Diritti audiovisivi sportivi – diritto di cronaca – limiti – inapplicabilità dell’art. 70 l.d.a.
Parti: Rete Oro S.r.l. c. AgCom
In
Anno: 2015
N. 02156/2015REG.PROV.COLL.
N. 10320/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10320 del 2014, proposto da:
Rete Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Giglio e Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 14;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 7860 del 22 luglio 2014, resa tra le parti, concernente l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il consigliere Dante D’Alessio e uditi, per le parti, l’avvocato Domenico Siciliano, in proprio e per delega dell’avvocato Antonella Giglio, e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Rete Oro, titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività audiovisiva, ha impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio la delibera, n. 658/11/CONS del 30 novembre 2011, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) le ha irrogato la sanzione amministrativa del pagamento di complessivi € 30.987,42, per la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 e dell’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009.
Con tale provvedimento l’AGCOM ha sanzionato Rete Oro per tre episodi, verificatisi nel mese di marzo 2011, e, in particolare, per aver trasmesso:
a) durante il telegiornale sportivo “TGR News Sport”, andato in onda il 4 marzo 2011, a partire dalle 19.30, immagini di alcuni incontri di calcio disputatisi fra la S.S. Lazio e altre squadre del Campionato di Serie A, in violazione del divieto di trasmissione una volta decorse 48 ore dalla conclusione dell’evento;
b) nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “Casa Roma”, nella medesima giornata del 4 marzo 2011, immagini salienti e correlate della squadra di calcio della Roma;
c) nell’ambito del programma di approfondimento sportivo “Casa Lazio” del 7 marzo 2011, immagini salienti e correlate relative all’incontro Lazio-Palermo disputatosi il giorno precedente.
La quantificazione della sanzione, che ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, poteva variare tra un minimo di € 10.329,14 e un massimo di € 258.228,45, è stata determinata nella misura minima di € 10.329,14 per ciascuna violazione, e quindi nella misura complessiva di € 30.987,42.
2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, con sentenza n. 7860 del 22 luglio 2014 ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
3.- La società Rete Oro ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
4.- Con il primo motivo di appello Rete Oro ha censurato la parte della sentenza con la quale il T.A.R. ha ritenuto infondato il motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 9 del 2008 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento AGCOM n. 405/09/CONS, per le violazioni contestate con riferimento ai programmi “Casa Roma” del 4 marzo 2011 e “Casa Lazio” del 7 marzo 2011.
Secondo l’appellante, infatti, le immagini delle partite di calcio trasmesse durante le due trasmissioni sportive di approfondimento non avevano determinato la violazione delle norme volte a tutelare i diritti audiovisivi sportivi, oggetto di sfruttamento economico, poiché avevano una valenza meramente scenografica rispetto ai programmi di intrattenimento con ospiti in studio ed erano state trasmesse prive di commento su monitor che fungevano da sfondo alle trasmissioni.
L’uso delle immagini in questione doveva ritenersi quindi libero, secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, in virtù della facoltà di riassunto, citazione e riproduzione di brani, nonché di comunicazione al pubblico, quando effettuati per uso di critica e discussione.
4.1.- Il motivo non è fondato.
I diritti degli incontri del campionato di calcio (e più in generale dei campionati, coppe e tornei degli sport professionistici a squadre) sono oggetto di sfruttamento economico secondo le regole che sono state dettate dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9, recante la «disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», e dal Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009.
Tali disposizioni normative prevedono i limiti entro i quali i soggetti che non sono risultati assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi possono, per esercitare il diritto di cronaca, utilizzare le immagini degli eventi sportivi.
4.2.- In particolare, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 9 del 2008, garantisce «alla concessionaria del servizio pubblico… e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
L’indicata disposizione consente, quindi, alle emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione delle immagini relative alle competizioni sportive i cui diritti sono stati oggetto di commercializzazione, purché si tratti di «immagini salienti e correlate» e sempre che la trasmissione sia fatta nei «telegiornali» anche sportivi, nel rispetto di determinati limiti temporali (durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento), decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento.
4.3.- Il regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/Cons dell’AGCOM, per quel che qui interessa, ha poi previsto all’art. 3, comma 2 che «ai fini dell’esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall’art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell’evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell’evento secondo le modalità di cui al presente articolo» e al comma 3 che «le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali», con la precisazione che «nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell’ultima partita disputata nel turno».
4.4.- Al di fuori di tali limiti non è consentito ai soggetti che non sono assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi e che non hanno, quindi, acquisito il diritto oneroso di sfruttamento economico degli eventi sportivi, trasmettere le immagini riguardanti quegli eventi.
Ciò è chiarito anche dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 9 del 2008 e dal comma 8 del citato art. 3 del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, secondo cui non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo.
4.5.- Nella fattispecie è pacifico che Rete Oro ha trasmesso immagini degli incontri di calcio oggetto di sfruttamento economico, per l’avvenuta cessione dei diritti sportivi televisivi, in programmi diversi dai telegiornali e con il superamento dei limiti temporali consentiti, in conseguenza, correttamente l’AGCOM ha sanzionato le irregolarità riscontrate.
4.6.- La società appellante ha peraltro sostenuto che le immagini non costituivano l’oggetto diretto della trasmissione ma ne costituivano solo il contorno e lo sfondo per le discussioni e i dibattiti che si tenevano nello studio fra i vari ospiti.
