Pubblicato il 03/02/2023
N. 01183/2023REG.PROV.COLL.
N. 02127/2021 REG.RIC.
N. 02117/2021 REG.RIC.
N. 02123/2021 REG.RIC.
N. 02125/2021 REG.RIC.
N. 02137/2021 REG.RIC.
N. 03408/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2021, proposto da
Esprinet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Claudio Volpi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Hp Italy s.r.l., Acer Italy s.r.l., Dell s.p.a., Samsung Electronics Italia s.p.a., Media Support s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Claudio Volpi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2021, proposto da
Dell s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni e Luigi Mansani, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
nei confronti
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
Samsung Electronics Italia s.p.a., Esprinet s.p.a., ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, Media Support s.r.l., Hp Italy s.r.l., Acer Italy s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2021, proposto da
Samsung Electronics Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi e Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Hp Italy s.r.l., Acer Italy s.r.l., Dell s.p.a., Esprinet s.p.a., Media Support s.r.l., ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2021, proposto da
Media Support s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Claudio Volpi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Hp Italy s.r.l., Acer Italy s.r.l., Dell s.p.a., Samsung Electronics Italia s.p.a., ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, Esprinet s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2021, proposto da
Acer Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Lorenzo Attolico, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
nei confronti
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
Samsung Electronics Italia s.p.a., Esprinet s.p.a., ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, Media Support s.r.l., Hp Italy s.r.l., Dell s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2021, proposto da
Hp Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio e Maria Francesca Quattrone, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Ministero per la Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege;
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Samsung Electronics Italia s.p.a., Esprinet s.p.a., ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, Media Support s.r.l., Acer Italy s.r.l., Dell s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
quanto a tutti i ricorsi:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (sezione Seconda) n. 10148/2020, resa tra le parti, concernente
il regime delle esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di Siae – Società Italiana Autori ed Editori e di ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Francesco Saverio Bertolini, Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, in sostituzione di Luigi Mansani, Giuliano Berruti, Angelo Clarizia e Nino Paolantonio, nonché l’avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con separati ricorsi, la Esprinet s.p.a., la Dell s.p.a., la Samsung Electronics Italia s.p.a., la Media Support s.r.l., la Acer Italy s.r.l. e la HP Italy s.r.l, hanno, tra l’altro, impugnato, davanti al T.A.R. Lazio – Roma, i seguenti atti:
1) il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) datato 18/6/2019 e pubblicato sulla G.U. 2/8/2019, n. 180, recante: “Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”, col quale è stato sostituito l’art. 4 dell’allegato tecnico del precedente D.M. 20/6/2014, recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, di cui all’articolo 71-septies della L. 22/4/1941, n. 633;
2) il Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC 30/8/2019, rep. n. 778, avente a oggetto: <<Modalità di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell’allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 giugno 2014 recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi” come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 giugno 2019 n. 294>>.
L’adito Tribunale, riuniti i gravami, li ha respinti con sentenza 7/10/2020, n. 10148.
Avverso la decisione, le menzionate ricorrenti di primo grado hanno proposto distinti appelli, nello specifico: la Esprinet, il ricorso n. 2127/2021; la Dell, il ricorso n. 2117/2021; la Samsung Electronics Italia, il ricorso n. 2123/2021; la Media Support, il ricorso n. 2125/2021; la ACER Italy, il ricorso n. 2137/2021; la HP Italy, il ricorso n. 3408/2021.
Per resistere a tutti i ricorsi si sono costituiti in giudizio il MIBAC e la SIAE – Società Italia degli Autori ed Editori.
A sostegno del ricorso n. 2127/2021 si è costituita in giudizio anche la ASMI – Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
La Sezione, con ordinanza 24/9/2021, n. 6456, ha riunito i ricorsi e, tenuto conto che l’impugnato D.M. del 2019 è stato implicitamente abrogato dal D.M. 30/6/2020, con effetti ex nunc, ha ingiunto alla SIAE di depositare, “ai fini di valutazione della sussistenza della condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere, … una relazione, corredata dalla necessaria documentazione, indicando quali atti esecutivi del suddetto decreto del 2019, specificamente indirizzati alle società appellanti, siano stati adottati nel periodo di vigenza temporale del decreto”.
All’esito dell’incombente le appellanti e la SIAE, e nel ricorso n. 2117/2021 anche il Ministero, hanno depositato nuovi scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 12/1/2023 la causa è, definitivamente, passata in decisione.
