Nuovo regolamento del fondo di solidarietà SIAE – assegno di professionalità – debenza – infondatezza
Parti: Autori c. SIAE, Presidenza del Consiglio dei Ministri + altri
In Nessun riferimento bibliografico
Anno: 2013
N. 06957/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maricla Boggio,Ugo Porcelli, Diego Cugia Di Sant’Orsola, Lorenzo Fuà, Paolo Modugno, Amleto Micozzi, Enrico Frattaroli, Anna Maria Fabriani, Aldo Claudio Zappalà, Gustavo Verde, Franca Alessio, Patrizia Carrano, Annabella Cerliani, Andreina Ciapparoni, Maria Rosa Dragoni, Margherita Onnis, Flavio Andreini, Fiorella Basili, Nicola Badalucco, Sinibaldo Piro, Claudia Caldera, Massimo Cinque, Nella Bellini, Augusto Zucchi, Cosimo Cavallo, Daniele Cestana, Stefano Marcucci, Vittorio Sermonti, Maria Ludovica Ripa Buschetti di Meana, Emanuele Vacchetto, Enrico Vaime, Giorgio Carnini, Benito Tirone Chiaramonte, Giancarlo Governi, Francesco Massaro, Floriana Rocchi, Roberto Cavosi, Giovanni Belfiore, Laura Marcella Marianni, Francesco Verdinelli, Pietro Favari, Andrea Ciullo, Velia Elisei, Stefano Vacca Maggiolini, Claudio Natili, Linda Brunetta Caprini, Michele Paulicelli, Carla Vistarini, Mariano Perrella, Edoardo Vianello, Fabio Capecelatro, Silvio Spaccesi, Antonio Baranta, Maurizio Minasi, Gianfranco Calligarich, Francesco Fanuele, Alfio Petrini, Salvatore De Pasquale, Francesco Pizzaroli, Alessandra Agostini, Franco Belardini, Antonio Di Pofi, Iolanda Bossi, Costanza La Ferla, Miriam Bordoni, Giuseppe Manfridi, Michele Angelo Mirabella, Romano Walter Rizzati, Pier Francesco Pingitore, Sergio Paolini, Daniela Paola Regina Corradini, Fulvio Corradini, Antonia Brancati, Anna Proclemer, Carlo Aluffi, Ferruccio Fantone, Milvia Mostardi, Arturo Annechino, Davide De Bianchi, Luigi Lopez, Bruno Broccoli, Monica Nannini, Fiamma Satta, Antonio Cicco, Giancarlo Sepe, Giuseppe Gagliardi, Massimo Felisatti, Flaminia Petrucci, Carlo Raspollini, Pierfrancesco Bellisario, Piero Romano Montanari, Biagio Proietti, Anna Rita Della Rosa, Leyla Givonetti, Mario Moretti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giuseppe Caruso, Mario D’Amico, Renato Fidone, Adelmo Musso, Maria Clementina Pennacchio Bonolis, Giovanna Caico, Claudio Fasulo, Giuseppe Fulvio Tosco, Umberto Broccoli, Simonetta Bonci, Danilo Alberto Ciotti, Laura Falavolti, Maria Tomaino, Michelangelo Guardì, Maria Rosaria Zamponi, Giovanna Flora, Giuseppe Bosin, Paola Pascolini, Maria Rosa Calza, Michele Patruno, Aldo Tamborrelli, Licia Bartoli, Maria Angela Rebecca Leotta, Dario Massimo Viola, Anna Clelia Casalino, Enrico Vanzina, Giancarlo Magalli, Alberto Bassetti, Anna Lapenna, Edoardo Erba, Gabriel Zagni, Sergio D’Ottavi, RosAlba, Oletta, Anna Leonardi, Maria Letizia Compatangelo, Silvia Nebbia, Aldo Giovannetti, Lorenzo Arbore, Gian Luigi Piccioli, Giorgio Bracardi, Otello Profazio, Loris Boresti, Maurizio Monti, Bruno Longhini, Giovanni Drudi, Teodoro Signorile, Antonio Morese, Walter Corda, Federico Amendola, Franco Passatore, Francesco Specchia, Pietro Galeotti, Ranuccio Bastoni, Alberto Gozzi, Romano Bais, Riccardo Distefano, Marco Posani, Paolo Ferrajolo, Roberto Marelli, Arcangelo Valsiglio, Renato Sellani, Italo Salizzato, Olga Bortolini, Cornelia Tschin, Ermanno Capelli, Guido Amedeo Robuschi, Erminio Fornaciari, Santo Palumbo, Enrico Beruschi, Rossella Valeria, Vittoria Briffa, Guido Manusardi, Eloisa Spaziani, Nicolò Catanese, Roberto Ferri, Giulio Libano, Augusto Bianchi, Gino Mescoli, Elide Suligoj, Michele Scommegna, Luigi Lunari, Anna Maria Motta, Massimo Greggio, Franco Cerri, Francesco Mazzilli, Bruno Fulvio Tibaldi, Riccardo Piferi, Antonio Pagliuca, Paolo Prencipe, Alberto Tovaglia, Renata Roccabruna, Laura Pertusi, Enrico Intra, Antonietta De Simone, Gianni Ernesto Argenio, Alessandra Serra Di Cassano, Paolo Pivetti, Roberto Brivio, Giuseppe Pancaccini, Pier Giuseppe Barbetti, Gianni Covatta, Luciana Lanzarotti, nonchè Daniela Rotunno, quale vedova di Mario Moretti, e Antonia Brancati, quale erede di Anna Proclamer, tutti rappresentati e difesi dagli avv. prof. Fabio Cintioli, Augusto Bianchi e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Salaria, 259;
