Civile Sent. Sez. 1 Num. 503 Anno 2017
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
Data pubblicazione: 11/01/2017
SENTENZA
sul ricorso 16627-2012 proposto da:
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY, in persona del legale rappresentante pro tempore, CROSSLAND ENTERPRISES INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, e CAREY RALPH, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE BERTAGGIA, giusta procura speciale per Notaio JEAN M. ERHARDT dello STATO dell’ILLINOIS – con Apostille N. S012DL11256 del 8/5/2012; procura speciale per Notaio ROGELIO AGUILAR dI SANTA BARBARA (CALIFORNIA) – con Apostille N. 55881 del 14/5/2012; procura speciale per Notaio TORIE T. COCKRIEL di FRANKFORT (KENTUCKY) – con Apostille N. 65189.107117.37338.99653 del 21/6/2012;
– ricorrenti –
contro
COPY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso l’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta procura in calce al controricorso;
GIOCHI PREZIOSI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI, giusta procura a margine del controricorso;
FININVEST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI, giusta procura a margine del controricorso;
MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI, giusta procura a margine del controricorso;
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
CECCARONI ANGELA, X.L.A.C.M.G.1 S.R.L.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 609/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ALBERTO GAMBINO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente COPY S.P.A., l’Avvocato MARIO NUZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi, per le Società controricorrenti, gli Avvocati FABIO LEPRI e GIUSEPPE ROSSI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel dicembre 2002 la ADFRA s.r.1., nella qualità di licenziataria della soc. CEI Crossland Enterprises Inc., a sua volta mandataria per lo sfruttamento dei diritti sugli emblemi e segni distintivi di cinquantaquattro università statunitensi, tra i quali una mascotte sportiva denominata Big Red, asseritamente ideata nel 1979 da Ralph Carey, all’epoca studente della Western Kentucky University, ( mascotte descritta come “grande pupazzo della Western Kentucky University dalle sembianze di umanoide, rivestito di una sorta di pelliccetta di color rosso uniforme, con una grande testa su cui fanno bella mostra due grandi occhi con pupilla nera sormontati da sopracciglia nere piuttosto marcate ed una larghissima bocca”), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Lugo- la RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. (quale esercente l’emittente televisiva Canale 5, che da vari anni trasmetteva il telegiornale satirico “Striscia La Notizia”), nonché Mediaset s.p.a., Fininvest s.p.a., Copy s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a. e Angela Ceccaroni, titolare di omonima ditta individuale esercente attività di cartoleria, per sentire dichiarare che qualsiasi tipo di sfruttamento del pupazzo denominato Gabibbo costituiva plagio e/o contraffazione del pupazzo denominato Big Red; conseguentemente, per sentire inibire a ciascun convenuto la prosecuzione dei lamentati illeciti, nonché per sentire ordinare la distruzione di tutti i prodotti e del materiale promo-pubblicitario contenente l’immagine del pupazzo oggetto di causa.
La società attrice chiedeva altresì la condanna delle convenute al risarcimento, in via solidale, degli eventuali danni subiti a causa della prosecuzione del lamentato illecito, nonché al pagamento di euro 100.000,00, a fronte di ogni futura violazione successiva all’emananda sentenza ed alla pubblicazione del dispositivo su quattro quotidiani per tre giorni, a cadenza mensile, per almeno sei mesi.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva iscritta al n. 276/02 r.g. La Copy, in via riconvenzionale domandava che fosse inibito all’attrice l’uso sotto qualsiasi forma dell’immagine modificata del Big Red, in quanto plagio e imitazione servile del Gabibbo.
In data 18/3/2003 interveniva in giudizio la Western Kentucky University (WKU) assumendo di essere titolare del diritto d’autore sulla mascotte Big Red, creata per suo conto dall’ex-studente Ralph Carey. L’interveniente aderiva alle conclusioni rassegnate dalla soc. ADFRA.
Con il medesimo atto interveniva adesivamente anche la soc. Crossland Enterprises Inc. (CEI), dante causa di ADFRA, quale asserita titolare di una licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale del Big Red.
Nelle more, in data 19/3/2003, le due società intervenienti proponevano autonomo giudizio nei confronti di tutti i soggetti già convenuti da Adfra s.r.l. (causa n. 80/2003 r.g) Grazie al contratto fra CEI ed Adfra le attrici esponevano di essere venute a conoscenza che in Italia da molti anni era presente un pupazzo rappresentante una perfetta copia del Big Red.