In via pregiudiziale vanno affrontate le eccezioni di rito prospettate sia dalla SIAE, sia dal MIBAC.
Giova partire da quelle con cui si contesta la sussistenza dell’interesse a ricorrere contro i gravati provvedimenti amministrativi.
Il ministero deduce che questi ultimi avrebbero natura di atti generali, privi, quindi, di caratteri immediatamente lesivi della sfera giuridica delle appellanti, dato che le stesse, per effetto dei detti provvedimenti, non sarebbero state spogliate, in radice, del diritto a fruire dell’esenzione dall’obbligo di versare il c.d. “equo compenso per copia privata”, ovvero di quello a ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.
SIAE e ministero eccepiscono, inoltre, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto sia il decreto ministeriale, sia il decreto direttoriale, sarebbero stati sostituiti, con efficacia ex nunc, rispettivamente, dal decreto ministeriale 30/6/2020 e dal decreto direttoriale 4/9/2020, n. 576.
Gli atti gravati avrebbero, quindi, prodotto effetti dal terzo trimestre 2019 al terzo trimestre 2020, ma in tale lasso di tempo, secondo quanto risulta dalla relazione depositata dalla SIAE, in adempimento dell’incombente istruttorio disposto con la citata ordinanza n. 6456/2021, non sarebbero stati adottati atti esecutivi nei confronti delle società appellanti.
Le due eccezioni non meritano accoglimento.
Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che i provvedimenti gravati pongono prescrizioni, concernenti il c.d. “equo compenso per copia privata”, immediatamente applicabili e, quindi, attualmente lesive, che non implicano, pertanto, perché si radichi l’interesse all’impugnazione, la necessità di attendere l’adozione di atti applicativi.
La giurisprudenza, infatti, ammette l’immediata impugnabilità degli atti normativi e di quelli generali, aventi portata immediatamente prescrittiva, ovvero che vincolino la successiva attività amministrativa, di guisa che l’atto susseguente si atteggi, per i profili regolati a monte, quale atto meramente ricognitivo degli stessi (Cons. Stato, Sez. V, 25/3/2022, n. 2221; 23/4/2019 n. 2572).
D’altra parte, la sussistenza dell’interesse all’immediata impugnazione, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, è già stata riconosciuta in occasione dei ricorsi proposti contro le precedenti prescrizioni ministeriali dettate nella materia per cui è causa.
Con sentenza 25/10/2017, n. 4938, questa Sezione ha, infatti, affermato che l’adozione del D.M. 20/6/2014, non ha fatto cessare l’interesse all’impugnazione del precedente D.M. 30/12/2009, con ciò dando per assodata l’esistenza, sin da principio, della detta condizione dell’azione.
Con riguardo alla seconda eccezione, oltre a quanto già rilevato dalla citata sentenza n. 4938/2017 (a cui, per motivi di sintesi, può farsi rinvio), in ordine all’analoga eccezione sollevata nell’ambito dei giudizi con la stessa definiti, è da osservare che, ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione, non occorre che la SIAE non abbia indirizzato, nei riguardi delle società appellanti, atti esecutivi riguardanti il periodo di vigenza dei provvedimenti impugnati, essendo sufficiente che siano intervenute richieste relative a cessioni esenti o a rimborsi, concernenti il detto lasso temporale, ancora da definire o definite negativamente, ovvero che possano essere tuttora compiuti accertamenti in ordine alla mancata corresponsione di compensi dovuti o all’insussistenza del diritto ai rimborsi ottenuti, condizione, questa, che si riscontra nel caso che occupa, come si ricava dalla relazione depositata in giudizio dalla stessa SIAE in esecuzione dell’ordinanza n. 6456/2021.
La SIAE eccepisce, ulteriormente, che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile in quanto il D.M. gravato si inserirebbe “in un rapporto processuale già instaurato fra le parti in ragione dei ricorsi proposti avverso il precedente decreto ministeriale 20 dicembre 2009, parzialmente annullato da codesto ecc.mo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4938/2017 proprio per il difetto di adeguata disciplina dell’esenzione dal pagamento del compenso”.
Il D.M. oggetto del presente giudizio avrebbe, quindi, inteso ottemperare alla relativa sentenza, resa fra le parti, per cui la sua impugnazione, attenendo al tema dell’esecuzione del giudicato, avrebbe dovuto essere proposta nella sede del giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Consiglio di Stato.