contro
– SIAE-Societa’ Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Floriano D’Alessandro, prof. Federico Sorrentino e Maurizio Mandel, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, v.le della Letteratura, 30;
– Commissario Straordinario della Siae;
– Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Massimo Santoro;
per l’anamento
1) quanto al ricorso:
– del “Nuovo regolamento del fondo di solidarietà SIAE” (pubblicato in data 25.1.2012 sul sito internet della SIAE) ed in particolare dell’art. 6, nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento;
– della relativa delibera di approvazione del Commissario Straordinario n. 86 del 15.11.2011 (pubblicata sul sito internet della Società in data 6.3.2012), anche nella parte in cui dispone la modifica dell’art. 20 dello Statuto;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, se ed in quanto occorre possa, (i) le note prot. nn. 568/2012 del 16.1.2012 e 599/2012 del 25.1.2012, con le quali è stata comunicata agli associati l’adozione del nuovo regolamento del Fondo di solidarietà SIAE e (ii) la nota pubblicata nel Bollettino sociale SIAE il 13.12.2012, con cui SIAE ha comunicato che le polizze assicurative indennitarie stipulate in favore degli associati non saranno più rinnovate;
2) quanto ai primi motivi aggiunti:
– del DPCM 9.11.2012, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nel testo adottato con la delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 27 ottobre 2012;
– dell’allegato Statuto della Società italiana degli autori ed editori nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento ed in particolare (i) dell’art. 1, commi 3 e 4, e (ii) dell’art. 31;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti tra i quali il D.M. 16/11/2012 recante ulteriore proroga, non oltre il 31 marzo 2013, dell’incarico di Commissario straordinario della SIAE conferito al dott. Gian Luigi Rondi, nonché dell’incarico di sub Commissari conferito al prof. avv. Mario Stella Richter e all’avv. Domenico Luca Scordino;
3) quanto ai secondi motivi aggiunti:
– del nuovo “Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE” (pubblicato sul sito internet della Società in data 4.3.2013) ed in particolare dell’art. 6, nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SIAE-Societa’ Italiana degli Autori ed Editori nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 5 giugno 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16 marzo 2012 e depositato il successivo 20 marzo, i ricorrenti in epigrafe, tutti autori di opere a carattere creativo e divulgativo in diversi settori culturali ed artistici e titolari di diritti di autore su opere dell’ingegno, la cui tutela avevano affidato alla SIAE, evidenziavano che il precedente Statuto di tale Società, approvato con d.p.c.m. dell’11 dicembre 2008, prevedeva in particolare la promozione di forme di assistenza e solidarietà a favore degli autori, effettuata attraverso un Fondo (c.d. “di solidarietà”) costituito dalla Società stessa e da questo gestito per conto degli associati, i quali lo alimentavano mediante una percentuale di contribuzione trattenuta, così da generare un complesso patrimoniale autonomo rispetto a quello sociale. Le prestazioni “solidaristiche” consistevano nell’”assegno di professionalità”, quale emolumento assistenziale erogato agli iscritti/soci al raggiungimento di determinati requisiti di età e di anzianità contributiva, con cadenza mensile, importo uguali per tutti i beneficiari e oggetto di reversibilità, nelle “polizze assicurative indennitarie”, quali prestazioni solidaristiche a carattere indennitario, stipulate per far fronte ad esigenze di carattere sanitario o sorte a seguito di decesso per infortunio, e nel “contributo periodico agli associati autori anziani”, quale contributo triennale erogato a favore dei soli associati “indigenti”.
