Parti: Opitel S.p.A. (già Tele2 Italia S.p.A.)
In Bollettino AGCOM n. 48 del 19 gennaio 2009
Anno: 2009
PS540 – TELE2-FILTRI DI UTILIZZO
Provvedimento n. 19298
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 dicembre 2008;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. La società Opitel S.p.A. (già Tele2 Italia S.p.A.) opera nel mercato italiano della telefonia fissa e rappresenta il quinto gestore fisso nazionale (1). L’attività caratteristica della società consiste nella prestazione di servizi telefonici in raccolta da rete fissa, con terminazione su rete fissa locale, di lunga distanza, internazionale e verso rete mobile, nonché nella fornitura di servizi Internet e ADSL. Il Bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2007, presenta un fatturato pari a euro 595.327.681 ed un Utile di esercizio pari a euro 10.448.721. In data 3 dicembre 2007, la società Vodafone
Omnitel N.V. ha perfezionato l’acquisto di Opitel.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. La pratica commerciale oggetto di valutazione nel presente provvedimento riguarda la condotta posta in essere dalla società Opitel (di seguito anche “Tele2”) relativamente all’omissione di informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL, con cui offre i relativi servizi, che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi Peer-to-Peer (di seguito “P2P”).
3. Dalle numerose richieste di intervento (circa 110), inviate nell’arco temporale compreso tra ottobre 2007 e novembre 2008, da coloro che hanno sottoscritto un’offerta ADSL con Tele2, e alle quali si sono aggiunte altre segnalazioni comunicate al Call Center(2) istituito da questa Autorità, è emerso che la società avrebbe messo in atto pratiche commerciali scorrette in quanto non avrebbe specificato adeguatamente sul proprio sito Internet “www.tele2.it”, come rilevato in data 11 gennaio 2008 nella pagina web all’indirizzo http://www.tele2.it/internet/domande/adslgenerale.html, la presenza di sistemi di filtraggio su linee ADSL nell’erogazione dei servizi.
4. Con i sistemi di filtraggio, utilizzati dal professionista per offrire i servizi ADSL erogati sia in modalità wholesale (servizi di rivendita all’ingrosso dell’ADSL di Telecom Italia) sia su rete proprietaria non in fibra ottica, si evita che l’uso intenso della modalità P2P, per lo scambio e il download di dati che richiedono un ampio impiego della banda, possa generare fenomeni di rallentamenti o blocchi sulla rete a scapito di quegli utenti che usufruiscono di servizi più tradizionali, come la navigazione Internet o la consultazione della posta elettronica.
5. Si rileva, infine, che la maggior parte delle richieste di intervento pervenute per iscritto sono state effettuate utilizzando un modulo presente sul sito Internet dell’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori all’indirizzo: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=205978.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato comunicato alla parte, in data 25 luglio 2008, l’avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto il professionista avrebbe omesso di riportare nel proprio sito Internet “www.tele2.it” e nelle Condizioni Generali di Contratto, informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi P2P.
7. Tele2 ha inviato una memoria difensiva, pervenuta in data 2 settembre 2008, con cui ha dichiarato di ritenere di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei a migliorare la comunicazione al pubblico sull’esistenza di sistemi di filtraggio automatici per l’accesso ai programmi P2P, avendo provveduto ad integrare e a migliorare le informazioni sia sul proprio sito web sia nelle Condizioni Generali di Contratto.
8. La società ha sottolineato, in primo luogo, di aver inserito nella sezione FAQ (Frequently Asked Questions) del proprio sito Internet un’informativa circa l’utilizzo di sistemi di filtraggio del traffico P2P. Nella pagina web “Offerte ADSL” in alto sulla parte sinistra, è stato posizionato un link che indirizza alle sezione denominata “Domande Frequenti”, in cui al quesito: “Esistono
limitazioni per lo scaricamento di dati attraverso programmi Peer To Peer?” Tele2 ha inserito la seguente risposta: “TELE2 applica sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune fasce orarie. Questi sistemi non bloccano completamente le connessioni Peer To Peer, ma potrebbero limitarle nelle fasce orarie di picco, quando l’utilizzo della rete è particolarmente intenso (le ore preserali e serali). Desideriamo infatti evitare che il massiccio utilizzo di banda, tipico dei programmi P2P, possa danneggiare chi usa la rete per attività più tradizionali, come ad esempio la navigazione e la consultazione della posta elettronica”.