Ma tale circostanza non può costituire una esimente all’applicazione della sanzione posto che le richiamate disposizioni che regolano le trasmissioni degli eventi sportivi oggetto di sfruttamento economico non consentono tale possibilità che peraltro non può essere inclusa nemmeno nel diritto di cronaca che le indicate disposizioni regolano, come si è chiarito, in modo specifico.
4.7.- Deve, quindi, essere condivisa l’appellata sentenza del T.A.R., che, per le violazioni contestate con riferimento ai programmi “Casa Roma” del 4 marzo 2011 e “Casa Lazio” del 7 marzo 2011, ha sostenuto che non erano rilevanti le modalità di trasmissione delle immagini delle partite di calcio nelle due trasmissioni sportive di approfondimento.
4.8.- Né poteva, in conseguenza, trovare applicazione l’art. 70 della legge n. 663 del 1941, che consente l’uso di immagini per uso di critica o di discussione, perché, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nel testo del provvedimento impugnato, nel caso in esame, le modalità di utilizzo delle immagini nel corso della trasmissione, risultavano in sostanza coincidenti con quelle oggetto del normale sfruttamento economico dei diritti ceduti in esclusiva dalla Lega nazionale professionisti serie A, e costituivano, quindi, certamente una attività non consentita di concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
5.- Con il secondo motivo di appello Rete Oro ha sostenuto l’erroneità della sentenza del T.A.R. per il Lazio per aver respinto il motivo con il quale aveva sostenuto l’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata per i programmi “Casa Roma” del 4 marzo 2011 e “Casa Lazio” del 7 marzo 2011.
L’appellante ha insistito, infatti, nel sostenere che non poteva esserle imputata alcuna condotta, né dolosa né colposa, posto che le trasmissioni erano state integralmente prodotte da un inserzionista terzo (la Spe S.r.l.) nell’ambito di spazi di programmazione autogestiti.
5.1.- La censura non può essere accolta.
Rete Oro, in quanto titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività audiovisiva, è responsabile dei contenuti dei programmi trasmessi, se non altro per omessa vigilanza.
E ciò a prescindere da ogni questione riguardante i rapporti intrattenuti con gli autori dei programmi, e fatta salva ovviamente ogni possibile rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno materialmente determinato l’evento che è stato poi sanzionato.
5.2.- Correttamente pertanto il T.A.R. ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) e lett. h) del d.lgs. n. 177 del 2005, all’appellante è riconducibile la responsabilità editoriale delle scelte sui contenuti delle trasmissioni, cosicché non è configurabile la violazione del principio della personalità nella responsabilità dell’illecito amministrativo.
6.- Con il terzo motivo Rete Oro ha insistito nel sostenere che l’uso nelle immagini all’interno del TGR “News Sport”, andato in onda il 4 marzo 2011, oggetto dell’altra condotta sanzionata, aveva una funzione informativa e di cronaca e non poteva considerarsi una forma di concorrenza con il titolare dei diritti di sfruttamento economico.
Anche tale motivo non è fondato.
6.1.- Si è già ricordato che l’art. 5 del d.lgs. n. 9 del 2008 e l’art 3 del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/Cons dell’AGCOM, disciplinano proprio i limiti entro i quali può essere esercitato il diritto di cronaca per gli eventi sportivi oggetto di sfruttamento economico.
6.2.- Considerato che, nella fattispecie, come è pacifico, le immagini trasmesse all’interno del TGR “News Sport”, andato in onda il 4 marzo 2011, risultavano non più trasmissibili perché era stata superata la finestra temporale entro la quale poteva essere esercitato il diritto di cronaca, correttamente l’Agcom ha sanzionato la violazione riscontrata.
7.- Con il quarto ed ultimo motivo Rete Oro ha sostenuto l’erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui ha respinto il motivo (subordinato) di violazione dell’art. 51, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005 che prevede la riduzione ad un decimo delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
7.1.- Anche tale censura non è fondata.
Come ha già fatto il T.A.R., si deve ricordare che il d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, all’art. 51, comma 5, stabilisce che «in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo».
Il comma 1 dell’articolo 51 prevede che «l’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi», ed individua specifici e determinati obblighi delle emittenti alla violazione dei quali consegue l’attività sanzionatoria.
Nel comma 2 dell’art. 51, infine, sono specificati, con riferimento alle violazioni descritte dal comma 1, gli importi delle relative sanzioni.
7.2.- La riduzione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 51 del d.lgs. n. 177 del 2005, come ha già correttamente osservato il T.A.R., non opera, pertanto, con riferimento a tutti i provvedimenti sanzionatori posti in essere dall’Autorità ma solo con riferimento alle specifiche violazioni indicate analiticamente nel comma 1 (e richiamate nel comma 2), fra le quali non rientrano le fattispecie sanzionate con il provvedimento in esame che, per quanto esposto chiaramente nel testo dell’atto (penultimo capoverso della pagina 3), sono invece riconducibili alle condotte e ai poteri sanzionatori di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7.3.- Peraltro, come pure il T.A.R. ha evidenziato, la mancata inclusione della fattispecie in esame nella sfera di applicazione dell’art. 51, comma 5, del d. lgs. 177 del 2005 deve ritenersi confermata dall’esplicita estensione del meccanismo di riduzione alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, introdotta dal legislatore, in epoca successiva all’emanazione dell’atto impugnato, con l’articolo 4, comma 1, del d. lgs. 28 giugno 2012, n. 120, che ha aggiunto alla indicata disposizione un nuovo comma 5 bis, a decorrere dal 31 luglio 2012.
8.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di € 3.000,00 (tremila), in favore dell’Amministrazione resistente, per le spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)