L’eccezione non merita accoglimento.
E invero, in presenza di un giudicato di annullamento di un provvedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il nuovo esercizio del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all’attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l’azione di nullità di cui all’art. 114 comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito
dell’ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa); quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti
innovativi del provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità, secondo l’ordinario giudizio di cognizione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 25/9/2020, n. 5624; Sez. IV, 27/1/2021, n. 807; 30/5/2018, n. 3233).
Nella fattispecie, la menzionata sentenza n. 4938/2017 ha affermato il dovere del Ministero di individuare criteri oggettivi e trasparenti per la definizione del regime di esenzione dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e per quello di rimborso ex post, di tali compensi, ma non ha dettato alcuna prescrizione specifica e puntuale in merito al contenuto di tale regime, rimettendo al
ministero il compito di regolamentare la materia, nel riesercizio del potere discrezionale attribuitogli dall’art. 71-septies, della L. 633/1941.
Poiché i vizi dedotti, non attengono a profili sui quali il giudicato di cui alla citata sentenza ha statuito, del tutto correttamente le appellanti hanno agito proponendo l’ordinaria azione impugnatoria.
Gli appelli vanno, pertanto, esaminati nel merito.
Con motivi sostanzialmente analoghi, tutte le appellanti denunciano gli errori commessi dal Tribunale nel non riconoscere l’illegittimità dei decreti impugnati per aver introdotto, in relazione alla cessione di prodotti di uso professionale, un regime delle esenzioni ex ante e dei rimborsi ex post, non riconducibile a criteri oggettivi, generali e certi, e che subordina il diritto alle dette esenzioni al preventivo inoltro di un’apposita istanza alla SIAE, la quale provvederebbe, inoltre, a individuare la documentazione probatoria ritenuta necessaria solo “all’esito” della detta istanza.
Laddove afferma che la vendita di un prodotto a un’impresa non sarebbe sufficiente a escludere l’applicazione dell’equo compenso occorrendo all’uopo dimostrare, anche, che l’utilizzatore non abbia la possibilità di effettuare copie private, la sentenza si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 5, § 2, lett. b, della Direttiva 22/5/2001, n. 2001/29/CE e 71-sexies della L. n. 633/1941.
Alla luce dei principi di diritto ricavabili dalla normativa dell’unione e interna non sarebbe, quindi, consentito:
1) attribuire alla SIAE poteri discrezionali in ordine all’esenzione dal compenso per copia privata;
2) demandare alla SIAE l’attività di accertamento circa le caratteristiche tecniche dei prodotti e gli usi di carattere esclusivamente professionale dei prodotti da parte dell’utilizzatore finale;
3) affidare a soggetti diversi dal MIBAC l’individuazione dei casi e modi di esenzione ex ante dalla “copia privata” per usi esclusivamente professionale.
La gravata sentenza sarebbe, altresì, erronea nella parte in cui
i) afferma che l’istanza di esenzione preventiva, da presentare alla SIAE, sarebbe stata prevista dal Decreto Direttoriale “in attuazione della delega contenuta al citato comma 3 dell’art. 4 dell’Allegato Tecnico”, atteso che il D.M. non contiene alcuna delega al riguardo;
ii) esclude che la suddetta istanza preventiva sia preordinata a ottenere un’autorizzazione della SIAE per i casi di esenzione non pacifici, dato che la stessa SIAE, nel proprio sito, affermerebbe sostanzialmente il contrario;
iii) statuisce che sarebbe necessario provare il diritto all’esenzione, senza considerare che i criteri di esenzione devono essere predeterminati
e oggettivi;
iv) non ha riconosciuto l’incompatibilità della SIAE a svolgere il ruolo di soggetto deputato a individuare i casi di esenzione, atteso il suo palese conflitto d’interessi;
v) non ha ravvisato che il potere di vigilanza “…sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all’art. 71-septies”, riconosciuto alla SIAE dall’art. 182 bis della L. n. 644/1941, non le attribuirebbe, anche, la diversa potestà di autorizzare o meno le esenzioni;
vi) esclude la violazione dell’art. 23 della Cost. sull’errato presupposto che l’equo compenso non abbia natura di prestazione patrimoniale imposta.
