Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate, nonché di opere fotografiche.
G. U. 11 marzo 1988, n. 59
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione:
Visti l’art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e l’art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639;
Visto il proprio decreto 5 maggio 1976, relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, con il quale le opere fotografiche sono state inserite fra le opere protette ai sensi del titolo I della legge n. 633/1941 citata e considerata di conseguenza la necessità di fissare tariffe anche per la riproduzione di dette opere;
Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore formulata nell’adunanza generale dell’11 dicembre 1987;
Decreta:
Art. 1
Salvo diretto accordo tra le parti, l’equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate nonché di opere fotografiche è determinato come segue:
a) per la prosa in L. 12.000 a pagina ragguagliata a 2.000 lettere;
b) per la poesia L. 12.000 a pagina;
c) per le opere musicali in L. 3.000 a battuta;
d) per le opere fotografiche L. 8.000 senza distinzione tra bianco e nero e colore.
Art. 2
I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa, la poesia e le opere fotografiche e per tre anni solari per le opere musicali, a decorrere dall’anno della pubblicazione, che dovrà essere indicato nell’antologia.
Art. 3
La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’art. 70 della legge (titolo dell’opera, nome dell’autore, dell’editore, e, se si tratta di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurano sull’opera riprodotta).
L’editore dell’antologia darà notizia della riproduzione all’editore dell’opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti, nonché al titolare dei diritti sull’opera fotografica utilizzata.
Art. 4
L’editore dell’antologia notificherà all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, all’atto della pubblicazione dell’antologia stessa, che l’importo dei compensi è a disposizione dell’autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell’opera antologica previsto dall’art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 5
Il decreto interministeriale 5 maggio 1976 è abrogato.