Sostituzione del decreto ministeriale 2 maggio 1978, concernente approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.
G. U. 30 dicembre 1981, n. 356
Il Ministro delle finanze:
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l’imposta sugli spettacoli;
– Visto l’art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonchè per particolari tipi di scommesse il Ministro delle finanze può stabilire con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l’applicazione;
– Visto il proprio decreto del 2 maggio 1978, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per l’applicazione dell’imposta sugli spettacoli ai trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, agli spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed alle esecuzioni musicali, ovunque effettuati, allorquando congiuntamente a tali spettacoli e attività abbia luogo anche la somministrazione di alimenti o bevande;
– Ravvisata l’opportunità di sostituire la disciplina di cui al precitato decreto onde adeguare, tra l’altro, ai mutati valori monetari le misure percentuali dei prezzi praticati, da assumere quale base d’imposizione dei tributi sugli spettacoli;
Decreta:
Il decreto ministeriale 2 maggio 1978, con il relativo allegato, è sostituito dal presente decreto e dall’allegata regolamentazione che forma parte integrante dello stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI FORFETTARI DA APPLICARSI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DA TRATTENIMENTI DANZANTI CON O SENZA NUMERI DI ATTRAZIONE, SPETTACOLI TEATRALI DI QUALSIASI GENERE ED ESECUZIONI MUSICALI, OVUNQUE EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
A) Trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione.
1) In sale da ballo e night club.
La base imponibile netta ai fini del calcolo della imposta sugli spettacoli e dell’imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d’ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:
per prezzi fino a L. 10.000: quota imponibile netta pari al 30%;
per prezzi da L. 10.001 a L. 15.000: aumento della suddetta quota imponibile netta di un punto ogni 1000 lire o frazione, fino ad un massimo del 35%;
per prezzi oltre L. 15.000: quota imponibile netta pari al 40% della parte eccedente le L. 15.000 imponibili al 35%.
Per la determinazione del prezzo medio della consumazione cui commisurare le suddette percentuali, l’ufficio accertatore dovrà prendere a base il prezzo praticato per la consumazione più richiesta, al lordo dell’eventuale percentuale di servizio, per almeno tre dei seguenti generi di consumazione: bibite analcoliche, liquori nazionali, liquori esteri, champagne, da scegliere in relazione alle caratteristiche del locale e alla clientela che lo frequenta.
Per lo champagne, vino e simili, il prezzo medio per persona è pari ad un quarto del prezzo della bottiglia.
Qualora le consumazioni offerte fossero più limitate e/o diverse rispetto ai generi elencati ai commi precedenti, il prezzo medio dovrà essere determinato, sempre in base ai criteri avanti dettati, in relazione ai prezzi di listino dei generi di consumazione disponibili.
I criteri di cui sopra, stabiliti tenendo anche conto del dispostodell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dovranno trovare applicazione con l’osservanza, a seconda delle modalità di ammissione del pubblico, delle seguenti norme particolari:
a) Ingresso con biglietto comprensivo del diritto a consumazione.
La quota imponibile unitaria netta del prezzo del biglietto dovrà essere indicata in distinta d’incasso.
Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cuiimporti devono essere moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio.
Qualora il diritto alla consumazione sia limitato solo ad alcuni dei generi avanti elencati rispetto a quelli disponibili nel locale, la quota imponibile unitaria netta verrà stabilita nella misura del 90% del prezzo netto corrispondente a quello pagato dal partecipante al trattenimento, al lordo delle imposte.
Per i soli locali che effettuino trattenimenti danzanti riservati a clientela prevalentemente giovanile e pratichino un prezzo lordo del biglietto non superiore a L. 8000, con l’offerta di una consumazione senza alcuna limitazione rispetto ai generi disponibili nel locale, ed un secondo prezzo al pubblico non inferiore al 50% del primo, ma con scelta della consumazione limitata a bevande analcoliche o con contenuto in alcool fino al 21° del volume, è consentito liquidare l’imposta moltiplicando le singole quote imponibili unitarie dei due prezzi considerati, da indicare in distinta di incasso, per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio, da rilasciare all’ingresso per ciascun prezzo e tipo.
La scelta della consumazione deve essere effettuata all’atto dell’ingresso.
I locali possono, tuttavia, rilasciare un biglietto di differenza tra i due prezzi che andrà conteggiato in distinta d’incasso; fino alla concorrenza dei biglietti di differenza rilasciati i tributi saranno liquidati sull’importo complessivo dei biglietti d’ingresso e di differenza.
In caso di inosservanza delle suddette norme la liquidazione dell’imposta avverrà secondo i normali criteri previsti al punto 1) e al primo, secondo e terzo paragrafo della presente lettera a).
b) Ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria.
La quota imponibile unitaria netta deve essere commisurata all’importo complessivo del biglietto d’ingresso e della consumazione obbligatoria e non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto.
Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi vanno moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio.
Tutto il conteggio deve essere evidenziato nella distinta di incasso.
c) Ingresso libero e consumazione obbligatoria.
La quota imponibile netta deve essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria.
Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte i cui importi sono da moltiplicare per il numero dei buoni consumazione che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, al tavolo o al banco e
conservati, ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente.
Tutto il conteggio deve essere evidenziato sulla distinta d’incasso.
Alternativamente a tale procedura l’esercente potrà optare per la liquidazione dell’imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata in distinta d’incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall’ufficio accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l’attività spettacolistica svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
L’opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all’ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell’eventuale revoca dell’opzione dovrà pervenire all’ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.
d) Ingresso con biglietto e consumazione facoltativa.
Fino alla concorrenza dei buoni consumazione rilasciati, la quota imponibile unitaria netta va commisurata all’importo complessivo del biglietto d’ingresso e della consumazione. Tale quota imponibile, che non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto, deve essere riportata in distinta d’incasso e su di essa vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni di consumazione rilasciati al banco o al tavolo.
I restanti biglietti d’ingresso a pagamento ed omaggio vanno registrati nella medesima distinta d’incasso separatamente ed assoggettati all’imposta con l’aliquota corrispondente al loro prezzo unitario.
Non si procede a tassazione dei biglietti omaggio, nei limiti delle percentuali di ingressi gratuiti indicate all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, nel caso di liquidazione dell’imposta in base al prezzo netto del biglietto d’ingresso.
e) Ingresso libero e consumazione facoltativa.
La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione deve essere riportata nella distinta d’incasso.
Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle consumazioni, al banco o al tavolo, anche se offerte gratuitamente.
Alternativamente a tale procedura l’esercente potrà optare per la liquidazione dell’imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione facoltativa, indicata in distinta d’incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall’ufficio accertatore, diminuite del 30% per i trattenimenti effettuati nei giorni prefestivi e festivi e del 50% per quelli effettuati nei giorni feriali. Tale determinazione avrà luogo normalmente per periodi trimestrali solari, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l’attività di spettacolo svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
L’opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all’ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell’eventuale revoca dell’opzione dovrà pervenire all’ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.
I buoni consumazione, da rilasciare all’atto della consegna della prima consumazione soltanto per le ipotesi di cui alle precedenti lettere c), primo e secondo comma, d) ed e), primo e secondo comma, devono essere numerati progressivamente, preventivamente vidimati dall’ufficio accertatore e registrati nei registri di carico e scarico con l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti per i biglietti d’ingresso. Ai buoni consumazione tornano altresì applicabili le sanzioni previste al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le violazioni alle norme concernenti i biglietti d’ingresso. Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere rilasciati biglietti a quattro sezioni, ciascuna recante il contrassegno dell’ufficio accertatore. Sempre con riferimento alle due ipotesi a) e b), è fatto obbligo di conservare i tagliandi relativi ai buoni consumazione ritirati, a disposizione dell’ufficio accertatore ai fini del controllo e per la successiva distruzione.
I biglietti che danno diritto alla scelta della consumazione limitata a bevande analcoliche, o con contenuto di alcool fino al 21% del volume, devono recare la dicitura, “consumazione a scelta limitata” mentre gli altri dovranno recare la dicitura (“consumazione normale”).
Le modalità di partecipazione del pubblico ai trattenimenti e di scelta delle consumazioni nonchè i prezzi praticati devono essere indicati su appositi avvisi redatti con carattere leggibili ed affissi all’ingresso dei locali.
Per i trattenimenti danzanti con cena, compresi quelli organizzati in talune particolari occasioni (fine d’anno, carnevale, ecc.), vige la regolamentazione sopra esposta, salvo il necessario riferimento alla cena anzichè alla consumazione.
La relativa quota netta imponibile sarà determinata in misura pari al 25% del prezzo della cena.
Per i trattenimenti danzanti organizzati negli esercizi dove la consumazione è normalmente costituita in via alternativa o dalla cena o dalla somministrazione di bevande, la regolamentazione di cui sopra torna applicabile con riferimento alla cena fino alla concorrenza del numero di pasti serviti ed alla somministrazione di bevande per la restante parte. Qualora, invece, sia prevista la possibilità di cenare in aggiunta alla somministrazione di bevande la regolamentazione sopra specificata è applicabile considerando sia la somministrazione di bevande che la cena come distinte “prime consumazioni”.
Per le suddette ipotesi devono essere rilasciati distinti buoni “consumazione” e buoni “cena”.
2) Negli alberghi, villaggi turistici, ristoranti, trattorie, bar e in qualsiasi altra attività similare.