9. Inoltre, Tele2 ha comunicato di aver predisposto, nella descrizione di ciascuno dei servizi ADSL disponibili sul sito Internet www.tele2.it, indistintamente per tutte le possibili velocità di connessione e per tutti i profili tariffari a catalogo (quali 640Kbit/s free, 640Kbit/s flat, 4Mbit/s flat e 7Mbit/s flat) uno specifico link denominato “Informazioni relative alla gestione della banda ADSL”, che indirizza il cliente, interessato all’acquisto del servizio, all’apposita sezione che informa sull’esistenza di sistemi di filtraggio per i protocolli P2P.
10. In riferimento alle Condizioni Generali di Contratto che riguardano tutti i servizi ADSL, Tele2 ha comunicato di aver provveduto ad integrarle con una clausola (articolo 11.3) che recita: “Il cliente riconosce che TELE2 potrà adottare particolari pratiche di cd. traffic shaping con finalità puramente tecniche di controllo della congestione e di ottimizzazione dell’uso della rete, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme ed omogeneo agli utenti TELE2 sulla linea ADSL”, aggiungendo che il nuovo testo, oltre che in formato cartaceo, è anche disponibile online sul sito www.tele2.it.
11. Tele2 ha dichiarato di ritenere, con questi interventi, di aver migliorato sensibilmente il livello di trasparenza e di completezza della comunicazione sull’esistenza di sistemi di filtraggio per i programmi P2P, sottolineando di aver provveduto a modificare il proprio sito e le condizioni generali del contratto per dare evidenza ai consumatori dell’applicazione di tali sistemi.
12. Tele2, inoltre, ha comunicato che la recente integrazione con la società Vodafone sta determinando una crescita esponenziale della rete di Tele2, in parallelo con l’aumento delle centrali Tele2 servite in fibra ottica, nelle quali non è applicato alcun filtro, sottolineando che in prospettiva sarà sempre meno significativa la presenza di sistemi di filtraggio per programmi P2P.
13. In conclusione, a seguito delle integrazioni e delle modifiche apportate, Tele2 ha dichiarato che le informazioni attualmente riportate sul sito Internet www.tele2.it e nelle Condizioni Generali di Contratto, riguardanti la presenza di sistemi di traffic shaping per applicazioni che comportano un massiccio utilizzo di banda, tipico dei programmi P2P, appaiono efficaci ed idonee a fornire al consumatore medio un’informazione chiara ed esaustiva. La società ha affermato di ritenere, dunque, che le informazioni attualmente fornite siano idonee a rendere consapevole il consumatore medio dell’esistenza di sistemi di filtraggio per i programmi P2P i quali, pur non bloccando completamente le connessioni P2P, possono limitarle soprattutto nelle ore di picco, quando l’utilizzo della rete è particolarmente intenso (le ore preserali e serali). Tele2 ha comunicato di ritenere garantita per il consumatore medio l’informazione sull’esistenza dei filtri e sulla loro concentrazione nelle ore di punta.
14. In data 17 ottobre 2008 è stata comunicata a Tele2 la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Regolamento, fissata al 27 ottobre 2008.
15. La società, con nota del 27 ottobre 2008, ribadendo quanto dichiarato con la memoria difensiva ha sottolineato, altresì, di ritenere che l’informazione sull’uso dei filtri per il P2P fornita da Tele2 è la più completa e trasparente tra tutti gli operatori di connettività Internet presenti sul mercato.
IV. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
16. In data 30 ottobre 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Agcom”), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9) della Legge n. 249/97.
17. Con parere pervenuto in data 28 novembre 2008, l’Agcom ha ritenuto che la pratica commerciale in esame viola gli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, sottolineando la propria competenza ad esprimere il parere richiesto in ragione dell’avvenuta realizzazione tramite Internet della pratica in esame.
