Parti: In Anno: 1997 Le società BMG Ricordi Spa, EMI Music Italy Spa, Polygram Italia Srl, Sony Music Entertainment Spa, Warner Music Italia Spa, hanno violato l’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, partecipando a una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato discografico in Italia, […]
La condotta posta in essere dalla società Opitel (di seguito anche “Tele2”) relativamente all’omissione di informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL, con cui offre i relativi servizi, che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi Peer-to-Peer costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne deve essere pertanto vietata l’ulteriore diffusione.
Provvedimento in corso di massimazione
Provvedimento non massimato
La S.I.A.E. quale entità che esercita una attività economica (ossia l'intermediazione dei diritti d'autore, favorendo transazioni che comportano lo sfruttamento commerciale delle opere) è impresa e, in quanto tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, è soggetto rilevante per la normativa in materia di concorrenza. La S.I.A.E. è affidataria di interesse pubblico (protezione del diritto d'autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico delle opere protette); si trova in posizione...
La stipulazione dell'accordo con AFI ad opera della SIAE, la quale opera in regime di monopolio legale nella gestione e tutela dei diritti d'autore, appare strettamente connesso agli specifici compiti ad essa assegnati dall'ordinamento e pertanto nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90, non trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo I della medesima legge.