Proroga dei termini dei depositi di cui all’art. 35 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, nei confronti delle opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti d’America.
G. U. 8 gennaio 1951, n. 6
Il Presidente della Repubblica:
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l’art. 35 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della legge predetta;
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1
I termini stabiliti dall’art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per effettuare i depositi di cui all’art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore, e le relative registrazioni, sono riaperti per un anno a favore delle opere pubblicate per la prima volta, negli Stati Uniti d’America, durante il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto le disposizioni sopraindicate relative a depositi e a registrazioni siano applicabili a dette opere, e purchè non siano decorsi i termini per la tutelabilità dell’opera.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi, nei riguardi delle opere suddette, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dalla data della emanazione del proclama del Presidente degli Stati Uniti d’America, inteso a prorogare il termine per l’adempimento delle condizioni e delle formalità stabilite dalle leggi degli Stati Uniti d’America per l’acquisto o il rinnovo del diritto d’autore (copyright) da parte dei cittadini italiani che non hanno adempiuto a dette condizioni e formalità durante il periodo indicato all’art. 1.