Parti: Associazione Investici c. Trenitalia S.p.A.
In DANTe, 01-2005, 66
Anno: 2004
TRIBUNALE DI MILANO
dott. ssa Nicoletta Ongania Presidente
dott. Massimo Fabiani Giudice
dott. Claudio Marangoni Giudice rel.
Ordinanza 7 settembre 2004
Associazione Investici (Avv. G. Pagani) c. Trenitalia S.p.A. (Avv. M. Lupi)
2. Parodia — autonomia dell’opera parodistica – non necessario il preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria.
L’opera parodistica ha la natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (seppur modesta) attività creativa, e dunque una protezione ai sensi degli artt. 1 e 2 L.A. in quanto dotata di propria autonoma individualità.
L’opera parodistica sfugge alla necessità di un preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata, consenso che difficilmente sarebbe concesso – in ragione del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione o al soggetto coinvolto – e la cui mancanza determinerebbe un’intollerabile compressione di una forma espressiva direttamente e storicamente ricollegabile all’esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero.
L’elaborazione in chiave parodistica dell’home page del sito di Trenitalia S.p.a., ricollegando i riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di indubbio rilievo politico al fine di manifestare in chiave satirica un evidente e severo giudizio critico sul contributo posto in essere dalla società alla movimentazione di mezzi militari e dunque – secondo la tesi che fonda tale elaborazione – all’indebita partecipazione del nostro Paese ad eventi bellici in ossequio a direttive politiche di parte, non costituisce violazione delle norme di diritto d’autore..
[OMISSIS]
In ordine al reclamo ex art. 669 terdecies proposto nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE INVESTICI e di xxxxx xxxxxxxx avverso il provvedimento emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 3.8.2004 all’esito del procedimento cautelare promosso da Trenitalia S.p.A. nei confronti degli odierni reclamanti.
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e debba pertanto essere accolto.
Invero appare necessario – al di là delle ulteriori questioni sollevate dalle parti – verificare se nel caso di specie sia possibile individuare nel contenuto della pagina web contraddistinta dall’indirizzo telematico ricollegabile alle odierne parti reclamanti http://www.autistici.org/zen-mai23/trenitalia e nel pop up presente sulla corrispondente pagina gli estremi di un lecito esercizio del diritto di satira.
A tal fine deve rilevarsi in via generale che il diritto di satira è riconosciuto e tutelato nell’ordinamento quale particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero e di critica ed è dunque ricompreso nell’ambito di tutela garantita dall’art. 21 Cost. Invero se per un verso la satira non si propone di rappresentare una situazione o un fatto nei suoi termini reali ed effettivi, tuttavia dalla realtà stessa trae spunti per l’espressione di un giudizio critico su di essa tramite riferimenti ed immagini di natura comica e paradossale.
In tale prospettiva la satira si configura quale diritto di critica esercitato in forma sarcAsti,ca ed ironica e pertanto, in relazione all’intrinseca esasperazione grottesca dei toni che in genere la contraddistinguono, la valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio critico-valutativo che essa comunque manifesta non può implicare il rigoroso rispetto di parametri espressivi improntati a criteri di stretta razionalità e di adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica.
Tali criteri risulterebbero di fatto incongrui rispetto a raffigurazioni satiriche in forma sarcAsti,ca e paradossale, cui per antica tradizione si connettono anche espressioni ed immagini non di rado pesanti e velenose.
È evidente tuttavia che la necessaria elAsti,cità di valutazione della forma espressiva della rappresentazione satirica non può spingersi fino al limite di giustificare anche l’ingiuria gratuita, svincolata cioè da qualsiasi concreto riferimento ad un giudizio critico – sia pure aspro nei toni – che trovi comunque fondamento attendibile nel quadro degli elementi dialettici e di fatto che hanno dato origine al tema della polemica.
Nel caso di specie l’obiettivo polemico delle pagine web oggetto delle contestazioni da parte di Trenitalia S.p.A. risultava il contributo che tale società avrebbe fornito alla partecipazione italiana alle operazioni belliche in Iraq mediante l’esecuzione del trasporto di veicoli ed attrezzature militari a tale scopo destinati.
È noto – e comunque anche documentalmente attestato in atti (v. docc. da 1 a 19 fasc. Ass. Investici) – che tale contributo all’epoca dei fatti era stato soggetto ad aspre critiche da una parte del movimento pacifista contrario alla partecipazione del nostro Paese alle operazioni militari in Iraq e che numerose manifestazioni erano state indette proprio in riferimento a tali trasporti.