Con un ulteriore mezzo di gravame si censura l’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto la doglianza con la quale si era dedotta l’illegittima degli atti impugnati in quanto la disciplina dai medesimi introdotta ostacolerebbe e vanificherebbe le esenzioni ex ante e i rimborsi ex post rendendoli non effettivi e inefficaci attraverso una serie di previsioni procedimentali palesemente strumentali, alcune delle quali, peraltro, inserite autonomamente dalla SIAE e dal Decreto Direttoriale, in contrasto
con lo stesso Decreto Ministeriale.
Afferma il giudice di prime cure che la lagnanza si fonderebbe “… su un
travisamento dei presupposti delle esenzioni ex ante, così come del rimborso ex post nel sistema dell’equo compenso per copia privata”.
Infatti, avvalersi dell’esenzione ex ante sarebbe il frutto di una scelta di politica commerciale per cui, qualora il soggetto obbligato non sia in grado di conoscere “ex ante né l’identità dell’acquirente finale né l’uso che ne farà, non potrà avvalersi delle esenzioni e dovrà scegliere se versare il compenso per la copia privata traslando l’onere sul consumatore finale, ovvero, come spesso accade, assumerne l’onere su di sé”.
Secondo il medesimo giudice, in tali casi, l’obbligato potrebbe, comunque, accedere al rimborso ex post di quanto indebitamente versato, dimostrando di “non avere incluso il compenso nel prezzo di vendita dell’apparecchio o supporto di registrazione”, e ciò in quanto, in mancanza di elementi certi di prova in tal senso, “la SIAE sarebbe tenuta a ricorrere alla presunzione della normale traslazione del compenso sull’utilizzatore finale, riservando solo a quest’ultimo il diritto al rimborso”.
Tuttavia, la dimostrazione “di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita” sarebbe una probatio diabolica che renderebbe di fatto impossibile ottenere il rimborso.
Diversamente da quanto si afferma nell’appellata sentenza, la disciplina introdotta con i decreti impugnati non prevederebbe un efficace sistema rimborsi ex post, dato che:
a) le richieste sono soggette a un termine decadenziale di centoventi giorni, privo di plausibili giustificazioni;
b) la “Dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall’acquirente finale utilizzatore”, da produrre unitamente alle fatture di vendita, costituirebbe un documento impossibile da ottenere per le aziende che non hanno diretto contatto con gli utilizzatori finali.
Le doglianze così sinteticamente riassunte, che si prestano a una trattazione unitaria, meritano accoglimento.
L’art. 5, § 2, lett.b; della citata Direttiva n. 2001/29/CE prevede che: “Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
a) … omissis
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati”.
In attuazione di tale Direttiva è stato adottato il D. Lgs. 9/4/2003, n. 68 che ha modificato la L. n. 633/1941, stabilendo, per quanto qui rileva, quanto segue:
a) “È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater” (art. 71-sexies);
b) “1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. … omissis” (art. 71-septies).
Sulla base del citato art. 71-septies, comma 2, era stato adottato il D.M. 30/12/2009, il cui allegato tecnico, all’art. 4, dettava le regole per la “determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”.
Tenuto conto che tale articolo era stato annullato da questa Sezione con sentenza 25/10/2017, n. 4938 e che l’art. 4 dell’allegato tecnico del D.M. 20/6/2014, intervenuto nelle more di quel giudizio, aveva i medesimi contenuti del precedente decreto annullato, il Ministero ha adottato il D.M. 18/6/2019, oggetto del presente gravame, col quale ha sostituito l’art. 4 dell’allegato tecnico del D.M. 20/6/2014 così disponendo:
“Art. 4. (Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633). – 1. Il compenso di cui all’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale.
2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi:
a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi;
b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all’art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3 apposita comunicazione con l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare l’efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all’art. 4-ter, anche attraverso l’indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti.
4. I soggetti di cui all’art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell’istanza.
Art. 4-bis (Rimborsi). – 1. Nei casi di esenzione di cui all’art. 4, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all’art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso:
a) i soggetti di cui all’art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell’apparecchio o supporto di registrazione;
b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l’apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita.
2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalità telematica entro centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura riferita alla cessione dell’apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalità stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare la verifica dell’avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.
3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l’esposizione dell’ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l’ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente è raddoppiato.
Art. 4-ter (Controlli e vigilanza). – 1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all’art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicità della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3.
2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l’esenzione, ne dà comunicazione all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalità l’interessato può presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell’interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all’archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si
applicano inoltre le sanzioni di cui all’art. 71-septies, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. … omissis.