Le attrici concludevano chiedendo che fosse accertato che il pupazzo Gabibbo costituiva violazione dei diritti di autore, sia morali che patrimoniali, sul personaggio Big Red; che fosse inibito alle convenute tutte la prosecuzione dell’utilizzo del Gabibbo sotto qualsiasi forma; che fosse ordinata la distruzione di tutti i prodotti e le confezioni raffiguranti l’immagine del Gabibbo, nonché di tutto il materiale promozionale.
Chiedevano inoltre la condanna di tutte le convenute, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura della reversione dei profitti conseguiti per effetto dell’utilizzo del pupazzo Gabibbo nonché la fissazione di una penale indicata nell’importo di euro 50.000,00 per ogni violazione successiva all’emananda sentenza e la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese delle convenute su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.
Tutti i convenuti svolgevano difese analoghe a quelle già svolte nel giudizio promosso da Adfra.
Le due cause – quella promossa da Adfra s.r.l. e quella promossa da WKU e CEI – venivano riunite ed alle stesse veniva altresì riunita la causa iscritta al n. 52/03 r.g. promossa da Copy s.r.l., con atto di citazione notificato in data 6/3/2003, per far valere in autonomo giudizio la domanda in precedenza proposta in via riconvenzionale nei confronti di Adfra con la prima comparsa.
In corso di istruttoria, all’udienza del 3/3/2004, interveniva in giudizio Ralph Carey, quale ideatore e creatore del Big Red, per sostenere le ragioni di WKU, CEI ed Adfra, quali legittimi proprietari dei diritti sulla mascotte.
Anche Giuochi Prezioni e Ceccaroni Angela si costituivano in giudizio.
Nella controversia n. 80/03 r.g. interveniva altresì volontariamente Adfra s.r.l. riproponendo le stesse conclusioni di cui al processo instaurato con proprio atto di citazione.
Il Tribunale, con sentenza n. 129/07, depositata in data 11 dicembre 2007: 1) dichiarava ammissibile l’intervento di Carey Ralph e di cui all’atto 3 marzo 2004; 2) respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione al giudizio di Adfra s.r.1., Western Kentucky University, Crossland Enterprises Inc. e Fininvest s.p.a.; 3) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Mediaset s.p.a.; 4) respingeva la domanda proposta da Adfra S.r.l. contro RTI s.p.a., Mediaset s.p.a., Fininvest s.p.a., Copy s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a. e Ceccaroni Angela di cui all’atto introduttivo il giudizio n. 276/02 RGC e, di conseguenza, gli interventi ivi proposti da Western Kentucky Uhiversity, Crossland Enterprises Inc e Carey Ralph; 5) respingeva la domanda proposta da Western Kentucky University e da Crossland Enterprises Inc. contro RTI s.p.a.„ Copy s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a. e Ceccaroni Angela, nella qualità, di cui all’atto di citazione introduttivo il giudizio n. 80/03 RGC e, di conseguenza, l’intervento ivi proposto da parte di Adfra s.r.1.,6)- respingeva la domanda proposta da Copy s.p.a. contro Adfra s.r.l. di cui all’atto di citazione introduttivo il giudizio n. 50/03 RG, nonché la domanda riconvenzionale proposta da RTI s.p.a. nel giudizio n. 276/02 RGC; 7) respingeva le domande di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposte da Adfra s.r.1, Copy s.p.a. e Giochi Preziosi s.p.a.,8) provvedeva sulla spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli WKU e CEI, da una parte (causa n. 168/2008 r.g.), e ADFRA (che successivamente mutava ragione sociale in X.L.A.C.M.G. I s.r.l.), dall’altra (causa n. 169/2008 r.g.). Le appellanti deducevano che il Tribunale aveva errato nel ritenere insussistenza la contraffazione lamentata e riproponevano le domande svolte in primo grado.
Nella contumacia di Ceccaroni Angela, si costituivano in giudizio, in entrambi i procedimenti, tutti gli appellati.
Ralph Carey, quale interveniente adesivo dipendente, chiedeva l’accoglimento degli appelli.
