° agosto al 12/17 settembre 2003, deducendone l’illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso principale.
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata ex art. 26, IV comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in relazione a precedenti decisioni conformi, affermata l’ammissibilità del gravame, la legittimazione degli attori, il loro interesse all’anamento delle impugnate elezioni nonché la tempestività dei motivi aggiunti, ha respinto il ricorso nel merito, richiamando le motivazioni di cui alle sentenze n. 8586 del 17 ottobre 2003 e n. 8885 del 21 ottobre 2003.
Avverso detta decisione hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado, i quali, nel censurare la sentenza per difetto di motivazione, nella parte in cui fa rinvio puro e semplice ad altre precedenti pronunce, e nel lamentarne l’ingiustizia, per la parte di condanna alle spese, ha riproposto le censure svolte in primo grado circa l’invalidità della deliberazione dell’Assemblea, in assenza dei necessari quorum strutturale e funzionale.
Si sono costituiti in giudizio sia la SIAE sia l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali.
La SIAE, dopo aver ricordato che due precedenti identiche sentenze del T.A.R. Lazio, in subiecta materia, non sono state appellate dagli interessati e che un terzo ricorso non risulta, finora, coltivato dagli istanti, ha dedotto:
– l’inammissibilità della censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, per essere stato il rito abbreviato richiesto dagli stessi odierni appellanti e per non essere stata contestata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 26, quarto comma, della legge n. 1034 del 1971;
– l’inammissibilità della doglianza circa la condanna alle spese per non essere stata censurata la decisione in punto di applicazione del principio della soccombenza;
– l’inammissibilità delle censure di merito, costituendo le stesse mera riproposizione delle tesi già inutilmente svolte innanzi al T.A.R. e a questo stesso Consiglio di Stato, adito in sede cautelare, senza alcuna critica al provvedimento giudiziale impugnato;
– l’infondatezza, nel merito, di tutti i motivi.
L’Avvocatura dello Stato ha concluso, anch’essa, per l’infondatezza e, quindi, per il rigetto dell’appello.
Sono intervenuti ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del gravame, la Baia del Sol s.r.l., la B.D.S. srl, la Edizioni Musicali Brillantini, la Edizioni Musicali Pandora s.a.s., la Pavani Edizioni Musicali snc, Midiri Irene, Scardia Enrico, e la Via Veneto Ed. Mus. s.a.s., in qualità di aderenti alla SIAE.
In data 27 e 28 settembre 2004, gli appellanti hanno notificato motivi aggiunti (depositati il successivo 8 ottobre 2004), con i quali hanno impugnato la deliberazione n. 22 del 25 febbraio 1993 della SIAE, asseritamente conosciuta solo di recente, con la quale è stata confermata la ripartizione degli incassi per il settore “Ballo con strumento meccanico” per l’anno 2001.
Assumono gli istanti che l’illegittimità di detta deliberazione, già riconosciuta da questa Sezione con decisione n. 6187/04, comportando l’obbligo per la SIAE di ricalcolare per l’anno 2001 i proventi nei confronti di tutti gli aderenti, si riverberebbe sulla regolarità delle operazioni elettorali successivamente svolte, basate sul sistema delle “fasce reddituali”.
La SIAE, con memoria depositata il 22 ottobre 2004, nel richiamare le precedenti difese, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, perché rivolti contro un atto adottato prima della proposizione del ricorso innanzi al T.A.R.; perché non vi sarebbe alcuna connessione tra il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo e quello gravato con i motivi aggiunti in discorso e, infine, perché la deliberazione n. 22/2001 è già stata anata in sede giurisdizionale.
Con memoria depositata il 25 ottobre 2004, la difesa degli appellanti ha preliminarmente chiesto la revoca del decreto di differimento, all’udienza del 5 novembre 2004, (su istanza dell’avv. Astorri, difensore della SIAE) della discussione di merito della causa (già fissata per il 29 ottobre 2004), in quanto:
– l’impedimento addotto non sarebbe stato comprovato mediante allegazione della citazione come teste per il giorno 29 ottobre 2004 presso il Tribunale di Civitavecchia;
– in quanto l’impedimento non sarebbe causa sufficiente di differimento, essendo costituito, per la SIAE, un collegio di difensori;
– in quanto di tale testimonianza sarebbe stata chiesta la non ammissione, essendo l’avv. Astorri coniuge di una delle parti.