4. … omissis”.
In attuazione della delega contenuta negli artt. 4, comma 3, e 4 bis, comma 2, del citato D.M. è stato adottato il decreto direttoriale, 30/8/2019, con cui è stato, tra l’altro, previsto, che:
a) “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, dell’allegato tecnico, anche ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, dell’allegato tecnico i soggetti interessati formulano alla SIAE un’istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 1” (art. 1, comma 4);
b) “In relazione alle fattispecie concrete riconducibili alle ipotesi di esenzione di cui all’art. 4, comma 1, la documentazione è individuata dalla SIAE all’esito dell’istanza prevista dall’articolo 1, comma 3” (art. 2, comma 2);
c) “1. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, dell’allegato tecnico, i soggetti di cui all’articolo 71-septies, comma 3, LDA che non hanno usufruito delle esenzioni ivi previste e dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell’apparecchio o supporto di registrazione possono richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta:
a) copia delle fatture di vendita corredate della documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
b) la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall’acquirente utilizzatore finale con l’indicazione dei dati inerenti la partita IVA dell’interessato e dello specifico uso dell’apparecchio o supporto;
c) ogni altra documentazione eventualmente richiesta da SIAE anche ad integrazione di quella già acquisita, idonea a dimostrare l’uso manifestamente estraneo alla copia privata;
d) idonea documentazione dalla quale risulti che il compenso non sia stato addebitato all’acquirente utilizzatore finale.
2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, dell’allegato tecnico i soggetti di cui all’articolo 71-septies, comma 3, LDA che non hanno usufruito delle esenzioni ivi previste e dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell’apparecchio o supporto di registrazione, possono
richiedere il rimborso allegando al modulo di richiesta la documentazione indicata all’articolo 2, comma 3, per le diverse fattispecie previste, nonché la documentazione idonea ad evidenziare che il compenso non è stato addebitato all’acquirente utilizzatore finale” (art. 4).
Orbene, come correttamente dedotto dalle odierne appellanti, la trascritta disciplina si pone in contrasto con i principi enunciati nella sentenza 22/9/2016, in C-110/15, emessa dalla Corte di Giustizia U.E., su rinvio pregiudiziale disposto da questa Sezione con sentenza parziale 18/2/2015, n. 823, intervenuta nell’ambito del giudizio promosso contro il citato D.M. 30/12/2009, e nella ricordata sentenza n. 4938/2017 che definito il suddetto giudizio.
E invero, dalle citate pronunce possono trarsi i seguenti principi:
i) <<… il prelievo per copia privata non va applicato “alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato…” (v. punti 36 e 41: v. anche sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata)>>;
ii) l’esenzione ex ante dal pagamento dell’equo compenso per copia privata va disciplinata << … in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti …>>;
iii) il sistema << deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto>> e che sia anch’esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti.
Orbene, la contestata disciplina non risulta, innanzitutto, conforme agli enunciati principi di diritto, laddove, relativamente all’esonero ex ante, si limita a prevedere che “Il compenso di cui all’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale” (art. 4, comma 1, dell’allegato tecnico al D.M. impugnato).
E invero, l’uso “manifestamente estraneo alla realizzazione … di copie per uso privato ivi incluso l’uso esclusivamente professionale” non costituisce, di per sé, un criterio predefinito di esenzione sufficientemente preciso, oggettivo e trasparente, atteso che esso identifica, unicamente, l’ambito di operatività del diritto all’esenzione, ma non detta criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare, all’interno del detto ambito, le singole fattispecie concrete in cui è possibile beneficiare dell’esenzione dal versamento dell’equo compenso per copia privata
L’illegittimità risulta ancora più evidente se il citato art. 4, comma 1, viene letto alla luce norma contenuta nell’art. 1, comma 4, del gravato decreto direttoriale, che demanda alla SIAE il compito di individuare, caso per caso, e su preventiva istanza dell’interessato, la “documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale”.
E invero, attribuire alla SIAE il potere di stabilire attraverso quali documenti comprovare “l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale”, si traduce, in assenza di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare le ipotesi di esenzione, nel rimettere a quest’ultima la fissazione dei presupposti costitutivi dello stesso diritto all’esenzione, il ché è, ovviamente, illegittimo, per una concorrente molteplicità di ragioni.