La base imponibile netta, per il calcolo dell’imposta sugli spettacoli e dell’imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle stesse misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d’ingresso e/o del prezzo delle consumazioni fissate per i trattenimenti danzanti nelle sale da ballo e night clubs e con l’osservanza delle medesime norme dettate in relazione alle modalità di ammissione del pubblico.
Per i trattenimenti che hanno luogo occasionalmente, nel normale orario di apertura, nei ristoranti, trattorie, bar, purchè non siano appositamente e preventivamente organizzati, ed esclusa in ogni caso la presenza di un complesso musicale o di apposita pista da ballo, l’imposta potrà essere liquidata con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.
Per i trattenimenti danzanti con cena tornano applicabili le corrispondenti norme di cui al punto 1).
Quando i trattenimenti danzanti siano riservati ai soli alloggiati, la base imponibile sarà determinata in percentuale del corrispettivo globale dei periodi di soggiorno, in misura variabile dello 0,50% al 5%, in relazione all’incidenza dei trattenimenti sul complesso dei servizi offerti e tenuto conto delle modalità di ammissione dei partecipanti, nonchè delle caratteristiche dei trattenimenti stessi.
Tale percentuale potrà essere fissata in misura superiore, fino ad un massimo del 15%, qualora siano previste particolari manifestazioni con la partecipazione di noti artisti, complessi, ecc. e/o la corresponsione di uno specifico prezzo per assistervi.
In tal caso la percentuale così determinata dovrà essere applicata sui corrispettivi del periodo di soggiorno durante il quale sono state effettuate le suddette manifestazioni.
La liquidazione del tributo, riferita alla sola misura percentuale della quota di soggiorno, dovrà avvenire con l’applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.
Analoghi criteri tornano applicabili anche quando congiuntamente o in luogo di trattenimenti danzanti siano riservate agli alloggiati altre attività soggette ad imposta tenendo conto, ai fini della suddivisione proporzionale dell’imponibile, della nota in calce alla tariffa allegata al predetto decreto presidenziale.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione d’inizio di attività prevista dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 gli esercenti dovranno dichiarare gli elementi necessari all’ufficio accertatore per la determinazione della percentuale imponibile e della sua eventuale suddivisione proporzionale; entro i termini previsti dall’art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 i gestori degli alberghi, dei villaggi turistici ed attività similari dovranno dichiarare gli introiti effettivamente conseguiti per i soggiorni del periodo cui si riferisce la dichiarazione, conteggiando altresì l’imposta dovuta sulla percentuale imponibile, e sue eventuali suddivisioni, comunicata dall’ufficio accertatore a seguito della valutazione degli elementi forniti contestualmente alla dichiarazione di inizio di attività, o successivamente modificati anche a seguito di accertamento
d’ufficio.
B) Spettacoli teatrali di qualsiasi genere.
La base imponibile netta, ai fini del calcolo della imposta sugli spettacoli e dell’imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo dei biglietti d’ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:
per prezzi fino al L. 10.000: quota imponibile netta pari al 50%;
per prezzi oltre L. 10.000: quota imponibile netta pari al 70% della parte eccedente le L. 10.000 imponibili al 50%.
Per la determinazione del prezzo medio della consumazione e per le norme particolari da osservare in relazione alle diverse modalità di ammissione del pubblico, torna applicabile la medesima regolamentazione dettata per i trattenimenti danzanti di cui al paragrafo A), punto 1).
La quota imponibile unitaria come sopra determinata non potrà comunque superare l’85% del prezzo netto corrispondente a quello cumulativamente pagato dallo spettatore, al lordo delle imposte.
Per gli spettacoli teatrali con cena la quota netta imponibile sarà determinata con i medesimi criteri previsti per i trattenimenti danzanti con cena (punto A, n. 1, ultimi tre commi).
C) Esecuzioni musicali.
Per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di orchestrina o singoli strumenti o apparecchi non a disposizione dei clienti, esclusi quelli radiotelevisivi e di filodiffusione, la base imponibile netta ai fini del calcolo dell’imposta sugli spettacoli e dell’IVA connessa è determinata in misura dal 10% al 20% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle somministrazioni effettuate in concomitanza con le esecuzioni musicali, tenuto anche conto dei prezzi praticati.
L’imponibile così determinato dovrà essere dichiarato nelle forme e con l’osservanza dei termini stabiliti dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 e la liquidazione del tributo dovrà avvenire con l’applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3) della tariffa annessa al decreto presidenziale predetto, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.
Qualora le esecuzioni musicali assumano carattere prevalente rispetto
alla attività di somministrazione di alimenti o bevande e il pubblico venga ammesso con
le stesse modalità di cui al punto A), n. 1), lettere a), b), c), d) ed e), troverà
applicazione la relativa disciplina in luogo di quella prevista al presente punto C).
Il pagamento dell’imposta relativa agli spettacoli ed alle altre attività di cui ai paragrafi A), B), C), deve essere effettuato entro i termini stabiliti dall’art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.