18. L’Agcom, infatti, nel valutare il comportamento posto in essere dalla società Opitel S.p.A., consistente nella diffusione di un messaggio sul sito Internet “www.tele2.it”, rilevato in data 11 gennaio 2008, omissivo con riferimento alle informazioni sull’applicazione di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e programmi P2P, ha ritenuto che:
− le informazioni sulle effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all’utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite, costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata in quanto possono riguardare limitazioni nella fruizione del servizio stesso, e pertanto esse devono essere complete, comparabili e di facile consultazione, alla luce delle “Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed alla introduzione dell’Euro” emanate dall’Agcom con delibera n. 417/01/CONS, come richiamate dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni emanata dall’Agcom con delibera n. 179/03/CSP;
− l’accesso ad Internet, per definizione debba essere illimitato e incondizionato, salvo l’avviso dell’operatore sulle limitazioni introdotte per ragioni tecniche;
− il messaggio de quo, nella formulazione rilevata in data 11 gennaio 2008, in quanto omissivo e non veritiero con riguardo all’adozione di sistemi di filtraggio nella fornitura dell’accesso ad Internet su linee ADSL, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
19. Alla luce delle risultanze dell’istruttoria si ritiene che la pratica commerciale posta in essere dal professionista Opitel S.p.A., consistente nella omissione nel sito Internet “www.tele2.it” e nelle Condizioni Generali di Contratto, di informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi P2P, sia scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto realizzata secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio.
20. Si evidenzia che nelle proprie memorie difensive Tele2 ha dichiarato di aver adottato delle misure al fine di rendere veridico e completo il messaggio; a tal proposito, si sottolinea che la società ha provveduto ad inserire nel sito Internet la risposta ad una specifica FAQ, rinvenibile nella sezione “Domande frequenti”, volta ad informare i consumatori dell’esistenza di “sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune fasce orarie.”; inoltre, Tele2 ha predisposto sul proprio sito Internet, nella descrizione di ciascun servizio ADSL offerto, un link con la dicitura “Informazioni relative alla gestione della banda ADSL” che rinvia il cliente alla risposta contenuta nella specifica FAQ; la società, infine, ha inserito nelle Condizioni Generali di Contratto, prodotte sia in formato cartaceo sia on line, una clausola all’articolo 11 con cui dichiara che “TELE2 potrà adottare particolari pratiche di cd. traffic shaping con finalità puramente tecniche di controllo della congestione e di ottimizzazione dell’uso della rete”.
21. In primo luogo, si ritiene che l’omissione informativa del messaggio rilevata sia nel sito Internet in data 11 gennaio 2008, sia nelle Condizioni Generali di Contratto, in ordine all’utilizzo di sistemi di filtraggio nella fornitura dell’accesso ad Internet su linee ADSL da parte di Tele2 e alle corrispondenti modalità di impiego dei filtri, possa essere considerata una pratica ingannevole in quanto si reputa che sia stata omessa un’informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole. Infatti, la consapevolezza da parte del consumatore di non poter usufruire, per la presenza di sistemi di filtraggio in determinate aree e fasce orarie, di alcuni servizi dati che per loro natura richiedono una più ampia disponibilità di banda, avrebbe potuto orientare il consumatore verso altre offerte presenti sul mercato.
22. Si reputa, altresì, che l’omissione non possa ritenersi sanata dalle suddette misure adottate dalla società. In particolare, il fatto che l’informazione sull’utilizzo di pratiche di traffic shaping non risulti essere di immediata identificazione nel sito Internet di Tele2, in quanto riportata solo nella sezione delle “Domande frequenti” cui si giunge, partendo dalle pagine web che promuovono le diverse offerte ADSL, attraverso dei link ipertestuali, potrebbe influenzare impropriamente le scelte dei consumatori pregiudicandone il comportamento economico. Non pare, pertanto, condivisibile che l’informazione così riportata sul sito Internet della società, sull’esistenza dei filtri e sulla loro concentrazione nelle ore di punta, sia efficace ed idonea a fornire al consumatore medio un’informazione chiara ed esaustiva.
23. La condotta assunta dal professionista è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto i consumatori, che hanno sottoscritto piani tariffari ADSL e che effettuano scambi e download di dati che richiedono un più ampio impiego di banda, usufruiscono di un servizio che presenta fenomeni di rallentamenti o di blocchi sulla rete e che, come tale, potrebbe non corrispondere alle esigenze degli utenti.
24. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”. Lo stesso legislatore definisce, alla lettera h) dell’articolo 18 del Codice del Consumo, come “diligenza professionale”, “il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del professionista” e, alla lettera e) del medesimo articolo, come idoneità a “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”, l’idoneità “ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
25. Nel valutare le condotte poste in essere dalla società, parte del procedimento, è necessario tenere presente che secondo il criterio di diligenza previsto dal nuovo sistema di tutela del consumatore dettato dal Codice del Consumo, la sostanza del rapporto tra utenti e professionisti, e non solo il dato formale del contratto, deve essere improntata a diligenza e tutela degli interessi del soggetto debole e con maggiore deficit informativo. In particolare, nel caso in esame è necessario tenere presente che il settore di attività in cui opera il professionista, come rilevato anche dall’Autorità (3), si caratterizza in generale per una particolare complessità, dovuta alla continua evoluzione tecnologica ed all’offerta di nuovi e diversificati servizi, che determina l’esistenza di un notevole divario informativo tra il consumatore ed il fornitore di servizi di comunicazione.
26. Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo al grado di informazione da rendere al consumatore in relazione alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla sottoscrizione di piani tariffari ADSL con tariffa flat che a fronte di un esborso fisso mensile (il canone flat), non garantiscono di poter utilizzare il servizio dati ADSL in maniera efficiente, ovvero senza subire rallentamenti in navigazione e/o blocchi di connessione.
27. Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, si osserva che le informazioni fornite al pubblico in modo non completo attengono alle caratteristiche tecniche del servizio ed, in particolare, al fatto che i consumatori non sono adeguatamente informati dell’utilizzo di sistemi di filtraggio da parte di Tele2 e delle relative modalità di impiego dei filtri. Tali informazioni sono necessarie ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole. Infatti, tutte le informazioni concernenti le condizioni di fruizione tecniche ed economiche dell’offerta costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno un prodotto o un servizio.
28. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha dichiarato di ritenere omissive le informazioni fornite da Tele2 rispetto agli elementi essenziali che caratterizzano la fornitura del servizio e come tali in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, inducendoli a comportamenti economicamente rilevanti in base ad erronei convincimenti, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, in quanto attraverso azioni ed omissioni ingannevoli risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
29. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
31. Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, si considera che la società Opitel S.p.A. rappresenta il quinto gestore di telefonia fissa nazionale.
32. In riferimento alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha riguardato una pratica commerciale caratterizzata da rilevanti omissioni informative. Al riguardo, occorre rilevare che nel settore della telefonia, come rilevato dall’Autorità in numerosi interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta al proliferare di promozioni e offerte anche molto articolate.
Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale la società Opitel S.p.A., da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della natura essenziale delle informazioni omesse.
33. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica risulta aver avuto una diffusione di lunga durata (da ottobre 2007 ed ancora in corso).
34. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare nei confronti della società Opitel S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 110.000 € (centodiecimila euro).
35. Considerato, tuttavia, il comportamento collaborativo del professionista che, a partire dal mese di aprile 2008, ha adottato alcune misure volte a migliorare l’informazione sull’utilizzo di sistemi di filtraggio, si ritiene di diminuire la sanzione indicata a 90.000 € (novantamila euro).
36. Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene di irrogare alla società Opitel S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 90.000 € (novantamila euro).
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO che, sulla base delle considerazioni suesposte, la pratica commerciale descritta al precedente paragrafo II, nei limiti esposti in motivazione, risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto attraverso azioni ed omissioni ingannevoli risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio, relativamente alla omissione di informazioni nel sito Internet “www.tele2.it” e nelle Condizioni Generali di Contratto sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL, che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi P2P, e sulle relative modalità di impiego dei filtri;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Opitel S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che ad Opitel S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 € (novantamila euro).
La sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
NOTE:
1. Cfr. Relazione Annuale 2008 dell’Agcom, pag. 57, Tabella 1.22, “Spesa degli utenti: quota di mercato degli operatori(%)” per l’anno 2007: Telecom Italia 69,9%; Fastweb 6,9%; Wind 6,8%; BT Italia 5,4%; Tele2 3,5%; Fiscali 1,6%; Altri operatori 5,9%.
2. Tramite questo canale sono pervenute circa 10 richieste di intervento dai consumatori
3. Cfr. da ultimo: Provv. 18575 del 03 luglio 2008, PS572 – Fastweb – Apparati in casa d’utente; Provv. n. 18950 del 02 ottobre 2008, PS43 – H3G Ricariche e limiti di utilizzo del credito; Provv. n. 18995 del 16 ottobre 2008, PS19 – Tele2 – Contratti a distanza.