Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l’espletamento dei servizi relativi all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dell’imposta sugli spettacoli e tributi connessi.
G. U. 13 maggio 1977, n. 131
Il Ministro delle finanze:
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con prorpio decreto, l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;
Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1968, che approva la convenzione stipulata con la Società predetta in data 28 dicembre 1967, per l’espletamento dei servizi relativi all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonchè di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1973, con il quale è stato approvato l’atto del maggio 1973 che, a modifica dell’art. 2 lettera a), della surrichiamata convenzione, ha fissato la nuova misura delle percentuali d’aggio spettanti alla S.I.A.E. per l’espletamento dei servizi sopra indicati, nonché il successivo decreto ministeriale 3 aprile 1975 di approvazione dell’atto modificativo della medesima convenzione del 28 dicembre 1967, stipulato il 6 marzo 1975;
Ravvisata l’opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1987, i servizi relativi all’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Decreta:
Articolo unico
È approvata l’allegata convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 1977 dal Ministro delle finanze e dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di decennio, dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1987, è affidato alla Società stessa il mandato:
a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi in mora, nonchè dell’eventuale sopratassa di tardivo pagamento;
b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora nonchè dell’eventuale sopratassa di tardivo pagamento.
c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico domino, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell’eventuale sopratassa di tardivo pagamento.
Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori:
1) il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell’IGE, dell’imposta di bollo, del diritto addizionale e dell’addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio;
2) l’incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l’attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio sui diritti erariali;
3) l’incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l’attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio, sull’imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici.
La convenzione in data 30 dicembre 1977 fa parte integrante del presento decreto.
La spesa necessaria per l’esecuzione del presente decreto graverà sul capitolo 3854 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l’esercizio 1978 e sui corrispondenti capitoli del bilancio stesso per gli esercizi successivi.
CONVENZIONE
Articolo 1
In conformità alla previsione di cui al primo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, è affidato alla Società italiana degli autori ed editori il mandato:
a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonchè dell’eventuale sopratassa di tardivo pagamento;
b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dovuto ai sensi dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell’eventuale soprattassa di tardivo pagamento;
c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, degli eventuali interessi di mora, nonchè dell’eventuale soprattassa di tardivo pagamento.
Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori:
1) il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell’IGE, dell’imposta di bollo, del diritto addizionale e dell’addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio;
2) l’incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l’attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio sui diritti erariali;
3) l’incarico di predisporre i dati contabili occorrenti per l’attribuzione ai comuni delle quote di loro spettanza, a stralcio, sull’imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici.
La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1 della legge regionale siciliana 25 febbraio 1957, n. 20, con le limitazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 in data 13 aprile 1957, l’Assessorato delle finanze della regione stessa ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.
La convenzione stessa scadrà il 31 dicembre 1987.
Articolo 2
A titolo di compenso per l’espletamento del mandato di cui all’articolo precedente, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto:
a) all’aggio del 9% (nove per cento) sulle riscossioni di cui all’art. 1, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ai sensi di legge ed al netto, per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, della detrazione forfettaria dei due terzi;
b) all’aggio del 3% (tre per cento) sugli importi liquidati e versati agli aventi diritto per abbuoni contestuali o ritardati;
c) all’aggio del 6% (sei per cento) sugli importi accertati, liquidati e segnalati agli uffici del registro ai fini della riscossione coattiva;
d) all’aggio dell’1% (uno per cento) per le operazioni di cui al punto 2) dell’art. 1, secondo comma, da commisurare ai diritti erariali lordi liquidati a favore dei comuni da parte dell’amministrazione finanziaria;
e) all’aggio dell’1,50% (uno virgola cinquanta per cento) per le operazioni di cui al punto 3) dell’art. 1, secondo comma, commisurato alla quota d’imposta lorda liquidata a favore dei comuni da parte dell’amministrazione finanziaria;
f) all’aggio del 9% (nove per cento) sulle riscossioni di cui al punto 1) del secondo comma dell’articolo precedente, escluse le pene pecuniarie, che, in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società italiana degli autori ed editori venissero effettuate a stralcio dagli uffici del registro e che dagli uffici stessi dovranno essere riversati alla Società.
Alla S.I.A.E. non spetta la percentuale d’aggio di cui alla lettera a) sulle riscossioni effettuate a stralcio per addizionale ai diritti erariali e diritto addizionale, nonchè per le riscossioni dei diritti demaniali sulle pubbliche esecuzioni di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni di pubblico dominio per le quali le spese di accertamento, liquidazione e riscossione vengono determinate forfettariamente dalla Società medesima nella stessa misura delle provvigioni trattenute nei confronti dei propri iscritti per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.
