Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.
G. U. 20 settembre 1988, n. 221
Il Ministro delle finanze:
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;
Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1977, che approva la convenzione stipulata in pari data con la Società predetta, per l’espletamento dei servizi relativi all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dell’imposta sugli spettacoli e tributi connessi per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1987;
Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 28 dicembre 1984, con i quali sono state fissate nuove misure percentuali degli aggi spettanti alla SIAE ai sensi dell’art. 2, lettere a) e c), della surrichiamata convenzione;
Ravvisata l’opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi
connessi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato; Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1988, con il quale il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è stato delegato a stipulare la nuova convenzione;
Decreta:
Articolo unico
È approvata l’allegata convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori
ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, è affidato alla Società stessa il mandato:
a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonché dell’eventuale soprattassa di tardivo pagamento;
b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora nonché della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;
c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, degli eventuali interessi di mora nonché dell’eventuale soprattassa di tardivo pagamento.
Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell’IGE, del diritto addizionale e dell’addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio.
La convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 fa parte integrante del presente decreto.
CONVENZIONE
Articolo 1
Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, a decorrere dal 1° gennaio 1988 è affidato alla Società italiana degli autori ed editori il mandato di:
a) accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonché dell’eventuale soprattassa per tardivo pagamento;
b) accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora, nonché dell’eventuale soprattassa per tardivo pagamento;
c) accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, ed eventuali interessi di mora, nonché dell’eventuale soprattassa per tardivo pagamento.
Il mandato di cui sopra riguarda anche eventuali incassi a stralcio per diritti erariali, diritto addizionale e addizionale ai diritti erariali, nonché IGE relativi a manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973.
La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, l’assessorato delle finanze della regione siciliana ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.
La convenzione scadrà il 31 dicembre 1997.
Articolo 2
A titolo di compenso per l’espletamento del mandato, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto all’aggio del 12,48% (dodici virgola quarantotto per cento) sulle riscossioni di cui all’art. 1, primo comma, lettere a) e b), al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ai sensi di legge ed al netto, per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, della detrazione forfettaria dei due terzi.
La SIAE ha altresì diritto all’aggio del 12,48% (dodici virgola quarantotto per cento) sulle riscossioni della quota dei diritti demaniali di pertinenza dello Stato corrisposti dalla RAI – Radiotelevisione italiana per le radiodiffusioni delle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nessun compenso spetta alla SIAE sulle riscossioni a stralcio di cui al secondo comma del richiamato art. 1.
La Società è autorizzata a trattenere gli aggi suddetti all’atto di ciascun versamento in tesoreria.
Riguardo alle rappresentazioni ed esecuzioni delle sopra precisate opere di pubblico dominio, la SIAE ha diritto ad una quota percentuale delle somme incassate calcolata ed applicata nella stessa misura e con le medesime modalità stabilite nei confronti dei propri iscritti ordinari per le opere tutelate. La Società italiana degli autori ed editori deve notificare tempestivamente al Ministero delle finanze le
variazioni della misura di detta quota.
I compensi di cui sopra sono remunerativi indistintamente di tutte le spese, nessuna esclusa, comunque occorrenti per l’esecuzione della presente convenzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.
Articolo 3
La misura degli aggi di cui ai commi primo e secondo dell’art. 2 è sottoposta a revisione qualora l’ammontare complessivo di detti aggi risulti inferiore a quello dei costi dei servizi erariali maggiorati del 4% oppure superiore allo stesso ammontare dei costi maggiorati dell’8%. Da tali costi vanno esclusi quelli riferibili all’esazione del diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni di opere di pubblico dominio di cui al quinto comma del precedente art. 2.
Alla revisione degli aggi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, con effetto dall’inizio dell’anno in cui si è verificata la suddetta circostanza. A tal fine è fatto carico alla SIAE di tenere, secondo le modalità concordate con il Ministero delle finanze, all’interno della propria contabilità organizzata unitariamente, voci analitiche e riassuntive delle operazioni d’incasso effettuate nell’espletamento dei servizi erariali, in maniera da consentirne l’individuazione e la verifica.
L’individuazione delle quote di spesa da attribuire ai costi erariali è effettuata da un apposito gruppo di lavoro, composto da funzionari designati dal Ministero delle finanze e dalla SIAE, che vi provvede sulla base del bilancio SIAE debitamente approvato e delle altre scritture contabili tenute dalla Società, dopo aver determinato i criteri di rilevazione, quantificazione e ripartizione dei costi erariali.
Le conclusioni del gruppo di lavoro devono essere comunicate alle due amministrazioni.
Articolo 4
L’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta sugli spettacoli, dell’IVA e degli incassi a stralcio di cui alla presente convenzione devono essere effettuati in conformità alle disposizioni di legge regolatrici le singole materie e secondo le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria.
