Diritto d’autore – tesi di laurea – illecita riproduzione – distruzione degli esemplari e delle copie illecitamente riprodotte
Parti:
In Nessun riferimento bibliografico
Anno: 2015
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Presidente Teresi
Relatore Andronio
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte d’appello di Catania ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Catania del 30 marzo 2011, con la quale l’imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, per il reato di cui all’art. 171, primo comma, lettera a-bis), della legge n. 633 del 1941, aggravato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, per avere abusivamente riprodotto, nella sua tesi di laurea, parte del testo di un libro pubblicato dalla parte civile. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in diminuzione, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata.
2. – Avverso la sentenza la parte civile ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendo preliminarmente la correzione dì due errori materiali: a) l’indicazione della data della sentenza nel 9 aprile 2013, mentre la stessa era stata resa all’udienza del 18 aprile 2013; b) l’indicazione in sentenza delle spese liquidate a favore della parte civile in euro 672,00 oltre IVA e CPA, mentre nel dispositivo letto in udienza tali spese erano state liquidate in euro 1500,00 oltre IVA e CPA.
Con unico motivo di doglianza, la ricorrente lamenta l’inosservanza degli artt. 158, 159, 174 della legge n. 633 del 1941. In base a tali disposizioni, la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare la distruzione della tesi di laurea dell’imputato, mentre si era limitata a disporre la pubblicazione della sentenza sul sito web sul quale la tesi di laurea dell’imputato era stata pubblicata.
Si tratterebbe di una statuizione priva di efficacia riparatoria, considerato che il sito web era stato già chiuso da tempo.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. – Gli artt. 158, comma 1, e 159, comma 1, della legge n. 633 del 1941 prevedono che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell’autore della violazione, siano distrutti gli esemplari o copie illecitamente riprodotti o diffusi. L’art. 160 limita il diritto dell’interessato alla distruzione, prevedendo che la stessa non può essere domandata nell’ultimo anno della durata del suo diritto sull’opera. Ai sensi del successivo art. 174, la sanzione della distruzione degli esemplari o delle copie può essere richiesta al giudice penale dalla persona offesa costituitasi parte civile.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che la Corte d’appello non ha statuito sulla esplicita richiesta in tal senso, contenuta nell’atto d’appello. Né la pubblicazione della sentenza sul sito web sul quale era stata pubblicata la tesi dell’imputato può in alcun modo avere effettuo equipollente alla distruzione della tesi stessa, perché quest’ultima rimane, almeno in astratto, leggibile da chiunque.
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata quanto alla mancata statuizione sulla distruzione della tesi di laurea. L’annullamento deve essere pronunciato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, non potendo questa Corte direttamente valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta distruzione – con particolare riferimento ai limiti di cui al richiamato art. 160 della legge n. 633 del 1941 – né stabilire le modalità e l’esatto oggetto della stessa.
3.2. – Merita accoglimento anche la richiesta di correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza. Effettivamente lo stesso reca l’indicazione di una data diversa (9 aprile 2013) rispetto a quella effettiva della pronuncia (18 aprile 2013). Inoltre, nel dispositivo letto in udienza, le spese liquidate in favore della parte civile sono euro 1500,00 oltre IVA e CPA e non euro 672,00 IVA e CPA, come poi erroneamente riportato nel dispositivo in calce della sentenza depositata; con la conseguenza che-deve darsi prevalenza all’ammontare liquidato in udienza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla distruzione della tesi di laurea, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che: a) laddove è scritto “9 aprile”, deve intendersi scritto “18 aprile”; b) laddove è scritto “euro 672,00″, deve intendersi scritto “euro 1500,00″. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.