Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.
in Suppl. ordinario alla G. U. n. 214, del 2 agosto 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all’art. 28 della convenzione stessa.
Art. 3
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l’applicazione della convenzione menzionata nell’art. 1 in conformità all’art. 36 della convenzione stessa.
Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:
1) inserire le opere dell’arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel titolo II della legge;
2) adeguare la protezione del diritto morale d’autore al disposto convenzionale;
3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d’autore sull’aumento di valore, i manoscritti originali.