Parti: Pres. Cons.
In Consiglio di Stato, 1997, I, 1286
Anno: 1996
Massime tratte dalla sentenza:
Non potendo la graduazione delle trascrizioni essere affidata alla scelta discrezionale del funzionario preposto ovvero al caso, lo schema di regolamento teso a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la S.I.A.E. – introdotto dall’art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 – deve disciplinare, in sede di trascrizione degli atti inviati a mezzo posta e di relativa iscrizione con numero d’ordine successivo, l’ipotesi (dato che la posta viene spesso recapitata in unico contesto) di una possibile ricezione coeva di più domande di trascrizione.
Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la S.I.A.E. – introdotto dall’art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 – non deve prevedere, in sede di procedura di iscrizione dell’opera filmica e di modalità di trascrizione degli atti che ad essa si riferiscono, deroghe all’obbligo di indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria e non può, da un punto di vista logico, prevedere al contempo la tenuta del protocollo generale attraverso mezzi informatici e la vidimazione in ogni foglio a cura di un notaio o da parte del tribunale.
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la S.I.A.E., nel disciplinare le ipotesi di anamento o di cancellazione di una trascrizione (errore materiale o provvedimento dell’autorità giudiziaria) deve chiarire se tale anamento o cancellazione va disposto necessariamente su richiesta di parte ovvero possa essere disposto anche d’ufficio con correlato obbligo (in quest’ultimo caso) di darne comunicazione agli interessati.
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la S.I.A.E. – introdotto dall’art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 – in sede di disciplina delle formalità conseguenti alla esecuzione della trascrizione dell’atto e all’attestazione da rilasciarsi alla parte o alle parti che l’hanno richiesta, deve specificare se il termine minimo di 7 giorni per la richiesta restituzione a mano del duplo della nota di trascrizione rappresenta il termine massimo entro il quale il conservatore del pubblico registro è obbligato a eseguire la trascrizione (nel qual caso va chiarito che il termine di 7 giorni è il termine massimo entro il quale il conservatore deve eseguire la trascrizione, decorso il quale sorge il diritto del richiedente ad ottenere il duplo della nota di trascrizione con l’attestazione della avvenuta trascrizione ovvero con la indicazione dei motivi della mancata annotazione), ovvero se il termine si riferisce solo alla possibilità di richiedere il rilascio del duplo della nota di trascrizione, restando al conservatore un ulteriore margine di tempo per eseguirla e quindi per soddisfare la richiesta (nel quale caso va stabilito il termine massimo entro il quale la trascrizione deve essere effettuata).