Nel merito gli appellanti hanno riepilogato e ribadito le ragioni di doglianza sviluppate con il gravame e con i motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 il ricorso è stato discusso ed è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Gli odierni appellanti si dolgono della sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, con motivazione succinta, facendo rinvio alle argomentazioni svolte dalla stesso Tribunale in due precedenti decisioni, ha respinto il ricorso da essi proposto contro i provvedimenti di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), in quanto adottati su designazione dell’assemblea dell’Ente ritenuta non validamente costituita per deliberare sulla materia.
2. Preliminarmente all’esame di merito della controversia devono essere, però, affrontate, talune questioni pregiudiziali sollevate da entrambe le parti.
2.1. Va, innanzi tutto, disattesa l’istanza della difesa degli appellanti, volta a chiedere la revoca del decreto di differimento dell’udienza di discussione dalla data del 29 ottobre 2004 (in precedenza fissata) a quella odierna del 5 novembre 2004, sul rilievo che la relativa istanza del difensore della SIAE sarebbe stata inammissibile in quanto non sufficientemente documentata.
È assorbente, infatti, al riguardo, la considerazione che l’avv. Astorri, che tale differimento aveva richiesto per impedimento personale, ha depositato in udienza sia l’atto di citazione a comparire come testimone innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia per il giorno 29 ottobre 2004 sia l’attestazione della effettiva presenza presso detto Tribunale nella data indicata.
D’altra parte, la difesa degli appellanti, che ha partecipato all’udienza odierna, non ha dedotto alcun effetto pregiudizievole derivante all’espletamento del suo mandato dall’anzidetto (breve) differimento.
2.2. I motivi aggiunti depositati l’8 ottobre 2004, con i quali gli appellanti hanno impugnato la deliberazione della SIAE n. 22 del 25 febbraio 2003, recante la ripartizione degli incassi per il settore “Ballo con strumento meccanico” per l’anno 2001, vanno dichiarati inammissibili, per carenza di interesse.
Ed invero, essendo stata la deliberazione in parola già anata da questa Sezione (come, del resto, gli stessi istanti ricordano), con decisione n. 6187/2004, l’unico interesse, che potrebbe essere, utilmente, in astratto, fatto valere in questa sede, sarebbe quello relativo al travolgimento delle operazioni elettorali per l’elezione dei componenti dell’assemblea (che conseguirebbe dal corretto inserimento degli associati nelle fasce reddituali di propria competenza, ai fini della formazione delle liste elettorali) e, derivatamente, delle deliberazioni adottate dall’assemblea stessa nella illegittima composizione.
Sennonchè, nel presente giudizio, non sono stati impugnati i provvedimenti che – all’esito della competizione elettorale – hanno nominato i componenti dell’assemblea; pertanto, in questa sede, sono intangibili gli effetti dei medesimi atti, non potendo il giudice amministrativo, a tacere di ogni altra considerazione, anare provvedimenti attributivi di status a soggetti non intimati nel giudizio e che non sono stati posti in grado di difendersi (cfr., negli stessi termini, la decisione n. 6187/2004 cit.).
2.3. L’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla S.I.A.E. perché gli appellanti si sarebbero limitati a riproporre le censure di primo grado, senza formulare critiche alle statuizioni della sentenza gravata, non merita accoglimento.
In proposito è sufficiente osservare che la sentenza impugnata non sviluppa alcuna propria motivazione, onde anche la sola riproposizione delle censure svolte in primo grado, del resto dettagliatamente argomentate, costituisce confutazione della opposta conclusione cui è pervenuto il T.A.R. in ordine a tutte le questioni controverse.
3. Nel merito, fondato ed assorbente si rivela il secondo motivo di appello, con il quale si deduce l’invalidità della deliberazione assembleare di designazione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della SIAE, in quanto adottata in assenza dei previsti quorum strutturale e funzionale.
4. Va precisato, in punto di fatto, che l’assemblea, dopo essersi regolarmente costituita ed aver proceduto alla prima votazione, senza che nessuno dei designati raggiungesse la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, aveva visto la defezione di 23 membri.
Il Presidente aveva dato, tuttavia, ugualmente luogo alla seconda votazione, dichiarando di considerare gli assenti come astenuti, e, poi, non essendo stata, neppure in questa, raggiunta la necessaria maggioranza di due terzi, aveva indetto la terza votazione, nella quale sono risultati eletti, con la maggioranza assoluta, il Presidente Francesco Migliacci ed i Consiglieri Antonio Marrapodi, Giovanni Natale, Ivan Cecchini, Diego Cugia e Franco Micalizzi.