La Società è autorizzata a trattenere gli aggi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), del presente articolo all’atto di ciascun versamento in tesoreria.
Il compenso di cui alla lettera e), sarà pagato con mandato diretto, emesso dal Ministero delle finanze -Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, intestato alla Società italiana degli autori ed editori nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei prospetti di riparto.
Le percentuali di cui sopra sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti per l’esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.
Articolo 3
I compensi di cui all’art. 2 saranno sottoposti a revisione qualora il loro ammontare complessivo risulti inferiore a quello degli elementi di costo dei servizi erariali maggiorato del 4% oppure superiore allo stesso ammontare del costo maggiorato dell’8%.
La revisione dei compensi, cui si provvederà con decreto del Ministro delle finanze, avrà effetto dall’inizio dell’anno in cui risulta verificata la suddetta circostanza.
All’uopo la Società si obblica a tenere, per i servizi erariali, una contabilità seprata da quella concernente le altre gestioni della S.I.A.E.
Articolo 4
L’accertamento, la liquidazione e la riscossione di cui al primo comma, lettera a), b), c) e al secondo comma, punto 1), dell’art. 1, devono essere effettuate in conformità delle disposizioni di legge regolatrici le singole materie e secondo le istruzioni che l’amministrazione finanziaria riterrà da impartire.
Articolo 5
Nei casi di violazione, non costituenti reato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la Società italiana degli autori ed editori, per il tramite delle proprie sedi regionali, deve trasmettere alla intendenza di finanza competente, entro i venti giorni successivi a quello della constatazione della trasgrassione, il relativo verbale.
Qualora si verifichi il mancato pagamento del tributo per l’ipotesi prevista dal penultimo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’inoltro degli atti all’ufficio del registro deve essere effettuato dalla Società per il tramite dell’intendenza di finanza competente alla quale va trasmesso anche il verbale compilato per far constatare tale mancato pagamento, ai fini dell’applicazione della pena pecuniaria prevista dalla legge.
Articolo 6
La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, con le indicazioni del suo nome, cognome e indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta direzione generale le varianti verificatesi nell’elenco stesso.
Articolo 7
Entro il 20 febbraio di ciascun anno, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alle intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze, di concerto con la Società: a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Società, contenente le indicazioni, per ciascun comune della provincia, delle somme introitate nell’anno precedente per diritti erariali a stralcio da devolversi ai comuni ai sensi di legge;
b) un riepilogo per provincia del riparto stesso. Copia di tali riepiloghi deve essere trasmessa anche alla ragioneria centrale ed alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
La Società italiana degli autori ed editori, sempre entro il predetto termine del 20 febbraio di ciascun anno, trasmetterà all’intendenza di finanza competente per territorio un prospetto delle riscossioni a stralcio per diritti erariali effettuate nella provincia nell’anno precedente ed un prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati alla tesoreria di Roma.
Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno dovrà essere rimesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il servizio permanente per il controllo all’A.C.I. ed alla S.I.A.E., un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare indicante:
a) l’ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nell’esercizio precedente;
b) l’ammontare degli aggi liquidati;
c) l’importo delle somme versate in tesoreria;
d) l’importo delle somme da liquidarsi a stralcio complessivamente ai comuni;
e) gli eventuali conguagli da eseguire per le singole voci del nuovo esecizio.
A tale prospetto dovrà allegarsi un elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria per le somme versate, con apposto il visto di presa visione dalle quietanze stesse del servizio sopra richiamato.
Articolo 8
Le somme che la Società italiana degli autori ed editori incassa mensilmente per conto dello Stato devono essere versate alla tesoreria provinciale di Roma, entro il giorno venticinque del mese successivo a quello dell’incasso, al netto degli aggi di cui all’art. 2 della presente convenzione, con imputazione ai capitoli di bilancio dell’entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario
dall’amministrazione.
In caso di ritardo del versamento allo Stato degli incassi mensili, la Società è tenuta a corrispondere all’erario gli interessi di mora dell’otto per cento annuo.
