Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d’autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971
GU n.163 del 16-6-1977 – Suppl. Ordinario
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d’autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e’ data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita’ all’articolo IX della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 16 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI – FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
“