Rammentando la situazione di fatto che, nel 2011, vedeva la nomina di un Commissario straordinario della SIAE, i ricorrenti chiedevano l’anamento della delibera n. 86/2011 con la quale il Commissario in carica aveva modificato il precedente “Regolamento” nella parte sopra evidenziata, azzerando tutte le prestazioni solidaristiche previste in precedenza ed interrompendo quelle in corso.
I ricorrenti, quindi, in sintesi, lamentavano quanto segue.
“ Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 marzo 2011, nella parte in cui individua i poteri del Commissario straordinario. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 20 dello Statuto SIAE e, così, degli stessi principi solidaristici di SIAE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 2/2008. Violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 252/2005. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Ancora difetto di istruttoria e difetto di motivazione”.
Il Commissario straordinario, in base al d.p.r. del 9 marzo 2011, poteva risolvere la situazione di stallo assembleare e di “impasse” gestionale nelle quali versava la Società, provvedendo, se del caso, ad un generale riordino delle finanze dell’ente ma non poteva adottare un nuovo Regolamento del Fondo di solidarietà, azzerando di fatto tutte le prestazioni a carattere solidaristico/assistenzialistico in relazione a finalità contemplate direttamente dallo Statuto e in assenza di presupposti normativi, anche al fine della proposta modifica dell’art. 20.
Inoltre, sostenevano i ricorrenti, risultava una lesione immediata nei confronti di coloro che erano in attesa di maturare i requisiti per ottenere l’erogazione mensile dell’assegno, in violazione di “diritti acquisiti”, relativi, per qualcuno, anche all’unica fonte di sostentamento.
I ricorrenti osservavano, poi, in subordine, che se l’operato del Commissario fosse stato riconducibile alla necessità di risanamento finanziario della Società, previsto nel d.p.c.m. di nomina, tale attività avrebbe dovuto utilizzare strumenti e modalità meno “impattanti” sulla platea degli associati, avrebbe dovuto seguire un principio di proporzionalità e avrebbe dovuto considerare la partecipazione degli interessati.
In relazione al richiamo di cui all’art. 19 bis d.lgs. n. 252/05 di cui al provvedimento impugnato, in relazione alla riscontrata mancata autorizzazione della Covip per l’assegno di professionalità, i ricorrenti ritenevano che tale assegno non poteva essere considerato una prestazione previdenziale ma un’erogazione di carattere assistenziale e che, comunque, non rientrava nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 252/05 cit., in quanto il Fondo non era diretto a fornire un trattamento pensionistico complementare o integrativo, non avendo gli autori un trattamento obbligatorio, in quanto le fonti istitutive delle forme pensionistiche hanno matrice negoziale/privata, a differenza della fonte normativo/pubblicistica della SIAE, ed in quanto la previdenza complementare si fonda sul principio dell’adesione volontaria, a differenza dell’adesione obbligatoria prevista nel caso di specie.
Si costituiva in giudizio la SIAE, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con un primo atto recante motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti chiedevano anche l’anamento, previa sospensione, del d.p.c.m. 9 novembre 2012 con il quale era stato, nelle more, approvato lo Statuto della SIAE nel testo adottato con la delibera del Commissario straordinario n. 102 del 2012, in parte qua, ove era previsto che la Società poteva promuovere forme di solidarietà esclusivamente nei ristrettissimi limiti di cui all’art. 31, legate a favore di autori in situazione svantaggiata in ragione dell’età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e ove era stata del tutto eliminata la previsione della trattenuta sui diritti d’autore da operarsi nei confronti degli associati (4% per gli autori e 2% per gli editori) al fine di alimentare il Fondo di solidarietà.
I ricorrenti, quindi, lamentavano:
“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 marzo 2011, nella parte in cui individua i poteri del Commissario straordinario. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione delle leggi n. 2/2008 e 633/1941. Violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 252/2005. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Ancora difetto di istruttoria e difetto di motivazione”.