Il versamento dei diritti demaniali sulle esecuzioni, radiodiffusione e teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, quando queste riguardino spettacoli o trattenimenti di competenza della sezione musicale della Società italiana degli autori ed editori ai sensi dell’art. 50 del, regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore (brani staccati di opere liriche, di operette o riviste, di oratori o di opere analoghe, brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compreso il testo letterario composto in musica, le opere registrate su dischi grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici), sarà effettuato entro il semestre successivo a quello in cui sono state eseguite le singole riscossioni.
Per le radiodiffusioni e teletrasmissioni, della quota parte dei diritti demaniali di competenza dello Stato e di quelli di competenza della regione siciliana, sarà effettuata in via provvisoria con le percentuali rispettivamente attribuite nell’anno precedente, salvo conguaglio a chiusura del bilancio annuale R.A.I. allorchè dalla stessa saranno forniti i dati contabili indispensabili alla determinazione di dette quote.
Articolo 9
Per le riscossioni che vengono effettuate in base a distinta d’incasso, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, raggruppate per mese d’incasso, fino a che non saranno state verificate dagli uffici ispettivi di cui al successivo art. 14.
Articolo 10
Il servizio di predisposizione per il riparto ai comuni dei dati contabili di cui al punto 3) del secondo comma dell’art. 1 della presente convenzione verrà eseguito dalla Società italiana degli autori ed editori sulla base dei borderò di incasso settimanale e relativi rendiconti riepilogativi settimanali per provincia e zona, riportanti il carico lordo settimanale degli incassi lordi e della corrispondente imposta unica di cui all’art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, parzialmente sostituito dall’art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.
La Società non è responsabile delle eventuali inesattezze dei dati riportati sui borderò e relativi rendiconti.
Articolo 11
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei documenti relativi ai concorsi effettuati ogni mese, la Società provvederà alle operazioni di riparto ed alla consegna, in triplice copia, al Ministero delle finanze – Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei relativi prospetti di riparto, debitamente firmati dal rappresentante legale della Società.
I documenti relativi ai concorsi svolti in ogni mese dovranno pervenire alla Società in un’unica rimessa, da parte della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Articolo 12
Sui prospetti di riparto di cui all’articolo precedente sarà indicato:
a) l’importo lordo complessivo dell’imposta unica riscossa (intero gettito del tributo);
b) l’importo dei 18/25, distinto per comune, da detrarre a favore dei comuni sulla quota dell’imposta spettante alla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell’art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (18% dell’intero gettito del tributo);
c) l’importo dei rimanenti 7/25, distinto per provincia della quota spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell’art. 6 della citata legge n. 1379 (7% dell’intero gettito del tributo), Tale imposto servirà come base per determinazione dell’ammontare d’imposta unica da attribuire ad alcune regioni, in sostituzione dell’imposta generale sull’entrata già gravante sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.
Articolo 13
La Società italiana degli autori ed editori conserverà per il periodo di un anno di borderò settimanale ed i corrispondenti rendiconti riepilogativi in base ai quali ha eseguito le operazioni di riparto ai comuni dell’imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici; trascorso il detto periodo, decorrente dalla data di consegna al Ministero dei singoli prospetti mensili di riparto, i documenti stessi potranno essere inviati al macero da parte della Società senza alcuna speciale autorizzazione.
Articolo 14
Per il regolare svolgimento del servizio di controllo relativo all’accertamento, alla liquidazione, riscossione e riparto dei tributi di cui all’art. 1, da espletarsi dal servizio permanente per il controllo all’A.C.I. ed alla S.I.A.E., la Società deve tenere a disposizione dell’ufficio predetto tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonchè i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di tesoreria relativa ai versamenti effettuati.
Articolo 15
Il dirigente del servizio permanente per il controllo all’A.C.I. ed alla S.I.A.E., i dirigenti degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè il dipendente personale di ispezione da loro incaricato sono autorizzati ad accedere presso le agenzie della Società italiana degli autori ed editori per eseguire le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l’applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale. Il dirigente del servizio di controllo predetto, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare
periodicamente notizia alla direzione generale della Società italiana degli autori ed editori dell’esito delle verifiche medesime.
Articolo 16
La Società italiana degli autori ed editori è respondabile verso lo Stato dei tributi indicati nell’art. 1 che dovrebbe incassare sugli spettacoli e le altre attività elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, nei casi in cui non provvede a trasmettere all’intendenza di finanza il verbale di accertamento redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5.
Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità di legge (articoli 1703 e seguenti del codice civile).
Articolo 17
Il mandato di cui alla presente convenzione è affidato alla Società italiana degli autori ed editori nel precipuo interesse dell’amministrazione mandante.