Difatti, come si ricava dall’art. 71-septies, comma 2, della L. n. 633/1941, e come affermato dalla menzionata sentenza n. 4983/2017 <<spetta al MICACT l’individuazione dei casi e modi di esenzione “ex ante” dalla copia privata per usi esclusivamente professionali>>.
Il D.M. impugnato non ha proceduto all’individuazione di tali “casi e modi” e ha delegato il “direttore generale biblioteche e istituti culturali” a stabilire le modalità di comunicazione dei dati delle cessioni esenti e della relativa documentazione.
Il suddetto direttore, dal canto suo, non si è limitato a fissare le modalità di comunicazione dei dati di cui sopra, ma, sua sponte, ha attribuito alla SIAE, senza averne il potere, la potestà di determinare la documentazione atta a comprovare il diritto all’esenzione e, quindi, in sostanza, lo si ribadisce, a determinare gli elementi costitutivi del diritto all’esenzione.
Tutto ciò, peraltro, in un contesto in cui:
a) l’art. 182-bis della L. n. 633/1941, assegna alla SIAE un ruolo di mera vigilanza “sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all’articolo 71-septies” (comma 1, lett. d-bis);
b) la SIAE, quale soggetto titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere e, quindi, quale ente creditore (o perlomeno collettore) del versamento delle somme dovute a titolo di equo compenso, che poi vengono ripartite tra gli autori ed editori, si trova in una posizione di evidente conflitto d’interessi, per la sua naturale tendenza a massimizzare gli introiti.
A quest’ultimo riguardo giova precisare che non è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 8/9/2022, in C-263/21, fatto dalla SIAE nella propria memoria difensiva depositata il 12/12/2022, per escludere la sussistenza dell’evidenziato conflitto d’interesse.
In tale pronuncia si afferma, tra l’altro, che: <<L’art. 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29 e il principio della parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata è affidata a una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale, qualora tale normativa nazionale preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi debbano essere concessi in tempo utile e in applicazione di criteri oggettivi che non consentano alla persona giuridica di respingere una domanda di concessione di tale certificato o di rimborso sulla base di considerazioni che comportino l’esercizio di un margine di discrezionalità e che le decisioni con cui essa respinge una tale domanda possano essere oggetto di un ricorso dinanzi ad un organo indipendente>>.
La trascritta decisione si riferisce, quindi, a una fattispecie del tutto differente da quella in cui versa, nel caso di specie, la SIAE.
Difatti, come più sopra rilevato i provvedimenti impugnati asseguano a quest’ultima non solo compiti di “gestione delle esenzioni”, ma, sostanzialmente, poteri di individuare le stesse condizioni di insorgenza del diritto all’esenzione, attesa l’essenza nella normativa di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per la determinazione delle fattispecie esentate dal versamento dell’equo compenso per copia privata.
E’ vero, come sostiene la SIAE, che la normativa contenuta nell’allegato tecnico del gravato D.M. prevede, proprio sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, fattispecie particolari e tipizzate di cessioni esenti (art. 4, comma 2), ma il vizio lamentato dalle appellanti non riguarda la disposizione di cui al citato art. 4, comma 2, bensì quella contenuta nel comma precedente.
Ugualmente irrilevante ai fini di causa è l’argomento, introdotto dalla SIAE, secondo cui “la dimostrazione del carattere della cessione per uso manifestamente estraneo alla copia privata grava su chi intende avvalersi della relativa esenzione, e quindi, grava sui soggetti che compiono la cessione degli apparecchi”.
Il punto controverso non riguarda, infatti, l’identificazione del soggetto su cui grava il suddetto onere probatorio, che non è contestato debba essere colui che cede apparecchi e strumenti atti alla riproduzione, bensì l’oggetto dell’onere in questione e le modalità con cui lo stesso dev’essere assolto.
La norma che demanda alla SIAE il potere di individuare, caso per caso, la documentazione utile a comprovare il diritto all’esenzione ex ante dall’equo compenso per copia privata, sconta, inoltre, il medesimo vizio già riscontrato dalla Corte di Giustizia con riguardo al precedente sistema di cui al D.M. 30/12/2009, in quanto si pone in contrasto col principio di “parità di trattamento che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (citata Corte Giust. UE 22/9/2016 in C-110/15).
E invero, la contestata normativa non dà garanzie che, in ciascun caso, sia assicurata la parità di trattamento tra i produttori e gli importatori assoggettati al prelievo per copia privata che versino in situazioni omogenee.