I ricorrenti, sostanzialmente, riprendevano il motivo del ricorso introduttivo, lamentando che il Commissario straordinario era andato oltre i limiti dei suoi poteri nell’intervenire sulle prestazioni a carattere solidaristico/assistenzialistico, che erano stati violati “diritti quesiti” per chi beneficiava come unica forma di sostentamento delle prestazioni in questione, che non erano comunque stati rispettati i principi generali di proporzionalità e partecipazione.
Si costituivano in giudizio anche le Amministrazioni centrali indicate in epigrafe, evidenziando l’infondatezza del gravame.
Sia i ricorrenti che la SIAE depositavano memorie, in prossimità della camera di consiglio, a sostegno delle rispettive tesi difensive.
In particolare, la SIAE, oltre a ribadire l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, insistendo la “causa petendi” sul diritto ad una prestazione di natura previdenziale, di giurisdizione dell’a.g.o., e in virtù della previsione generale di cui all’art. 1, comma 2, l.n. 2/2008 che devolve a quest’ultima autorità giudiziaria tutte le controversie concernenti l’attività dell’ente e la sua organizzazione. Né l’impugnazione del d.p.c.m. di approvazione del nuovo Statuto, di cui ai motivi aggiunti, per vizi non propri poteva degradare gli invocati diritti soggettivi di natura previdenziale ad interessi legittimi. In relazione all’impugnativa del d.m. 16 novembre 2012 di proroga dell’incarico commissariale, la SIAE invece ne evidenziava l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. perché non risultano prospettati vizi a sostegno.
Rinviata la camera di consiglio, i ricorrenti notificavano e depositavano ritualmente un secondo atto recante motivi aggiunti, con cui chiedevano l’anamento, previa sospensione, anche del nuovo Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE, in relazione al relativo art. 6 che non includeva tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui all’originario Regolamento.
I ricorrenti, invocandone l’illegittimità derivata, riproponevano le medesime doglianze già lamentate con i precedenti atti.
La domanda cautelare era rinviata alla trattazione del merito.
Nelle more, in data 3 maggio 2013, si costituivano in giudizio, per gli originali ricorrenti Mario Moretti e Anna Proclemer, nel frattempo deceduti, i soggetti in epigrafe indicati.
In prossimità della pubblica udienza, le parti depositavano memorie, anche di replica, a sostegno delle rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, rileva la ritualità della costituzione in giudizio degli aventi causa dei due ricorrenti nelle more deceduti, ricordata in narrativa, al fine di escludere ogni improcedibilità del ricorso.
Sempre preliminarmente, il Collegio evidenzia che non ritiene sussistere il difetto di giurisdizione invocato dalla SIAE.
Risultano impugnati, infatti, atti non riconducibili ad attività degli organi ordinari della SIAE ma atti adottati da un Commissario straordinario nell’ambito dei poteri a lui conferiti. In tal caso si ricorda la conclusione giurisprudenziale, con cui il Collegio concorda, per la quale il commissario straordinario di un ente riceve un incarico attributivo di pubbliche funzioni, conferito con scelta discrezionale di alta amministrazione, nell’ambito di poteri pubblicistici ai quali sono correlate posizioni di interesse legittimo e, pertanto, la relativa controversia inerente gli atti adottati appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio, Sez. II, 28.4.04, n. 5076).
Inoltre, nel caso di specie, risultano impugnati atti generali di organizzazione di ente che svolge comunque una funzione pubblica, come attestato dalla riconosciuta vigilanza ministeriale, ed i ricorrenti non chiedono l’attribuzione diretta di diritti, azionando singole posizioni distinte.
Così pure, non rileva in senso contrario il richiamo all’art. 1, comma 2, l.n. 2/2008, secondo cui appartengono all’a.g.o. le controversie inerenti “l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali”, dato che, come condivisibilmente osservato dai ricorrenti, l’uso della congiunzione “e” da parte del legislatore fa dedurre che risulta riservata alla giurisdizione ordinaria solo l’”organizzazione” degli organi sociali.
Passando all’esame del gravame il Collegio ne rileva però l’infondatezza.
In relazione alle doglianze che contestano che il Commissario straordinario abbia adottato atti esulanti dai suoi poteri desumibili dal d.p.r. di nomina del 9 marzo 2011, il Collegio osserva che il relativo art. 1 consente al Commissario di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l’equilibrio economico-gestionale della Società.
L’ampio conferimento di potere in ordine all’adozione di tutti gli atti “necessari ed opportuni” al fine di risanamento e riequilibrio finanziario consente di ritenere che gli atti adottati rientrano nei poteri riconosciuti all’Organo straordinario sotto tale profilo.