Tali circostanze risultano dunque tali da integrare un obbiettivo e valido collegamento tra le raffigurazioni e i temi proposti nel sito con eventi reali ed attinenti a questioni implicanti scelte e motivazioni ideali di indubbia rilevanza sotto diversi profili.
L’intento satirico risultava dunque perseguito nel caso di specie mediante la ripresa pressoché integrale dell’aspetto esteriore dell’home page del sito di Trenitalia S.p.a., modificata nella denominazione dei vari servizi offerti in maniera tale da far risultare il trasporto di mezzi militari – e l’ausilio ad imprese belliche – come l’attività esclusiva della società stessa.
Deve dunque confermarsi dalla visione della pagina web contestata che la tecnica utilizzata per raggiungere l’effetto satirico sia di natura sostanzialmente parodistica, intendendosi con essa lo stravolgimento dei contenuti concettuali dell’opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell’inversione sostanziale del mezzo espressivo) operato, per finalità comiche, burlesche o – appunto satiriche attraverso l’utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore (v. Tribunale di Milano 29.1.1996, in motivazione , che seppure attinente a controversia relativa ad opera letteraria risulta pienamente richiamabile nel caso di specie al fine di precisare i tratti caratteristici dell’opera parodistica).
Il fenomeno della parodia – peraltro in sé non normativamente definito ma di antica e costante tradizione – si esplica secondo canoni o schemi non predefiniti e implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto all’opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella preesistenza di un’opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in chiave deformante.
Sul piano della tutela del diritto d’autore – profilo peraltro non trattato nel presente procedimento cautelare, ma nell’ambito del quale si registrano i maggiori approfondimenti sul punto e che appare rilevante in sé al fine di dare conto in via generale della possibile tutela assicurata dall’ordinamento – è ormai opinione generalmente condivisa quella che attribuisce all’opera parodistica la natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (seppur modesta) attività creativa, e dunque una protezione ai sensi degli artt. 1 e 2 L.A. in quanto dotata di propria autonoma individualità.
Essa evidentemente sfugge alla necessità di un preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata, consenso che difficilmente sarebbe concesso – in ragione del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione o al soggetto coinvolto – e la cui mancanza determinerebbe un’intollerabile compressione di una forma espressiva direttamente e storicamente ricollegabile all’esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero.
Nel caso di specie non vi è dubbio che l’elaborazione contestata abbia integrato uno stravolgimento dell’home page del sito di Trenitalia S.p.a., ricollegando i riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di indubbio rilievo politico al fine di manifestare in chiave satirica un evidente e severo giudizio critico sul contributo posto in essere dalla società alla movimentazione di mezzi militari e dunque – secondo la tesi che fonda tale elaborazione – all’indebita partecipazione del nostro Paese ad eventi bellici in ossequio a direttive politiche di parte.
In tale prospettiva non può negarsi che l’elaborazione grafica in questione risulti effettiva espressione di uno spunto critico – espresso anche con raffigurazioni di un certo impatto simbolico (v. il pop up contestato) – che tuttavia nel suo complesso non appare eccedere l’ambito di una accesa polemica politica condotta da posizioni radicalmente contrapposte in ordine a questioni che involgono inevitabilmente anche profili di rilievo sia politico, che giuridico che di natura morale.
In tale contesto i rilievi sollevati da Trenitalia s.p.a. circa la pretestuosità delle critiche ad essa rivolte per i trasporti di mezzi militari a suo tempo eseguiti – in quanto dovuti per effetto della sua qualità di monopolista del trasporto ferroviario – non risultano tali da inficiare la legittimità dell’esercizio della critica avverso tali comportamenti, attenendo essi non già all’effettiva realtà del fatto dal quale la critica aveva preso le mosse, quanto proprio ad una interpretazione di fatti e comportamenti necessariamente frutto di una visione soggettiva, difficilmente riconducibile al criterio di necessità della verità del fatto in quanto l’esercizio del diritto di critica comporta una valutazione da parte dell’interprete che può esprimersi in termini di condivisibilità o meno delle tesi affermate, non già sotto il profilo delle verità medesime.
La liceità dell’elaborazione grafica presente sulla pagina web contestata da Trenitalia s.p.a. comporta dunque il rigetto delle istanze cautelari avanzate dalla medesima, risultando ogni ulteriore profilo di doglianza assorbito dalla positiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti del diritto di critica espresso in forma satirica.
A ciò consegue pertanto l’integrale riforma del provvedimento oggetto di reclamo nonché la condanna di Trenitalia al rimborso delle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare, liquidate in Euro 5.100,00 (di cui Euro 300,00 per spese, Euro 800,00 per diritti e Euro 4.000,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 15 T.F.