Oltre a ciò va ancora precisato che, come specificato dalla giurisprudenza euro unitaria e nazionale, i gravati provvedimenti risultano, altresì, illegittimi laddove non specificano che l’equo compenso per copia privata non può essere applicato alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato (Corte Giust. UE 5/3/2015, in C-463/12, e giurisprudenza ivi citata).
La mancanza, nella normativa, di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti, per l’individuazione dei casi di esenzione ex ante dal versamento dell’equo compenso per copia privata, si riflette, inesorabilmente, sulla determinazione delle ipotesi in cui sorge il diritto al rimborso ex post, risultando anche la definizione di queste ultime caratterizzata, in assenza di criteri predefiniti e oggettivi, dall’aleatorietà che, come sopra rilevato, connota il diritto all’esenzione ex ante.
La contestata disciplina risulta, altresì, viziata in quanto, come dedotto dalle appellanti, si caratterizza per la mancata previsione di un efficace sistema di rimborsi ex post, il quale dev’essere tale da non rendere eccessivamente difficoltosa la restituzione di quanto indebitamente corrisposto (Corte Giust. UE, 22/9/2016, in C- 110/15; 5/3/2015, in C- 463/12 e 11/7/2013, in C-521/11).
Infatti, in assenza di vincoli normativi, sia primari, sia secondari, è, sostanzialmente, attribuito alla SIAE il potere di definire autonomamente le fattispecie rimborsabili, nonché quello di richiedere, a dimostrazione dell’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ogni ulteriore, e non meglio definita, documentazione ritenuta utile.
Il decreto direttoriale prevede, inoltre, che alla domanda di rimborso sia allegata una “dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall’acquirente utilizzatore finale con l’indicazione dei dati inerenti la partita IVA dell’interessato e dello specifico uso dell’apparecchio o supporto”.
Tale prescrizione, tuttavia, non tiene conto del fatto che l’acquisizione di tale documento fuoriesce dalla sfera di controllo dei fabbricanti o importatori di apparecchi o supporti atti alla riproduzione, sia perché le catena distributiva di tali prodotti prevede, generalmente, passaggi intermedi, che rendono difficile la possibilità di contatto tra costoro e l’utilizzatore finale, sia perché, comunque, la volontà di quest’ultimo di rendere la dichiarazione in parola non è coartabile da parte dell’avente tiolo al rimborso, per cui, in sostanza, il diritto al rimborso viene a dipendere dal volere di un terzo.
Non è altresì compatibile col diritto euro unitario, la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del decreto direttoriale impugnato, che fa ricadere sull’avente diritto al rimborso l’onere di dimostrare che la somma indebitamente pagata non sia stata traslata sull’utilizzatore finale, trattandosi di una modalità di prova che rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento del rimborso di quanto indebitamente pagato (Corte Giust. UE, 9/2/1999, in C-343/96; 25/2/1988, in C-331/85, 376/85 e 378/85; 9/11/1983, in C-199/82)
L’inversione dell’onere della prova disposta dalla norma da ultimo menzionata, non è conforme nemmeno al diritto interno.
E’ vero che il diritto alla ripetizione può essere legittimamente escluso, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del solvens, allorché il peso economico di quanto indebitamente pagato sia stato da questi trasferito su altri soggetti anche mediante meccanismi di traslazione puramente economica.
E’ onere, però, dell’accipiens opporre, in via di eccezione, l’avvenuta traslazione da parte del solvens di quanto indebitamente pagato, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla ripetizione (art. 2697 cod. civ.).
L’avversata disposizione, invece, onerando il solvens della prova (negativa) della mancata traslazione, opera un’inversione legale dell’onere della prova lesiva del generale canone di ragionevolezza garantito dall’art. 3 della Costituzione.
Tale inversione, infatti, attribuisce alla SIAE una posizione di particolare privilegio, in sede probatoria, del tutto ingiustificata ove si consideri che essa percepisce un pagamento, in thesi, non dovuto e che in quanto tale dov’essere, in base ai principi generali, restituito (Corte Cost., 9/7/2002, n. 332; Cass. Civ., Sez. Trib., 14/7/2004, n. 13054).
Gli appelli vanno, in definitiva, accolti.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza accoglie i ricorsi di primo grado e conseguentemente annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alessandro Maggio | Andrea Pannone | |
IL SEGRETARIO