Articolo 5
I diritti demaniali debbono essere determinati:
a) relativamente alle radiodiffusioni:
per le opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica della SIAE in base al proprio statuto sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni, sulla quota dei canoni di abbonamento attribuiti alla RAI – Radiotelevisione italiana, ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1934 e dell’art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, determinata sulla parte che dette opere occupano sulla radiodiffusione complessiva e con la riduzione prevista dall’art. 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per le elaborazioni delle
medesime opere;
per le composizioni musicali e i brani staccati di opere musicali di pubblico dominio assegnati alla sezione musica della SIAE secondo il proprio statuto, in base agli speciali stipulati tra la SIAE e l’ente esercente la radiodiffusione ai sensi dell’art. 50, terzo comma, del regolamento annesso al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che devono essere notificati dalla SIAE al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla loro stipulazione;
b) relativamente alle rappresentazioni ed esecuzioni:
per le opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica della SIAE dallo statuto sociale, sull’imponibile determinato ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con la riduzione prevista dall’art. 176 della citata legge n. 633/1941, quanto alle elaborazioni;
per le composizioni musicali e brani staccati di opere musicali di pubblico dominio assegnati alla sezione musica della SIAE in base al proprio statuto, ai sensi dell’art. 50, commi primo e secondo, del regolamento annesso al regio decreto n. 1369 del 1942, in conformità alle delibere adottate dal presidente della SIAE in data 5 agosto 1969, allegate alla presente convenzione, e con i criteri e le modalità di cui alle ordinanze di ripartizione per la sezione musica. Gli atti modificativi e sostitutivi di quelli precedentemente richiamati devono essere notificati al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla loro emanazione.
La ripartizione dei diritti demaniali tra lo Stato e la regione siciliana avverrà attribuendo al primo:
quanto alle radiodiffusioni, la quota data dal rapporto tra l’ammontare annuo dei canoni di abbonamento alla televisione versati per le utenze del territorio dello Stato, esclusa la Sicilia e l’ammontare annuo dei medesimi canoni versati per le utenze dell’intero territorio nazionale, secondo i dati forniti al riguardo dal Ministero delle finanze;
quanto alle esecuzioni di competenza della sezione musica della SIAE, la quota risultante dal rapporto tra l’ammontare del diritto di esecuzione musicale (DEM) riscosso nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, e l’ammontare dell’intero diritto di esecuzione musicale riscosso.
Relativamente al diritto demaniale ripartito per le esecuzioni di opere assegnate alla sezione musica della SIAE dal proprio statuto, per la periodicità e rendicontazione delle liquidazioni saranno adottati gli stessi termini e modalità analoghi a quelli stabiliti dalla SIAE per i propri iscritti. Il pagamento e l’invito della rendicontazione delle spettanze dell’erario, in relazione alle particolari ulteriori
operazioni che si rendono necessarie per la determinazione finale dell’ammontare delle somme da liquidare, avverrano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per gli analoghi adempimenti nei confronti degli iscritti alla stessa sezione
musica.
Per le rappresentazioni ed esecuzioni di opere assegnate alle sezioni DOR e lirica, la rendicontazione delle spettanze dell’erario avverrà entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per gli analoghi adempimenti nei confronti dei propri iscritti.
Articolo 6
Nei casi di violazioni, non costituenti reato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, deve trasmettere all’intendenza di finanza competente, entro il mese successivo a quello della constatazione della trasgressione, il relativo verbale.
Qualora si verifichi il mancato pagamento del tributo per l’ipotesi prevista dal penultimo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’inoltro degli atti con il verbale di accertamento all’ufficio del registro deve essere effettuato dalla Società per il tramite dell’intendenza di finanza competente.
Articolo 7
Entro il mese di marzo di ogni anno – anche agli effetti di cui all’art. 1713 del codice civile – la SIAE deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il servizio permanente per il controllo all’ACI ed alla SIAE, di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare, indicante:
a) l’ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nell’esercizio precedente;
b) l’ammontare degli aggi liquidati;
c) l’importo delle somme versate in tesoreria.
A tale prospetto deve allegarsi un elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria per le somme versate, con il visto di presa visione delle quietanze stesse apposto dal servizio sopra richiamato.
A richiesta, la SIAE dovrà produrre altri prospetti contabili, nonché periodiche rendicontazioni relativamente alla gestione dei diritti demaniali con le modalità concordate con il Ministero delle finanze.
Articolo 8
La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato ai sensi della presente convenzione, per imposta sugli spettacoli, IVA, tributi a stralcio e per diritti demaniali relativi alle rappresentazioni ed esecuzioni di opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica, s’impegna a versare, entro il giorno 20 dello stesso mese, alla tesoreria provinciale di Roma, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dall’amministrazione finanziaria, anticipi in misura pari al 90% dei versamenti afferenti il corrispondente mese dell’anno precedente, con arrotondamento alle diecimila lire superiori.