Nella motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, infatti, è chiaramente precisato che le prestazioni erogate a valere sul “Fondo di solidarietà” erano di tre tipologie, quali assegno di professionalità, polizze assicurative indennitarie e contributo periodico agli associati autori anziani in stato di sostanziale indigenza. Per quel che riguardava l’assegno di professionalità, il medesimo risultava erogato in favore di un numero “chiuso” di beneficiari, limitato in favore degli associati ai quali a suo tempo era stata conferita la qualità di socio (socio/autore) e che avevano raggiunto i requisiti di anzianità e contribuzione previsti dal precedente Regolamento ma tale interpretazione era suscettibile di potenziale revisione perché legata a disciplina originariamente dichiarata come transitoria e protrattasi però nel tempo, con la conseguenza che nel caso di ampliamento della popolazione dei beneficiari di tale assegno (sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato n. 97/1992 che rilevava l’illegittimità delle norme regolatrici del Fondo che consentiva non solo ai soci di beneficiare delle prestazioni e non anche agli iscritti ordinari), su circa 106.000 associati SIAE, il patrimonio del Fondo sarebbe stato assorbito in pochi anni con raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile e di uno stato di dissesto della stessa SIAE. Tale irreversibile prospettazione era anche legata alla nuova disciplina legislativa in punto di divieto di prestazioni previdenziali diverse da quelle espressamente disciplinate dalla legge.
Il Commissario straordinario, quindi, chiariva che in prospettiva l’erogazione di prestazioni a carico del Fondo destinate ad una popolazione non più “chiusa” e non più riconducibile a quella precedentemente individuata, sia pure in via transitoria, dal precedente Regolamento del 1991, avrebbe inciso certamente sull’equilibrio finanziario dell’Ente, con ciò illustrando sufficientemente i presupposti perché potesse pronunciarsi, nell’ambito dei poteri a lui riconosciuti, anche nel campo oggetto del provvedimento impugnato.
Il Collegio osserva, in merito, che il Fondo di solidarietà non è dotato di una personalità giuridica distinta né può considerarsi un patrimonio separato da quello della SIAE ma è dotato soltanto di contabilità separata, così che l’individuazione di criteri di risanamento, di equilibrio e di sostenibilità finanziaria può anche coinvolgere la regolamentazione del medesimo sotto i profili evidenziati nella presente fattispecie, in quanto di eventuali squilibri patrimoniali o carenze di cassa sarebbe comunque la chiamata a rispondere la stessa SIAE il virtù dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale di cui al codice civile.
Chiarito ciò in merito all’estensione dei poteri del Commissario straordinario, il Collegio rileva anche che non possa configurarsi alcuna violazione dell’art. 20 dello Statuto, in quanto quello vigente richiamato dai ricorrenti non prevedeva nel dettaglio il riconoscimento degli assegni di professionalità o delle polizze assicurative in favore dei soci/autori ma si limitava a richiamare genericamente la necessità di prevedere “forme di solidarietà”, rinviando poi al Regolamento la relativa individuazione di specifiche prestazioni.
Non condivisibili appaiono poi le doglianze dei ricorrenti relative alla lesione delle aspettative di coloro che erano in attesa di maturare i requisiti per ottenere l’erogazione mensile dell’assegno, richiamando la teoria dei “diritti acquisiti”.
Il Collegio, in merito, non può che richiamare quanto sopra già evidenziato in ordine alla natura transitoria della disciplina invocata dai ricorrenti, desumibile dalle norme del Regolamento approvate nel 1991 e nel 1994 ed all’art. 23 dello Statuto previgente, secondo il quale”…fino all’adozione di nuove deliberazioni in materia di attività solidaristica favore degli autori…il Fondo continuerà ad operare secondo la previgente disciplina”.
E’ chiaro che, a fronte di una situazione transitoria, pur se protrattasi nel tempo, non possa essere invocata la teoria sopra richiamata che deve fondarsi su elementi consolidati nel tempo e deve essere strutturata su chiare ed inequivocabili disposizioni normative che definitivamente hanno dato assetto alla materia di riferimento.
Inoltre, l’unicità del patrimonio della SIAE, come sopra ricordata, porta ad escludere comunque che i ricorrenti possono vantare dei civici “diritti”, nel senso da loro invocato, nei confronti del medesimo Fondo.
