Parti: Sinevizyon Media Tanitim Ve Filmcilik Progrmlari Yapimcilik Ticaret A.S. (F. Portolano, M. Montanari) c. RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. e Sky Italia S.r.L. con terze intervenute Magnolia S.p.A. e Global Agency LTD
In DANTe, 02-2007, 193
Anno: 2007
Tutela del format televisivo.
Il giudice designato, dott.ssa Marina Meloni ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in cancelleria in data 9/5/2007, la ricorrente Sinevizyon Media Tanitim Ve Filmcilik Progrmlari Yapimcilik Ticaret A.S.
premesso che;
– era una società di nazionalità turca operante nel settore della creazione, produzione e distribuzione di format e programmi per la televisione;
– in data 10 ottobre 2004 aveva acquistato dalla società Euromedia Fz LLC i diritti di sfruttamento economico dei format televisivo “May I call you mom?” realizzando un programma televisivo recante il medesimo titolo;
– in data 1 novembre 2004 aveva registrato presso il Turkish Patent Institute il titolo del programma “May I call you mom?”;
– in data 6 novembre 2004 il format del programma “May I call you mom?” era stato registrato presso il Frapa associazione privata con sede a Colonia in Germania;
– il programma “May I call you mom?” era stato prodotto da Sinevizyon e trasmesso da Kanal D principale canale televisivo turco a partire dal 18 dicembre 2004 fino al 9 aprile 2005 con enorme successo di pubblico;
– in data 4 aprile 2007 il canale televisivo italiano Rai Due aveva trasmesso la prima puntata del reality show “La Sposa perfetta”, diffuso anche in modalità pay-tv dal canale satellitare Sky Vivo:
tutto ciò premesso chiedeva al giudice ex art. 700, a tutela del proprio diritto di sfruttamento economico dell’opera “May I call you Mom”, di ordinare alle resistenti di astenersi dall’ulteriore trasmissione del programma “La sposa perfetta” costituente contraffazione del format di “May I call you Mom” di cui è titolare Sinevizyon.
Si costituivano le resistenti Rai spa e Sky Italia srl le quali nel merito eccepivano la carenza del requisito del periculum in mora e l’insussistenza della lamentata contraffazione e chiedevano il rigetto del ricorso con ogni conseguenza per carenza dei presupposti. Inoltre la resistente Rai spa eccepiva la ità della procura ad litem apposta al margine del ricorso per mancanza di prova in ordine alla qualità del Sig. Levent Altinay di legale rappresentante della società ricorrente.
Intervenivano i giudizio le società Magnolia spa e Global Agency Co.LTD e chiedevano l’integrazione del contraddittorio con gli autori del programma.
All’udienza in data 18 maggio 2007 il giudice concedeva termine per note, all’esito del quale si riservava di decidere.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto sotto molteplici aspetti.
In via preliminare, premesso che in considerazione della natura cautelare ed urgente del procedimento non appare opportuno disporre l’integrazione dal contraddittorio con gli autori dell’opera, occorre osservare che la ricorrente non ha fornito la prova della qualità di legale rappresentante della società ricorrente del Sig. Levent Altinay che ha sottoscritto la procura a margine del ricorso, non risultando prodotta agli atti lo statuto [omissis] né altro atto societario dal quale risulti la predetta qualità, ma solo documentazione in ordine alla sua qualità di Direttore Generale della Società.
Nei merito risulta dalla documentazione depositata da Magnolia spa, dante causa della RAI, che il format “La Sposa Perfetta” è la versione italiana di “Will you be my Bride” (in turco Gelinim Olur Musum) registrato in data 20 luglio 2004 in Turchia presso un notaio di Instabul, pubblico ufficiale, da Luftu Murat Uckardesler (doc. 3), quindi circa quattro mesi prima della registrazione del format “May I call you Mom?” depositato in data 6/12/2004.
La società Magnolia spa, dante causa della RAI, ha perfettamente documentato di aver ottenuto la licenza esclusiva del format Will you be my bride dalla società Global Agency Co LTD con atto del 23/3/2007, la quale a sua volta aveva concluso relativo contratto direttamente con l’autore Luftu Murat Uckardesler. Inoltre l’autore aveva concluso un contratto in data 11 agosto 2004 con la società Karma Productions e quest’ultima società a sua volta, aveva sottoscritto un contratto con l’emittente Show TV per la produzione di un programma televisivo basato sul format citato Will you be my Bride (in turco Gelìnim Olur Musum) trasmesso sulla emittente turca Show Tv dal 18 settembre 2004 e andato in onda fino al 17 dicembre 2004.
Da quanto sopra emerge che il format ed il programma “May I call you Mom” non può ricevere tutela rispetto a “Will you be my Bride” in quanto registrato in data successiva e conseguentemente appare lecita la trasmissione di “La sposa perfetta” che costituisce la versione italiana di “Will you be my bride”.
Non sussiste quindi il fumus boni iuris dei diritto che si intende azionare essendo quantomeno controversa la titolarità vantata dalla ricorrente sui diritti dell’opera in questione.
In ordine poi al requisito del periculum in mora occorre osservare che la ricorrente lamenta un pregiudizio esclusivamente economico che potrà far valere in un giudizio ordinario in quanto l’asserito pericolo di danno imminente ed irreparabile, sul presupposto che la trasmissione avrebbe l’effetto di azzerare il valore commerciale dell’opera in quanto elimina il requisito della novità agli occhi del pubblico italiano, appare del tutto aleatorio e opinabile ed in ogni caso si sarebbe ormai già realizzato, posto che il programma è in onda gia dal 4 aprile 2007 e mancano solamente due puntate alla sua conclusione.
Infine occorre osservare che deve essere affermata in via generale la tutelabilità come opere dell’ingegno dei format televisivi, costituenti lo schema di base di un programma televisivo anche suddiviso in più puntate, purché contenenti un nucleo creativo originale dotato di novità. Nella fattispecie tuttavia non pare che il format e relativo programma per cui è causa siano dotati della necessaria originalità in quanto si incentrano su temi ormai noti e sfruttati, come il conflitto suocera-nuora, mentre per le modalità di attuazione riprendono scenari e soluzioni ormai adottate da numerosi altri reality show simili recentemente trasmessi dalle TV di tutto il mondo (per esempio selezione ed esclusione di un partecipante al gioco ogni puntata, meccanismo del tele convivenza temporanea nella stessa casa dei partecipanti al gioco, intervista ai partecipanti ai gioco etc.).
Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso proposto nonché l’istanza della intervenuta Magnolia spa di inibire alla ricorrente lo sfruttamento del format “May I call your mom?” nel territorio italiano perché avanzata in via meramente preventiva (non risulta attualmente in atto alcun sfruttamento) e quindi in carenza di presupposti per un provvedimento d’urgenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle resistenti Rai spa e Sky Italia srl mentre a spetta a Magnolia spa e Global Agency Co.LTD in quanto intervenute volontariamente nel presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.800,00 rispettivamente per Rai spa e Sky Italia srl di cui € 1.800,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari oltre IVA e CAP e rimborso spese come per legge.
Così deciso Roma il 30/5/2007