GUCE n. C 138 del 28/05/1992 PAG. 0001 – 0001
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
considerando che i progressi in campo tecnologico hanno favorito la diffusione delle opere a livello internazionale; che occorre, di conseguenza, tutelare maggiormente il diritto d’autore e i diritti connessi sul piano nazionale, comunitario ed internazionale;
considerando che, a motivo del livello di protezione che consente di garantire alle opere letterarie ed artistiche ed ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nell’atto di Parigi del 24 luglio 1971 (atto di Parigi della convenzione di Berna), e la convenzione internazionale di Roma sui diritti degli artisti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (convenzione di Roma) godono di un ampio consenso internazionale che va ancora estendendosi; che è necessario che tutti gli Stati membri della Comunità ne diventino parti;
considerando che, di fronte al problema della pirateria, è interesse dei titolari di diritti nella Comunità, tutelati da detti strumenti, che sia loro assicurato un livello minimo di tutela garantito dai medesimi nel maggior numero di paesi terzi, fatte salve le disposizioni più particolareggiate di accordi bilaterali o multilaterali; che è auspicabile che i paesi terzi diventino parti di tali strumenti,
ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:
1. Il Consiglio prende atto che gli Stati membri della Comunità si impegnano, nel rispetto delle loro norme costituzionali, a divenire, entro il 1° gennaio 1995, qualora non lo siano già, parti dell’atto di Parigi della convenzione di Berna nonché della convenzione di Roma e a garantirne l’effettiva osservanza nel proprio ordinamento giuridico interno.
2. Il Consiglio ritiene che sia nell’interesse dei titolari nella Comunità dei diritti di autore e dei diritti connessi che paesi terzi ratifichino l’atto di Parigi della convenzione di Berna e la convenzione di Roma o vi aderiscano. In tale contesto esso invita la Commissione, in occasione dei negoziati di accordi tra la Comunità e paesi terzi, a rivolgere particolare attenzione, nel rispetto dei mandati ad essa conferiti a tal fine, alla ratifica di tali strumenti da parte dei paesi terzi interessati o all’adesione di questi ultimi a detti strumenti, nonché all’effettiva osservanza di questi strumenti da parte di tali paesi.