Parti: Sony Entertaiment BMG Italy S.p.a. c. Grundy Production S.p.A. e Rai Radiotelevisione Italia S.p.A.
In DANTe, 04-2006, 427
Anno: 2006
TRIBUNALE DI ROMA
Dott.ssa Gabriella Muscolo
Sincronizzazione di opera musicale a sceneggiato televisivo — applicabilità dell’art 73 l.d.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S4 S.r.l. (poi Sony Enterntaiment (Italy) s.p.a., ora incorporata da Sony Entertaiment BMG (Italy) s.p.a. e d’ora in avanti Sony), società del gruppo Sony, cessionaria del ramo d’azienda della RTI Music s.r.l., agisce quale produttore del brano musicale “C’è che ti amo” dell’artista Arianna Bergamaschi (d’ora in poi “prima canzone”) nonché quale produttore fonografico in proprio del brano musicale “Senza giacca e cravatta” dell’artista Nino D’Angelo (d’ora in poi “seconda canzone”) contro la Pearson Television Italy s.p.a (ora Grundy Production Italy s.p.a., d’ora ora in poi Grundy) nella qualità di produttore della soap opera “Un posto al sole” (d’ora in poi “lo sceneggiato”), trasmessa dalla Rai Radiotelevisione s.p.a.(d’ora in poi Rai), nonché contro quest’ultima, per 1’accertamento della illiceità della utilizzazione mediante sincronizzazione dei predetti brani nel corso dello scene e senza autorizzazione degli aventi diritto, per la inibitoria dell’illecito e per la condanna al risarcimento del danno, nonché in subordine per la condanna al pagamento di indennizzo da arricchimento senza causa.
Postasi la questione pregiudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori dello sceneggiato rispetto alla domanda di inibitoria, parte attrice la abbandona, e in sede di precisazione e modificazioni delle domande estende quella principale di condanna alla illecita utilizzazione di altri brani musicali, del cui diritto di sfruttamento è licenziataria.
La Grundy, costituita, contesta la sussistenza della privativa di parte attrice e dunque la illiceità della utilizzazione, e chiede la reiezione della domanda, così come la Rai, anch’essa costituita, che in subordine agisce altresì in manleva nei confronti della stessa Grundy; rispetto alle domande come modificate da controparte, eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire quale licenziararia e il difetto di condizione di reciprocità con gli USA, Paese di fissazione della maggior parte dei brani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale deve in via pregiudiziale e d’ufficio porsi la questione processuale della tempestività e ammissibilità della domanda avente ad oggetto i nuovi brani proposta da parte attrice in memoria per la precisazione o modificazione ex art. 183 c.p.c.: il petitum, elemento oggettivo di identificazione della azione, di dette domande è nuovo, e quindi esse debbono essere qualificate di novità e dichiarate inammissibili; per effetto di tale accertamento di inammissibilità perdono rilevanza le questioni preliminari di sussistenza o no della legittimazione ad agire per tali domande e della applicabilità o no degli accordi Trips a fronte de! difetto di condizione di reciprocità con gli USA.
Quanto alla ulteriore questione pregiudiziale di legge applicabile al caso, le parti della causa sono tutte società con sede in Italia e l’acquisto dei diritti azionati dalla Sony è in parte derivato da una cessione di ramo di azienda con altra società di diritto italiano e in parte a titolo originario, cosicché il processo non presenta elementi di estraneità, non può essere qualificato come transanazionale e la legge sostanziale applicabile è quella italiana.
Il caso in esame può essere ricostruito come segue sulla base dei fatti rilevanti incontestati o documentati in atti: la Sony è avente causa del produttore fonografico della prima canzone e produttore fonografico essa stessa della seconda; la Grundy, produttore dello sceneggiato, ha proceduto alla c.d. “sincronizzazione” delle due canzoni, cioè al loro abbinamento a immagini dello stesso allo scopo di trasmetterle durante alcune puntate dello stesso sulla Rai. Tra quest’ultima e S.C.F., mandataria della Sony per la gestione collettiva dei diritti, si è formato un contratto di licenza di utilizzo dei fonogrammi a mezzo della diffusione televisiva, che regola il compenso spettante all’uopo al produttore, di cui non è contestato il pagamento.
