Parti: S.I.A.E.
In Riv. Corte Conti, 1993, fasc. 4, 22
Anno: 1993
Massime tratte dal testo della sentenza:
La S.I.A.E. deve considerarsi ente pubblico economico, perché esercita a scopo di lucro un’attività imprenditoriale retribuita nel campo della produzione di servizi; l’anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non è superata dal d.l.leg. 20 luglio 1945 n. 433, che si limita a cambiare la denominazione dell’ente.
Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della S.I.A.E. trova applicazione l’art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 il quale espressamente dispone che la conferma in carica non può essere effettuata per più di due volte.
È illegittima la previsione statutaria in forza della quale l’iscrizione alla S.I.A.E. comporta il conferimento in esclusiva alla società della protezione di tutte le opere sulle quali l’iscritto abbia o acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente statuto che confligge palesemente con l’art. 180 comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633 il quale, pur sancendo l’esclusività dei poteri della S.I.A.E., non pregiudica la facoltà, spettante all’autore ed ai suoi aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
A seguito dell’entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, l’atto approvativo di modifiche allo statuto della S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori) – già decreto reale ai sensi dell’art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633 e poi D.P.R. – deve essere emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti in forza del testuale disposto dell’art. 3 legge n. 13 del 1991.