Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore.
G. U. 31 luglio 1976, n. 201
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all’applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l’art. 4 del decreto stesso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché delle quote e delle modalità di ripartizione del compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori;
Visto il proprio decreto 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975;
Vista la proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;
Considerata peraltro l’opportunità di uniformare i criteri della determinazione della misura del compenso con quelli di cui al sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975;
Decreta:
Art. 1
In difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso dovuto dall’ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, per l’utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, al produttore, ai sensi dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell’art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata all’1,50% delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.
La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell’una e dell’altra parte.
Art. 2
Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975.