Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.
G. U. n. 29 del 30 gennaio 1979
Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, concernente la ratifica e l’esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato, nonchè la delega al Governo per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l’applicazione della convenzione, di cui all’art. 3 della predetta legge 20 giugno 1978, n. 399;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
All’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7):
“7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.
Art. 2.
Il primo comma dell’art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Art. 3.
L’art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:
“I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa
abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’anno solare nel quale l’opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la
tutela dura cinquanta anni a partire dall’anno successivo a quello in cui l’opera è stata prodotta”.
Art. 4.
E’ aggiunto dopo l’art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente art. 32-bis:
“I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano cinquanta anni dall’anno di produzione dell’opera”.
Art. 5.
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppressi.
Art. 6.
Il primo comma dell’art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:
“Gli autori delle opere delle arti figurative realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall’esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione”.
Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.