Le appellate R.T.I. s.p.a., MEDIASET s.p.a., FININVEST s.p.a., COPY s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a. chiedevano il rigetto degli appelli.
R.T.I. s.p.a. e Copy s.p.a., inoltre, in via di appello incidentale condizionato (per la sola ipotesi, cioè, di accoglimento dell’appello principale), riproponevano l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Adfra, WKU e CEI, deducevano che il Tribunale aveva errato nel riconoscere una combinazione creativa (e perciò tutelabile) nell’attribuzione alla forma banale – Big Red – del ruolo altrettanto banale di mascotte, nonché nel rigettare la domanda, proposta nei confronti di ADFRA, di inibitoria all’utilizzo dell’immagine del pupazzo che, mediante modificazioni della fisionomia originaria del Big Red, aveva assunto l’espressione e la personalità del Gabibbo e risultava pertanto con esso confondibile.
ADFRA s.r.1., da un lato, e WKU e CEI, dall’altro, si costituivano nei giudizi di appello promossi rispettivamente, da WKU e CEI e da ADFRA, prestando adesione ai motivi di appello e alle rispettive conclusioni.
Le due cause erano riunite all’udienza del 6/5/2008. In corso di causa veniva dichiarato il fallimento della X.L.A.C.M.G.1 s.r.1., il cui curatore, con ricorso ex art. 303 c.p.c., provvedeva alla riassunzione del procedimento.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 609/11 : 1) rigettava gli appelli proposti dal fallimento di X.L.A.C.M.G.1 s.r.l. (già Adfra s.r.1.), nonché da WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY e CROSSLAND ENTERPRISES INC contro la sentenza del Tribunale di Ravenna — Sezione distaccata di Lugo n. 129 del 29/6-11/12/2007; 2) condannava gli appellanti X.L.A.C.M.G.1 s.r.l. (già Adfra s.r.1.), Western Kentucky University e Crossland Enterprises Inc, in solido, a rimborsare gli appellati le spese del grado.
Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi la Western Kentucky University, la Crossland Enterprises inc. e Ralph Carey. Resistono con controricorso la Copy spa, Fininvest spa, Giochi Prezioni spa RTI spa e Mediast spa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la sentenza di secondo grado laddove questa ha ritenuto che Big Red non assurga a livelli di creatività che ne consentano la protezione come diritto d’autore e che, comunque, tra i due pupazzi Big Red e Gabibbo sussistono differenze estetiche che portano ad escludere la contraffazione del primo da parte del secondo .Contestano inoltre l’assunto che la diversità tra i due personaggi deriverebbe anche dalla loro personalità: il primo un tifoso di una squadra di pallacanestro ed il secondo un giornalista.
Con il secondo motivo di ricorso lamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto in adeguato conto l’intervista rilasciata da Antonio Ricci ad un settimanale italiano ove sarebbe contenuta la confessione del plagio.
Con il terzo motivo contestano che la sentenza laddove ha ritenuto di confermare la valutazione del tribunale di ritenere precluso l’esame di una ipotesi di elaborazione creativa non autorizzata in quanto non vi sarebbe stata espressa domanda in tal senso.
Il primo motivo è inammissibile.
Invero, la Corte d’appello ha ritenuto, in primo luogo, che il pupazzo Big Red non assurge al livello di opera creativa in quanto non dissimile da altri pupazzi comunemente conosciuti. A tale proposito ha effettuato una valutazione comparativa con altri analoghi pupazzi rilevando che Big Red non si discostava in modo rilevante da questi ultimi quali Barbapapà, Elmo dei Muppets e Gossamer, “tutti caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa e occhi e bocca larga“.
In particolare la Corte d’appello ha rilevato che “come risulta dalla documentazione prodotta da Copy (si fa riferimento, in particolare, ai documenti contenuti nel raccoglitore n. 12 e alla relazione Castellano, doc. n. 11), Big Red – che peraltro risulta realizzato in forme non sempre uguali a seconda che venga rappresentato in forma grafica bidimensionale, oppure tridimensionale quale pupazzo, oppure ancora quale costume indossato da un attore – non si discosta in modo rilevante da altri pupazzi, tutti caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa ed occhi, bocca larga, quali Barbapapà, Elmo dei Muppets e Gossamer.