Il saldo sarà versato alla predetta tesoreria entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello delle riscossioni. Eventuali eccedenze a credito della SIAE saranno recuperate mediante conguaglio, da operare, distintamente per ciascun capitolo, all’atto dei versamenti successivi.
La SIAE s’impegna, altresì, a versare alla tesoreria provinciale di Roma, entro la metà delle periodiche scadenze di liquidazione stabilite per la sezione musica, un anticipo in misura pari all’80% della media degli importi totali netti liquidati per diritti demaniali relativi ad esecuzioni musicali corrisposti allo Stato con le due ultime precedenti liquidazioni.
Il saldo sarà versato alla predetta tesoreria provinciale di Roma entro il termine fissato dal penultimo comma del precedente art. 5. In caso di ritardo nei versamenti di cui ai precedenti commi, la SIAE è tenuta a corrispondere all’erario gli interessi di mora nella misura dell’8% annuo.
Qualora i termini di versamento cadano in giornata festiva, i termini stessi si intendono prorogati al giorno seguente non festivo.
In considerazione delle anticipazioni suddette nessun interesse compete all’erario sulla giacenza dei tributi incassati. Nessun interesse è altresì liquidabile in favore o in danno della società mandataria a seguito di adeguamenti degli aggi.
A richiesta di una delle parti contraenti, le percentuali degli anticipi e/o la loro base di commisurazione potranno essere modificate qualora i parametri adottati risultassero non più adeguati per obiettive variazioni sopravvenute. La relativa modifica concordata tra le parti, sarà adottata con determinazione del Ministero delle finanze.
Nelle more degli accertamenti circa l’appartenenza al pubblico dominio di un’opera italiana o straniera, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle convenzioni internazionali in materia, la SIAE può accantonare gli importi maturati dall’utilizzazione di tale opera per un periodo comunque non superiore ad un anno dal termine della normale rendicontazione, senza dover corrispondere interessi di sorta sugli importi così accantonati che, a seguito dei suddetti accertamenti, dovessero risultare di spettanza erariale. Qualora il versamento all’erario non avvenga entro il predetto periodo, dalla SIAE sono dovuti gli interessi di mora nella misura dell’8% annuo, a
decorrere dal termine di rendicontazione innanzidetta.
Il versamento dei diritti demaniali per le radiodiffusioni deve essere effettuato alla suddetta tesoreria come appresso:
per i pagamenti RAI pervenuti alla SIAE nei primi dieci giorni del mese, entro il giorno 20 dello stesso mese;
per i pagamenti RAI pervenuti alla SIAE dall’11 a fine mese, entro il giorno 20 del mese successivo. Il versamento oltre i termini anzidetti comporta l’applicazione a carico della SIAE degli interessi di mora di cui al quinto comma del presente articolo.
Articolo 9
La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il servizio permanente di controllo all’ACI e alla SIAE, un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, con le indicazioni del suo nome, cognome e indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell’elenco stesso.
Articolo 10
Per il regolare svolgimento da parte del servizio permanente di controllo all’ACI e alla SIAE della verifica sulle attività di accertamento, liquidazione e riscossione svolte dalla Società italiana degli autori ed editori, questa deve tenere a disposizione del servizio predetto tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonché i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano stati verificati dagli uffici ispettivi di cui al presente articolo ed a quello successivo, salvi comunque i termini di conservazione di cui all’art. 2220 del codice civile. Le distinte e le dichiarazioni d’incasso vanno conservate dalla Società italiana degli autori ed editori per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo e comunque fino a quando non saranno state verificate dal predetto servizio di controllo.
La SIAE deve inoltre consentire al predetto servizio di controllo l’accesso ai sistemi di gestione meccanizzati e mettere a disposizione dello stesso, in conformità di quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 69/1948, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli, nonché, eventualmente, personale di collaborazione per l’espletamento di mansioni
d’ordine e contabile.
Articolo 11
Il dirigente del servizio permanente di controllo all’ACI e alla SIAE, i dirigenti degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché il dipendente personale di ispezione da loro incaricato sono autorizzati ad accedere presso gli uffici periferici (sedi, filiali, agenzie di ruolo e mandatarie) della Società italiana degli autori ed editori per accertare l’osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla Società. Il dirigente del servizio di controllo predetto, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della Società italiana degli autori ed
editori dell’esito delle verifiche medesime.
Articolo 12
La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei tributi indicati nell’art. 1 che avrebbe dovuto incassare per gli spettacoli e per le altre attività elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, nei casi in cui non abbia provveduto a trasmettere all’intendenza di finanza il verbale di accertamento redatto in conformità a quanto
previsto dal precedente art. 6.
Articolo 13
La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.
Per la presente convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al testo unico dell’imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione le parti dichiarano di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità di legge (articoli 1703 e seguenti del codice civile).