Parti: Beta Television s.p.a
In Cassazione Penale, 1995, 155, Il Diritto di Autore, 1995, 306
Anno: 1993
Svolgimento del processo.
Grassi Remo veniva tratto a giudizio avanti al Pretore di Lucca, per rispondere, sulla sua qualità di legale rappresentante della «Beta Television» s.p.a., emittente televisiva irradiante i programmi «Video Music»:
a) del delitto p. e. p. dagli art. 81 c.p., 171, lett. b), l. 22 aprile 1941 n. 633 per aver diffuso quotidianamente mediante la messa in onda di «Video Clips» opere musicali altresì senza l’autorizzazione Siae;
b) del delitto p. e p. degli art. 81, 61, n. 2, c.p. e 1, 2 l. 406/81 perché, al fine di commettere il delitto sub a), abusivamente riproduceva numerosissime video cassette contenenti incisioni di opere musicali tutelate dalla Siae.
Con sentenza 24 maggio 1991 il pretore assolveva il Grassi dalle imputazioni perché i fatti non costituiscono reato.
Rilevava il giudice che elemento decisivo per la qualificazione dei videoclips è la natura derivata dall’opera musicale; che l’acquisizione da parte delle case produttrici del diritto di riproduzione non comprendeva anche il diritto di radiodiffusione delle opere musicali; che gli impianti televisivi della Beta Television sono posti all’interno del complesso turistico-alberghiero «Il Ciocco» e che tanto la società gerente il Ciocco che la Beta Television fanno capo a tale Marcucci Guelfo, persona «in grado di prendere delle decisioni» e che era intervenuta anche nei rapporti con la Siae.
Ciò premesso, il pretore esponeva dei dubbi in ordine alla rappresentazione e violazione da parte dell’imputato dell’antigiuridicità penale della condotta tenuta.
Tali dubbi venivano rappresentati dall’obiettiva incertezza circa la disciplina legislativa applicabile ai videoclips, e dal ruolo nient’affatto decisivo svolto dal Grassi al vertice della Beta Television.
La predetta sentenza assolutoria veniva impugnata dal p.m.
e dal p.g., nonché dall’imputato e dalla parte civile Sipe, la quale ultima in corso del procedimento transigeva la causa civile pendente con la Beta Film e rinunciava alla propria costituzione di parte civile.
La corte fiorentina con pronuncia del 16 settembre 1992 confermava la decisione pretorile.
Osservava il giudice d’appello che la classificazione delle opere di cui è protetto il diritto d’autore, contenuta nell’art. 2 l. n. 633, non è tassativa; che i videoclips, per la varietà dei loro componenti visivi, sono difficilmente assimilabili ai «tipi» definiti nella legge, per cui non sarebbe agevole neppure il ricorso ai suoi principi generali, ex art. 203 citata legge.
Affermava, quindi, che mentre l’antigiuridicità extrapenale può essere ricercata facendo ricorso all’interpretazione analogica ai fini di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, non è invece legittimo l’impiego del procedimento analogico laddove si deve stabilire la sussistenza della responsabilità penale, e ciò per il generale divieto di cui all’art. 14 disp. prel. c.c.
La norma extrapenale, in quanto dovrebbe precisare il contenuto della fattispecie penale astratta di cui all’art. 171 l. n. 633, avrebbe dovuto essere precisa e tale da non lasciare dubbi circa la condotta da cui astenersi sotto minaccia della sanzione penale.
La decisione di primo grado veniva quindi confermata sotto il profilo che «quantomeno» – vertendosi in tema di delitto – difettava nell’imputato l’elemento soggettivo in relazione all’esistenza del precetto penale e della rimproverabilità e sanzionabilità della sua condotta.
Il ricorrente p.g., muovendo dal presupposto che nel videoclip l’elemento visivo non è che un accessorio rispetto alla composizione musicale che è già stata ideata ed eseguita, circola ed è messa in commercio con forme, tempi e modalità indipendenti dal videoclip, cui va riconosciuta una funzione promozionale, ritiene che la questione relativa all’identificazione del regime normativo applicabile e all’elemento intenzionale dell’agente non sia stata correttamente risolta.
Non esiste nella specie una insanabile lacuna normativa e l’imputato era tenuto all’osservare dell’art. 171, lett. b), l. n. 633.
L’elencazione delle opere protette, contenuta nell’art. 2, è soltanto esemplificativa e non vi è motivo per escludere dalla tutela l’opera in questione.