5. Secondo il Tribunale amministrativo regionale (per quel che si ricava dalla motivazione delle sentenze richiamate da quella qui impugnata), pur essendo pacifica la mancanza di almeno la metà degli autori alla seconda e terza votazione, tale circostanza sarebbe irrilevante, giacché il venir meno del quorum strutturale (cd. “numero legale”) sarebbe stato soggetto a verifica solo a seguito di espressa richiesta di uno dei presenti, non essendo rilevabile d’ufficio, onde, non essendo stata tale richiesta avanzata, la mancanza del quorum non potrebbe essere fatta a valere a posteriori in sede di votazione, nella quale rileverebbe, se del caso, solo il quorum funzionale.
Né sarebbe censurabile l’equiparazione degli assenti agli astenuti, posto che “salvo un’espressa norma contraria – nella specie non ravvisabile nel Dlg 419/1999 o nello Statuto dell’ente -, gli astenuti non concorrono a formare il quorum dei votanti, o funzionale che dir si voglia, mentre gli assenti meri non concorrono a formare quello strutturale non per il sol fatto della loro assenza, ma solo se quest’ultima sia legalmente accertata”.
6. Orbene, essendo incontestato il numero dei presenti e dei partecipanti alle votazioni per la designazione degli organi, la questione sottoposta all’esame del Collegio concerne esclusivamente il dovere o no del Presidente dell’Assemblea di procedere alla verifica del “numero legale”, a seguito dell’allontanamento di 23 componenti dopo la prima votazione senza esito.
7. Al fine della disamina di tale questione, appare, tuttavia, preliminarmente necessaria una compiuta ricostruzione del sistema dei quorum strutturale e funzionale, previsti dallo Statuto e dalla delibera commissariale n. 54 del 7 giugno 2003, la cui violazione è stata, appunto dedotta dagli appellanti.
7.1. Al riguardo, appare, innanzi tutto, privo di pregio l’assunto della SIAE, secondo la quale quest’ultima deliberazione non potrebbe essere utilmente invocata nella fattispecie, in quanto non efficace, non essendo stata pubblicata e non avendo conseguito l’approvazione del Ministero vigilante.
Ed, infatti, in disparte il rilievo che la delibera in questione non rientra tra quelle soggette all’approvazione del Ministero vigilante (il d.lgs. n. 419/1999 sottopone ad approvazione esclusivamente lo Statuto, che a dispone in merito, mentre neppure la pregressa alla legge n. 70/1975 includeva questo tipo di deliberazioni fra quelle da inviare all’approvazione), appare decisiva la circostanza che la deliberazione stessa è stata, nel caso di specie, applicata.
Ciò risulta chiaramente, ancorché di essa non si faccia espressa menzione, dal verbale dell’assemblea del 26 giugno 2003, nel quale si dà atto della accertata presenza, distintamente, di n. 27 membri eletti per la categoria “Autori” e di n. 31 membri eletti per la categoria “Editori, Produttori e/o Assimilati”, analiticamente indicati negli elenchi allegati al verbale stesso, e in base a tale accertamento si dichiara raggiunto il quorum fissato e validamente costituita l’assemblea per deliberare sull’ordine del giorno.
Ebbene, un siffatto accertamento, distinto per categorie, non avrebbe avuto alcun significato, ove si fosse ritenuta non operante e, quindi, inapplicabile la delibera commissariale, giacché è quest’ultima, come si vedrà di seguito, che prescrive la presenza di un numero minimo di rappresentati degli autori e degli editori, mentre l’art. 5 dello Statuto (che, ove fosse accolta l’argomentazione della SIAE, resterebbe l’unica fonte di disciplina della materia) si limita a prevedere, per la validità delle designazioni, la maggioranza (di due terzi o assoluta) dei componenti, senza alcuna distinzione di categoria, e il successivo art. 6 si occupa dell’equilibrio delle categorie fra gli eletti in seno al Consiglio di Amministrazione e non della provenienza dei voti.
