Questione di costituzionalità, in riferimento agli art. 3, 9, 41 e 42 cost. degli art. 19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633 – non fondata
Parti: Emi it. e altro
In Consiglio di Stato, 1995, II, 604 Giustizia Civile, 1995, I, 1423 Foro Italiano, 1995, I, 1724 Il Diritto di Autore, 1995, 421, con nota di De Sanctis Rivista di Diritto Industriale, 1995, II, 247 Cassazione Penale, 1995, 3201, con nota di Svariati
Anno: 1996
Non è fondata la questione di costituzionalità, in riferimento agli art. 3, 9, 41 e 42 cost. degli art. 19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell’autore al noleggio degli esemplari registrati di un’opera musicale protetta, inibiscono in radice all’acquirente di “compact disc” la facoltà di darli a noleggio, in quanto la tutela del diritto di autore acquista rilievo prevalente rispetto alle situazioni di altri soggetti, pur meritevoli di adeguata protezione in un corretto equilibrio di interessi: il bilanciamento operato dalla legislazione non appare irragionevole, perché realizzato in sintonia con gli altri principi costituzionali, in materia di tutela sia della libertà dell’arte e della scienza (art. 33 cost.), sia della proprietà intellettuale (art. 42 cost.), sia del lavoro in tutte le sue forme, inclusa la libera attività di creazione intellettuale (art. 35 cost.) e perché finalizzato a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 cost.) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.), in conciliazione con la libertà di iniziativa economica (art. 41 cost.) di altri soggetti – produttori, rivenditori, noleggiatori, fruitori – in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e dei rischi e dell’interesse generale alla diffusione della cultura, dimostrato, per altro, quanto alle opere musicali, dall’imponente sviluppo radiofonico e concertistico.
Secondo l’art. 19 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, i diritti esclusivi previsti nell’analitica articolazione (art. 13-18) ed il generale diritto di utilizzazione economica sono tra loro indipendenti e l’esercizio dell’uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri; pertanto, il consenso dell’autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti e autonomi modi di esercizio del diritto.
Il d.l. 16 novembre 1994 n. 685, recante attuazione della direttiva 92/100 Cee, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, sostituisce alcune norme della l. 22 aprile 1941 n. 633, inserendone altre, ma stabilisce, nel contempo, che i rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data siano regolati dalle disposizioni previgenti; pertanto, rispetto alle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alle norme anteriori al recepimento della direttiva, in quanto applicabili a fattispecie di utilizzo nate sotto la relativa vigenza, non è necessaria la restituzione al giudice “a quo” per un nuovo controllo della rilevanza derivante dallo “jus superveniens”.
A fronte degli utenti delle opere di cultura e degli operatori economici del settore, gli interessi degli autori sono considerati prioritari dal legislatore, in quanto la protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivati da ogni produzione scientifica letteraria e artistica trova ragione nel secolare riconoscimento – confermato dalle dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell’uomo, da convenzioni internazionali e dai trattati europei – del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l’ulteriore effetto di incoraggiamento alla produzione di altre opere dell’ingegno, nell’interesse generale della cultura.
In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo limitato, che l’art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio, separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.; pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo venduto esemplari dell’opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand’anche fissato da organi pubblici).