Big Red appare dunque un’espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate: le diversità riscontrabili tra Big Red e le precedenti realizzazioni in precedenza citate (presenza di marcate sopracciglia al posto di semplici ciglia e di scarpe da ginnastica quanto al confronto con il primo di detti personaggi, l’assenza di naso e la presenza di sopracciglia quanto al secondo, diversa conformazione della testa quanto al terzo) non sono tali da raggiungere la soglia della creatività minima richiesta per la tutela.”
Trattasi di valutazione adeguatamente motivata sulla base delle risultanze processuali che, come tale, non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione, riproponendo quanto già esposto con l’atto di appello, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto,in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
E’ noto sul punto il costante orientamento di questa Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo Cass 824/11; Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718,Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).
A tal fine è sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è, cioè, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto di appello (Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998).
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha correttamente selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in base ad essi ha argomentato la propria decisione.
Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione tendono in realtà a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n, 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Resta quindi preclusa nella presente fase ogni possibilità di rivalutare il carattere creativo o meno del personaggio Big Red .
In verità la Corte d’appello, una volta ritenuto che il personaggio Big Red non era suscettibile di protezione sotto il profilo del diritto d’autore non raggiungendo quel livello minimo di creatività prevista dalle norme, avrebbe potuto omettere di esaminare le ulteriori questioni prospettate con l’appello.
Tuttavia, la Corte di merito ha completato la propria motivazione rilevando che, anche se in ipotesi Big Red fosse stato suscettibile di protezione ai sensi del diritto d’autore, in ogni caso Gabibbo non si sarebbe potuto considerare una contraffazione stante gli elementi di diversificazione in esso presenti.
In particolare, ha ritenuto che “anche se si ritenesse Big Red proteggibile per i suoi aspetti meramente formali, non sarebbe comunque ravvisabile un plagio. Il pupazzo del Gabibbo è invero anch’esso costituito da un umanoide di colore rosso, dalla grande testa, occhi bianchi con pupille nere, bocca larga. Il pupazzo presenta notevoli analogie formali con i personaggi in precedenza citati, ma si distingue dal Big Red (a prescindere dalla scritta WKU che in alcune raffigurazioni compare sul petto del Big Red ed ovviamente non è presente su Gabibbo e dalla presenza su quest’ultimo di papillon, pettorina e polsini: si tratta infatti di elementi di dettaglio che non incidono sulla valutazione degli aspetti formali complessivi dei pupazzi e che, per quanto riguarda il Gabibbo, sono stati aggiunti in un secondo tempo) per diversi elementi, la maggior parte dei quali già evidenziati dal giudice a quo.
Più precisamente: gli occhi del Big Red sono bianchi con pupille nere. mentre il Gabibbo ha anche folte sopracciglia; il Gabibbo ha il naso, che invece non è presente nel Big Red; la bocca del Big Red ha un andamento trasversale, mentre quella del Gabibbo è rettilinea; le gambe del Big Red sono decisamente più corte di quelle del Gabibbo; il Big Red indossa scarpe bianche da ginnastica, mentre Gabibbo non ha scarpe; il corpo del Big Red è più a forma di sacco e meno definito rispetto a quello del Gabibbo (v. docc. 10-11 Copy, n. 28 WKU-CEI e n. 19 ADFRA, nonché le immagini raffrontate a pag. da 45 a 49 del doc. n. 12 di Copy).
Se è vero, dunque, che (come sostenuto dagli appellanti) la valutazione in ordine alla confondibilità va effettuata sulla base dell’impressione d’insieme suscitata nel comune osservatore, è altrettanto vero che le differenze formali, valutate nel loro insieme (con particolare riferimento alla forma complessiva del corpo), sono sufficientemente rilevanti per escludere il plagio.”
Anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata che non appare suscettibile di sindacato da parte di questa Corte per le medesime ragioni in precedenza esplicate.
L’inammissibilità delle esaminate censure comporta l’assorbimento della ulteriore questione sollevata con il primo motivo, inerente alla individuazione del personaggio protetto dal diritto d’autore oltre che dalla sua descrizione figurativa anche in ragione della sua personalità.
Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, condanna in solido i ricorrenti a pagare a ciascuno del controricorrenti le spese di giudizio liquidate in euro 4.200,00 oltre euro 200 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Roma 3.11.16