8. Ciò premesso, va osservato, ai fini che qui interessano, che l’art. 3 della delibera commissariale n. 54/2003 stabilisce, con norma generale, che, “ove non diversamente stabilito”, per la “validità delle riunioni” (quorum strutturale) degli organi sociali, è necessaria “la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell’organo che si riunisce, mentre, per le votazioni, prevede che esse “avvengono a maggioranza semplice” (quorum funzionale) con prevalenza, a parità di voti, di quello del presidente.
8.1. Sennonché, per le deliberazioni dell’assemblea, prevale, proprio in virtù della deroga prevista dal citato art. 3, la norma speciale dell’art. 1 della stessa deliberazione commissariale, che prescrive, ai fini della loro validità, “la presenza, oltre che del soggetto che presiede la riunione, di almeno la metà dei membri autori e almeno la metà dei membri editori, concessionari e produttori”.
E dunque, la norma riconosce validità alle deliberazioni assembleari in ragione non della “partecipazione” al voto della metà dei membri autori ed editori, ma della “presenza”, nel momento del voto, di tale aliquota minima onde, in assenza di detto quorum (strutturale), l’assemblea non può ritenersi legittimata a deliberare validamente.
8.2. Per le ipotesi, poi, in cui l’assemblea debba designare il Presidente e i Consiglieri di amministrazione, l’art. 5 dello Statuto prevede, a sua volta, un ulteriore quorum (funzionale) consistente nella maggioranza di due terzi dei componenti dell’organo, nelle prime due votazioni, e della maggioranza assoluta nella terza votazione.
8.3. Dal combinato disposto delle norme surriferite emerge, dunque, che nella specie, occorreva, per la validità della designazione, il concorso di due fattori: la presenza, nel momento deliberativo, di almeno la metà dei membri autori e di almeno la metà dei membri editori componenti l’assemblea; la votazione favorevole della maggioranza (qualificata o assoluta) dei componenti stessi.
9. Secondo la tesi della SIAE (condivisa dal T.A.R.), la circostanza che all’atto della successiva votazione non sussistesse più il primo dei due fattori anzidetti sarebbe irrilevante, in quanto la regolarità del quorum strutturale era stata verificata all’inizio della riunione e non vi era un dovere del Presidente di procedere ad un nuovo accertamento d’ufficio, non essendo stata avanzata una specifica richiesta; circostanza, questa, che dimostrerebbe il disinteresse di chi si era allontanato a far valere il venir meno del “numero legale”.
9.1. L’assunto non può essere condiviso né in punto di diritto né in punto di fatto.
9.2. Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione che l’organo assembleare della SIAE non è composto, come avviene, invece, di regola, nelle persone giuridiche a base associativa, da tutti gli associati, bensì da una rappresentanza di essi, scelta attraverso elezioni.
Ne consegue che all’organo stesso non sono applicabili i principi comuni, secondo i quali ciascun associato, essendo portatore del proprio interesse individuale, può disporre a piacimento di esso anche attraverso il mancato o disaccorto esercizio delle proprie prerogative, delle cui conseguenze negative egli si assume la responsabilità, non essendo né gli altri associati né l’organo assembleare né il suo presidente tenuti ad ovviare, in via sostitutiva o di supplenza, alla sua mancanza di vigilanza.
9.3. Viceversa, nel caso di specie, essendo preclusa ai non eletti la partecipazione diretta all’organo assembleare, la tutela dell’interesse degli associati si realizza, in via strumentale, esclusivamente attraverso la previsione di tassative condizioni per la validità delle deliberazioni, e, specificamente, nel presupposto della esistenza, oltre che del quorum funzionale, anche della presenza strutturale delle due componenti degli autori e degli editori.
E dunque, essendo la sussistenza del prescritto “numero legale” presupposto di validità imposto nell’interesse di tutti gli associati (i quali possono, quindi, a posteriori, sempre far valere la sua mancanza) appare dovere indeclinabile del presidente dell’organo il suo accertamento nel momento di adozione di ciascuna deliberazione.
9.4. Né, per le considerazioni svolte, appare conferente il richiamo ai criteri che presiedono ai lavori delle assemblee politiche, giacché, in disparte la circostanza che tali criteri sono posti in via autoreferenziale, in quanto frutto di autonomia (come è dimostrato, del resto, dalle differenti regole che vigono in materia, ad esempio, tra la Camera dei Deputati e il Senato) e non sono quindi esportabili come principi generali, i componenti di dette assemblee, per specifica previsione costituzionale, non rappresentano i loro elettori, ma la Nazione, laddove i componenti dell’assemblea della SIAE, rappresentano, per Statuto, i gruppi di interessi che li esprimono.