Le questioni poste dal caso sono dunque due: la prima è quella della ricostruzione in via di interpretazione della fattispecie degli artt. 72 e 73 l. 633/1941 (l.d.a.), come più volte modificato, nonché del rapporto tra le due norme, al fine della sussunzione nell’una o nell’altra dei fatti di causa e della identificazione della regola del caso; la seconda quella della ricostruzione, sempre in via di interpretazione, del contenuto del contratto S.C.F.–RAI, allo scopo di decidere se esso regolamenta l’utilizzazione non soltanto dei diritti di cui all’art. 73 ma anche quelli di cui all’art. 72; ditalché la seconda questione è assorbita nel caso in cui si ritenga applicabile al caso l’art. 73 l.d.a.
Entrambe le disposizioni in esame regolano i diritti del produttore di fonogrammi; la prima regola i c.d. diritti utilizzazione primaria, che hanno natura in ultima istanza di diritti proprietari e di privativa e sono il diritto di riproduzione, quello di distribuzione, quello di noleggio e prestito e quello di utilizzazione su rete telematica; il loro sfruttamento costituisce atto illecito da violazione di un diritto connesso a quello di aurore.
La seconda disposizione regola i c.d. diritti di utilizzazione secondaria, in cui il diritto di esclusiva si affievolisce per il permesso di pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi a scopo di lucro, con il contestuale sorgere di un diritto di credito a un compenso per il produttore.
Tra le due norme vi è un conflitto apparente e la controversia tra le parti verte proprio sul criterio discretivo tra l’una e l’altra fattispecie: infatti per parte attrice esso risiede nella diversa modalità di utilizzazione dei diritti in esse previsti, mediante previa “riproduzione“ nella prima norma e con mera diffusione nella seconda; secondo parti convenute invece la differenziazione è data dalla riproduzione ai fini della messa in commercio nella prima norma e nella riproduzione allo scopo di diffusione nella seconda, cosicché il richiamo a “qualsiasi altra pubblica utilizzazione” opererebbe quale norma di chiusura.
La giurisprudenza è oscillante sul punto: quella di legittimità con al sentenza 12993/1999, esaminata dalle stesse parti in una fattispecie di sincronizzazione della registrazione fonografica del brano musicale Yesterday dei Beatles e della sua telediffusione con la pubblicità di reti televisive, ha ritenuto applicabile l’art. 72 l.d.a; la giurisprudenza di merito registra contrAsti,.
Il tribunale ritiene che il conflitto tra le norme in esame possa risolversi sulla base del principio di specialità: posta una norma generale, quella dell’art. 72, di divieto di utilizzazione dei diritti di produzione di fonogrammi, salva la autorizzazione del produttore, la norma speciale dell’art. 73 ne permette tuttavia la utilizzazione mediante comunicazione al pubblico a scopo di lucro con i mezzi elencati in via esemplificativa nella disposizione, chiusa dalla menzione di “ qualsiasi altra pubblica utilizzazione”, che abbia carattere di analogia con quelle cinematografica, radiofonica e televisiva; al titolare del diritto spetta comunque un compenso.
La ragione di specialità di tale norma risiede in primo luogo nella esigenza di semplificazione nella circolazione dei diritti in questione e in ultima istanza di efficienza; la notoria diffusione con ogni mezzo di comunicazione al pubblico delle opere fonografiche renderebbe troppo costosa per le imprese del settore la identificazione dei singoli produttori ai fini della richiesta della preventiva autorizzazione, risultando meno onerosa la gestione di diritti di credito peraltro a mezzo di enti di gestione collettiva.
Il caso di specie dunque, in cui le due canzoni sono state trasmesse nel contesto di uno sceneggiato, e cioè utilizzate a scopo di lucro con il mezzo di diffusione televisivo, è regolato dall’art. 72 cc [rectius art. 73 l.d.a, n.d.r.] in deroga al diritto di utilizzazione senza autorizzazione del produttore e degli altri aventi diritto, salvo il loro credito per il compenso, incontestatamente già regolato da contratto tra i terzi enti di gestione collettiva e la Rai e che comunque non costituisce materia del contendere.
La domanda principale di accertamento della illecita utilizzazione e condanna a risarcimento del danno deve perciò essere respinta; la domanda subordinata di condanna al pagamento di indennizzo deve essere dichiarata inammissibile essendo la azione di arricchimento senza causa tutela residuale nel caso di difetto di possibilità giuridica per una diversa azione e non nel caso di reiezione nel merito di una azione per cui sussiste in astratto la condizione. La difficoltà del caso e i contrAsti, giurisprudenziali sulla questione dirimente costituiscono ragione di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge le domande di parte attrice;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 13 giugno 2006