In tal senso è pure da escludersi la condivisibilità delle doglianze dei ricorrenti secondo la quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto dare luogo all’adozione di strumenti e modalità meno incisive e “impattanti” su un complesso patrimoniale dotato di autonomia rispetto alla Società.
Il Collegio, premessa l’assenza di autonomia patrimoniale del Fondo sopra ricordata, osserva che, nella deliberazione impugnata con il ricorso, il Commissario straordinario ha precisato, nell’ambito della discrezionalità del potere di intervento a lui riconosciuto nei margini sopra ricordati, che comunque un’eventuale evoluzione prospettica del Fondo in questione, non incidente sulle prestazioni e tendente ad aumentare la popolazione dei beneficiari, avrebbe reso automatico un rapido ed incolmabile disequilibrio del Fondo stesso, con riassorbimento del patrimonio in pochi anni e conseguente dissesto della stessa SIAE, alla luce di quanto sopra evidenziato. Tale conclusione non appare apodittica ma sostenuta da elementi oggettivi e da studi specifici in materia attuariale, documentalmente richiamati e depositati in giudizio.
Per quel che riguarda la ritenuta violazione della l. n. 252/05, il Collegio rileva che sussistono elementi concordanti per escludere una mera finalità solidaristica dell’assegno di professionalità, in quanto tale prestazione – qualificata come provvidenza previdenziale nella su ricordata sentenza del Consiglio di Stato n. 97/1992 – era erogata a cadenza mensile (per tredici volte in un anno), in relazione all’età dell’associato e alla sua iscrizione, ed era prevista la sua reversibilità e la comunicazione al casellario centrale dei pensionati INPS ai fini del relativo trattamento fiscale ex l.n. 85/95.
Ne conseguiva, in effetti, un sistema previdenziale non soggetto a controllo secondo la normativa vigente sia per la previdenza complementare sia per quella obbligatoria, ferma restando la possibilità, presa in considerazione dallo stesso Commissario straordinario, di costituire un fondo-pensioni per la previdenza complementare degli autori associati alla SIAE.
Anche la conclusione di cui al provvedimento impugnato con il ricorso, che vede il richiamo alla circostanza per la quale le polizze assicurative indennitarie dovevano considerarsi “avulse” dall’attività di solidarietà previste dallo Statuto della SIAE allora vigente, non appare illogica o discriminante – secondo i canoni valutabili nel presente giudizio di legittimità – in quanto non legate a specifiche condizioni di difficoltà di vario genere dei relativi fruitori.
In sostanza, il Commissario straordinario, nell’ambito della sua discrezionalità e in relazione alle finalità di risanamento e riequilibrio finanziario, ha operato un bilanciamento tra gli interessi di tutti gli associati e la necessità di adottare misure idonee al riassetto economico generale della Società, riconducendo il Fondo in questione nell’ambito delle mere finalità solidaristiche evidenziate nella nuova stesura dello Statuto e del Regolamento impugnati.
Così pure, al fine della loro reiezione, deve concludersi per i motivi aggiunti, comunque ammissibili – perché sufficientemente chiari nell’esposizione dei motivi di legittimità lamentati e coincidenti, in sostanza e con esplicito richiamo, alla ritenuta illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati – nonché tempestivi in relazione al momento di conoscibilità dei provvedimenti impugnati.
Per quanto ulteriormente lamentato nei secondi motivi aggiunti, in ordine all’adozione del nuovo Regolamento pochi giorni dopo l’elezione del Consiglio di Sorveglianza e pochi giorni prima della scadenza dell’incarico commissariale, risulta però che il Regolamento in questione è stato adottato il 21 febbraio 2013 ed è entrato in vigore il 28 febbraio 2013, antecedentemente all’elezione, da parte dell’Assemblea, del Consiglio di Sorveglianza avvenuta il 1 marzo 2013. Che tale Regolamento, poi, sia stato adottato pochi giorni prima del termine di scadenza (prorogato) dell’incarico commissariale al 31 marzo 2013 non rileva, anche perché – come oggettivamente dimostrato delle precedenti impugnative con il ricorso ed i primi motivi aggiunti – l’operato di riassetto finanziario nel senso sopra evidenziato aveva avuto inizio nell’anno precedente e l’adozione finale ha chiuso coerentemente un percorso specifico legato all’espletamento dei poteri commissariali per cui era stata anche riconosciuta la proroga.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi, attesa la novità e peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)