10. Ma, indipendentemente da quanto sopra considerato, l’assunto della SIAE non è neppure sorretto, in punto di fatto, dallo svolgimento dell’assemblea del 26 giugno 2003, in quanto la circostanza che fosse venuto meno il necessario quorum di cui all’art. 1 della delibera commissariale n. 54/2003, già prima della seconda votazione, risulta essere stata, in concreto, oggetto di verifica.
10.1. Come si legge, infatti, nel relativo verbale, il presidente, dopo la sospensione della seduta conseguente alla prima votazione, essendosi accorto dell’allontanamento di un gruppo di membri, aveva provveduto “a controllare personalmente il numero dei presenti”, accertando la presenza di 35 componenti.
A questo punto, si legge nel verbale, “chiede la parola la dott.ssa Valentina Amurri, la quale da lettura di una dichiarazione con cui viene manifestata la volontà di alcuni componenti, sottoscrittori la dichiarazione stessa, di volersi allontanare dall’assemblea; tale comunicazione viene allegata al…verbale sotto la lettera C”.
Nella comunicazione, che fa, dunque, parte integrante del verbale, i firmatari “dichiarano, prima della seconda votazione per la elezione del CdA, di abbandonare l’assemblea ritenendo indispensabile un rinvio per una serie di chiarimenti non ottenuti”.
Successivamente, il Presidente dichiara che i componenti che si sono allontanati dopo la prima votazione saranno considerati come “astenuti” ed afferma che il quorum costitutivo non è stato messo in discussione da alcuno dei presenti.
10.2. Dunque, indipendentemente dalla obbligatorietà o no della verifica, quest’ultima, di fatto, vi era stata ed aveva anche reso palese il venir meno del quorum, tanto è vero che il Presidente, per poter procedere nei lavori, ha dovuto affermare, da un lato, che coloro che si erano allontanati sarebbero stati considerati come “astenuti” (e, quindi, “presenti”); dall’altro, che il quorum costitutivo non era stato “messo in discussione da alcuno dei presenti”.
Sennonché, in disparte il rilievo che, a fronte di una disposizione che impone la presenza di una rappresentanza qualificata di autori ed editori, non si rinviene alcuna altra norma di corrispondente livello che consenta di computare in tale presenza chi (per qualsiasi ragione) abbia abbandonato l’assemblea, sta di fatto che la dichiarazione del presidente appare in contrasto con la volontà di coloro che si erano allontanati, i quali avevano espressamente dichiarato di adottare un tale comportamento “ritenendo indispensabile un rinvio” e, quindi, al fine di far venir meno il numero legale, per procedere validamente alle designazioni.
Poiché detta dichiarazione è stata letta in assemblea da un componente evidentemente “presente”, essa doveva essere considerata, contrariamente a quanto affermato dal Presidente, proprio come messa in discussione del quorum costitutivo.
10.3. E dunque, anche per questa ragione, (oltre che per la funzione generale di garanzia messa precedentemente in evidenza), sul Presidente incombeva l’obbligo di far constare la circostanza che era venuto meno il quorum strutturale della metà dei rappresentanti di ciascuna categoria, impeditiva del proseguimento dei lavori.
11. Quanto, poi, agli “obblighi pubblicistici” di eleggere gli organi, che, secondo parte resistente avrebbe giustificato la mancata considerazione delle assenze sopravvenute, è appena il caso di osservare che tali obblighi, ancorché innegabili, non possono legittimare la violazione delle norme poste a presidio del corretto formarsi della volontà dell’assemblea, fermo restando che l’ordinamento appresta specifici rimedi, nel caso di protratta impossibilità di funzionamento degli organi ordinari, per garantire l’attività dell’Ente.
12. L’appello, va, quindi, accolto, restando assorbita ogni altra censura, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, devono essere anati la deliberazione assembleare del 26 giugno 2003 di designazione del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione della SIAE ed i conseguenti decreti di nomina.
Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo alla complessità e alla novità della questione, possono essere equamente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, ana la deliberazione assembleare del 26 giugno 2003 di designazione del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione della SIAE ed i conseguenti decreti di nomina.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINIPresidente
Carmine VOLPEConsigliere
Giuseppe MINICONEConsigliere Est.
Francesco D’OTTAVIConsigliere
Rosanna DE NICTOLISConsigliere