Esecuzione del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Testo vigente al: 9-1-2014
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge 2 agosto 1947, n. 811;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1.
Piena, ed intera esecuzione e’ data, all’annesso Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.
Art. 2.
Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l’esecuzione del Trattato di cui all’art. 1.
Art. 3.
L’art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi’ 28 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI – SFORZA – EINAUDI – SCELBA – GRASSI – PELLA – DEL VECCHIO – CINGOLANI – GONELLA – TUPINI – SEGNI – CORBELLINI – MERLIN – TOGNI – FANFANI – MERZAGORA – CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 117. – FRASCA
N.B. – Il Trattato di pace, di cui all’art. 1, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in separato supplemento ordinario.
Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate
Trattato adottato a Parigi il 10 febbraio 1947
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte
e l’Italia dall’altra parte
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
[omissis]
Art. 44.
Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.
Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.
[omissis]
Art. 78.
1. In quanto non l’abbia già fatto, l’Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell’Asse o di loro organi, durante la guerra.
4.
a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d’indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l’acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d’indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell’alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.
c) L’indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d’imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un’indennità in lire, nella stessa misura prevista all’alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall’applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell’ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l’Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste.
Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell’Allegato X e del paragrafo 14 dell’Allegato XIV del presente Trattato.
8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.
9. Ai fini del presente articolo:
a) L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch’esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell’Armistizio con l’Italia. L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s’applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.
b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all’alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch’egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell’alinea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all’indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l’acquirente, ai sensi della legislazione locale.
c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l’espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l’armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all’esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.
Allegato XV
ANNEX XV
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN KINDS OF PROPERTY
(testo inglese rilevante ai fini interpretativi)
A. INDUSTRIAL, LITERARY AND ARTISTIC PROPERTY
1. (a) A period of one year from the coming into force of the present Treaty shall be accorded to the Allied and Associated Powers and their nationals without extension fees or other penalty of any sort in order to enable them to accomplish all necessary acts for the obtaining or preserving in Italy of rights inindustrial, literary and artistic property which were not capable of accomplishment owing to the existence of a state of war.
(b) Allied and Associated Powers or their nationals who had duly applied in the territory of any Allied or Associated Power for a patent or registration of a utility model not earlier than twelve months before the outbreak of the war with Italy or during the war, or for the registration of an industrial design or model or trade mark not earlier than six months before the outbreak of the war with Italy or during the war,shall be entitled within twelve months after the coming into force of the present Treaty to apply for corresponding rights in Italy, with a right of priority based upon the previous filing of the application in the territory of that Allied or Associated Power.
(c) Each of the Allied and Associated Powers and its nationals shall be accorded a period of one year from the coming into force of the present Treaty during which they may institute proceedings in Italy against those natural or juridical persons who are alleged illegally to have infringed their rights in industrial, literary or artistic property between the date of the outbreak of the war and the coming into force of the present Treaty.
2. A period from the outbreak of the war until a date eighteen months after the coming intoforce of the present Treaty shall be excluded in determining the time within which a patent must be worked or a design or trade mark used.
3. The period from the outbreak of the war until the coming into force of the present Treaty shall be excluded from the normal term of rights in industrial, literary and artistic property which were in force in Italy at the outbreak of the war or which are recognised or established under part A of this Annex, and belong to any of the Allied and Associated Powers or their nationals. Consequently, the normal duration of such rights shall be deemed to be automatically extended in Italy for a further term corresponding to the period so excluded.
4. The foregoing provisions concerning the rights in Italy ofthe Allied and Associated Powers and their nationals shall apply equally to the rights in the territories of the Allied and Associated Powers of Italy and its nationals. Nothing, however, in these provisions shall entitle Italy or its nationals to more favourable treatment in the territory of any of the Allied and Associated Powers than is accorded by such Power in like cases to other United Nations or their nationals, nor shall Italy be required thereby to accord to any of the Allied and Associated Powers or its nationals more favourable treatment than Italy or its nationals receive in the territory of such Power in regard to the matters dealt with in the foregoing provisions.
5. Third parties in the territories of any of the Allied and Associated Powers or Italy who, before the coming into force of the present Treaty, had bona fideacquired industrial, literary or artistic property rights conflicting with rights restored under part A of this Annex or with rights obtained with the priority provided thereunder, or had bona fidemanufactured, published, reproduced, used or sold the subject matter of such rights, shall be permitted, without any liability for infringement, to continue to exercise such rights and to continue or to resume such manufacture, publication, reproduction, use or sale which had been bona fideacquired or commenced. In Italy, such permission shall take the form of a non-exclusive licence granted on terms and conditions to be mutually agreed by the parties thereto or, in default of agreement, to be fixed by the Conciliation Commission established under Article 83 of the present Treaty. In the territories of each of the Allied and Associated Powers, however, bona fidethird parties shall receive such protection as is accorded under similar circumstances to bona fidethird parties whose rights are in conflict with those of the nationals of other Allied and Associated Powers.
6. Nothing in part A of this Annex shall be construed to entitleItaly or its nationals to any patent or utility model rights in the territory of any of the Allied and Associated Powers with respect to inventions, relating to any article listed by name in the definition of war material contained in Annex XIII of the present Treaty, made, or upon which applications were filed, by Italy, or any of its nationals, in Italy or in the territory of any other of the Axis Powers, or in any territory occupied by the Axis forces, during the time when such territory was under the control of the forces or authorities of the Axis Powers.
7. Italy shall likewise extend the benefits of the foregoing provisions of this Annex to United Nations, other than Allied or Associated Powers, whose diplomatic relations with Italy have been broken off during the war and which undertake to extend to Italy the benefits accordedto Italy under the said provisions.
8. Nothing in part A of this Annex shall be understood to conflict with Articles 78, 79 and 81 of the present Treaty.
B. INSURANCE
1. No obstacles, other than any applicable to insurers generally, shall be placed in the way of the resumption by insurers who are United Nations nationals of their former portfolios of business.
2. Should an insurer, who is a national of any the United Nations, wish to resume his professional activities in Italy, and should the value of the guarantee deposits or reserves required to be held as a condition of carrying on business in Italy be found to have decreased as a result of the loss or depreciation of the securities which constituted such deposits or reserves, the Italian Government undertakes to accept, for a period of eighteen months, such securities as still remain as fulfilling any legal equirements in respect of deposits and reserves.
[omissis]