Non è necessario ricorrere a tal fine all’interpretazione analogica, poiché è sufficiente l’interpretazione estensiva.
In quest’ottica vanno applicate le norme di cui agli art. 171, 203 e 2 l. 633/41.
Chiede, pertanto, l’anamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 6 giugno 1993, il difensore dell’imputato ha presentato memoria difensiva con la quale sottolinea che la legge sul diritto d’autore non disciplina affatto la televisione, ma all’art. 203, 2° comma, dispone che, fino a quando non siano state emanate norme particolari in materia, “la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili”.
Rileva che, in difetto d’una disciplina specifica, il fatto che nella diffusione televisiva prevalga l’aspetto visivo indicherebbe che i suddetti filmati sarebbero assimilabili alle opere cinematografiche piuttosto che alle riproduzioni fonografiche.
Afferma che il ricorso del p.g. concerne soltanto il reato di diffusione specificato al capo A), per cui in ogni caso si è formato il giudicato relativamente al reato contestato sub B).
Sostiene che la formula assolutoria adottata dalla corte fiorentina non appare del tutto coerente rispetto alla motivazione. Infatti, la decisione impugnata ha ritenuto che un precetto penale sarebbe in ipotesi ricavabile solo per via analogica.
Insta, pertanto, ex art. 129 c.p.p. affinché sia dichiarata l’improcedibilità in ordine al reato sub A), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La decisione impugnata si fonda sul presupposto che i «videoclips», per l’importanza e la varietà della loro componente visiva, non sono assimilabili ad alcuno dei «tipi» definiti dalla legge sul diritto d’autore.
Osserva questo Supremo collegio che, in effetti, i suddetti prodotti, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalità si distinguono nettamente dalle une e dalle altre.
E’ stato rilevato dai giudici di merito che nell’opera cinematografica è prevalente la rappresentazione visiva, la quale ha una propria autonomia rispetto alla colonna sonora.
Dev’essere anche sottolineato che – a differenza dell’opera cinematografica – nei videoclips la composizione musicale ha già, di norma, un proprio mercato mentre non è concepibile un’autonomia dell’apporto visivo, che è funzionale rispetto al contenuto musicale. Perciò, il nuovo prodotto non può considerarsi un’«operina» cinematografica. D’altra parte, ancora più netta può apparire la differenziazione dei videoclips rispetto alle varie forme di incisioni musicali, anche se riferite alla radio diffusione.
Nei primi è del tutto essenziale l’elemento visivo, trattandosi di prodotti che hanno come destinazione naturale la diffusione televisiva.
Va, altresì, considerato che tale elemento, pur costituendo
un supporto spesso di eccezionale importanza per il successo d’una composizione musicale, dà origine ad un prodotto nuovo che può a sua volta riscuotere un grande successo commerciale proprio in forza della ricchezza e del buon gusto delle immagini.
Stabilito che la novità e le caratteristiche originali dei videoclips non consentono la loro collocazione tra le opere cinematografiche o tra quelle musicali, resta da risolvere il quesito se dalla normativa sul diritto d’autore possano ricavarsi principi generali applicabili per la determinazione del contenuto del precetto penale, in considerazione del fatto che la classificazione delle opere oggetto di tutela contenuta nell’art. 2 l. n. 633 non è tassativa.
La risposta non può che essere negativa, per i motivi ampiamente illustrati nella decisione di secondo grado.
L’interpretazione analogica, espressamente richiamata dal capoverso dell’art. 203 l. 633/41, può trovare legittima e utile applicazione per regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, ma non può essere utilizzata ai fini di ampliare il contenuto della norma penale, poiché espressamente vietata dal disposto dell’art. 14 disp. sulla legge in generale.
Sostiene il ricorrente p.g. che non è necessario nella specie l’impiego dell’analogia, poiché per ritrovare un principio valido ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato era sufficiente l’interpretazione estensiva delle norme di cui agli art. 171, 203 e 2 citata l. n. 633.
Tale tesi appare apodittica e priva di fondamento giuridico, perché in effetti il ricorrente non precisa come mediante l’interpretazione estensiva fosse possibile applicare la norma penale di cui all’art. 171, lett. b), alla fattispecie concreta.
Ritiene utile questa Suprema corte richiamare, in questa sede, il principio secondo cui il precetto penale deve risultare in modo preciso e completo, poiché è diritto del cittadino conoscere in quali casi il suo comportamento è penalmente sanzionabile.
Va confermata la formula assolutoria che si è fondata essenzialmente sul difetto dell’elemento psicologico nell’agente.