Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno.
Pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Roma, 1882, n. 1013, ed in GU 10 ottobre 1882 n. 237. Entrato in vigore il 25 ottobre 1882. Abrogato dal regio decreto 15 luglio 1926 n. 1369.
Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia
Vedute le leggi 25 giungo 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756;
Veduto il testo unico delle dette leggi, approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
1. È approvato l’unito regolamento, visto l’ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, per l’esecuzione del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, sui diritti spettanti agli autori.
2. Il regolamento approvato col Nostro decreto 19 dicembre 1880, n. 5826 è abrogato.
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 25 GIUGNO 1865, N. 2337, 10 AGOSTO 1875, N. 2652 E 18 MAGGIO 1882, N. 756.
1. Chiunque intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della Provincia una dichiarazione in doppio originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo A.
Un’enciclopedia, un’antologia, uno studio graduato ovvero un altro lavoro letterario, teatrale o musicale, composto di più parti, può essere oggetto di una sola dichiarazione, allora soltanto che le parti, e pel loro contenuto, e pel loro coordinamento, sono tali da costituire manifestamente un’opera unica.
Ciò dovrà risultare, ove trattisi di opera stampata, anche rispetto alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli, e delle pagine, e, in generale, rispetto alla forma tipografica.
2. L’autore o i sui aventi causa, di un’opera adatta a pubblico spettacolo, di un’azione e di qualunque composizione musicale, che vuole giovarsi della disposizione contenuta nell’articolo 14 della legge, deve manifestare alla Prefettura, nella dichiarazione di cui all’articolo precedente, o in dichiarazione separata, che intende fare proibire la rappresentazione e l’esecuzione del lavoro, che forma oggetto del suo diritto, a chiunque presenti e non rilasci alla Prefettura la prova scritta, comunque legalizzata, del suo consenso.
3. Per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagato per ciascheduna dichiarazione il diritto fisso di lire due. Per la dichiarazione di cui all’articolo 2, tanto se unita, quanto se separata alla dichiarazione principale, dev’essere pagato un diritto fisso di lire 10 per ciascuna opera.
Questi diritti devono essere versati al ricevitore del registro del luogo ove s’intende presentare la dichiarazione od a quello del luogo di dimora del dichiarante.
4. Alla dichiarazione indicata nell’art. 10 andrà unito un esemplare dell’opera a cui si riferiscono i diritti d’autore, o una copia fatta con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate; salvo il disposto dell’art. 23 della legge per le opere teatrali inedite, rispetto alle quali si vuole riservare il diritto di rappresentazione.
Il visto da apporsi sul manoscritto originale di queste ultime opere sana sarà conforme al modulo B.
Sarà ogni caso annessa alla dichiarazione la ricevuta del diritto fisso pagato a norma dell’art. 3, e quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell’interessato, vi sarà anche unita la procura fatta nelle debite forme.
5. L’ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti di autore, ne fa constare, mediante certificato scritto sopra ambedue gli originali. Questo certificato sarà redatto secondo il modulo C, e porterà il numero d’ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura di cui all’articolo seguente.
6. Il certificato di cui all’articolo precedente sarà contemporaneamente trascritto sopra apposito registro.
7. Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato e corredato della copia dell’opera presentata e del diritto fisso pagato a norma dell’art. 3, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero d’agricoltura, industria e commercio.
L’altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, sarà consegnato al dichiarante.
Il Ministro trasmetterà ogni 15 giorni alle Prefetture del Regno un elenco delle dichiarazioni di cui all’art. 2; esse ne prenderanno nota in apposito registro e cureranno la rigorosa osservanza dell’art. 14 della legge.
8. Qualora un opera, sulla quale voglionsi riservare i diritti dell’autore, sia pubblicata in più riprese ed in tempi diversi, il diritto di lire 2 dovrà essere pagato allorché si presenta la dichiarazione rispetto alla prima parte dell’opera; le parti successive dovranno formare oggetto di speciale deposito, e le Prefetture ne attesteranno l’esecuzione mediante annotazione sulle parti d’opera presentate in conformità al modulo D.
Per le opere periodiche e per le raccolte indicate nella seconda parte dell’art. 24 della legge, oltre il diritto di lire 2 all’atto in cui viene presentata la dichiarazione, sarà pagato lo stesso diritto in ciascuno degli anni successivi all’atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell’anno, sino a che il diritto pagato per ogni opera abbia raggiunto la somma di lire 10.
Il pagamento di tale diritto avrà luogo nei modi stabiliti dall’articolo 3. Per 1’invio delle parti dell’opera al Ministero, la Prefettura si uniformerà alle prescrizioni dell’articolo 7.
9. Chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di quello cui appartiene il diritto d’autore, un’opera, riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo, a termini dell’art. 9 della legge, deve pagare un diritto fisso di lire 2 in conformità dell’articolo 2 del presente regolamento, e presentare alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo E, allegando la ricevuta del diritto pagato.
Questa dichiarazione deve essere, a cura e spese del richiedente, inserita per due volte, alla distanza di quindici giorni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
L’interessato dovrà dar prova di queste inserzioni in presentando alla Prefettura un esemplare dei giornali che le contengono e dovrà inoltre, non appena abbia avuto luogo la riproduzione dell’opera, depositarne parimenti alla Prefettura un esemplare.
10. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 sono applicate alle dichiarazioni indicate nell’articolo precedente salvo che la trasmissione entro tre giorni al Ministero dell’esemplare dell’opera stessa avrà luogo allora che esso sia depositato dall’interessato. La Prefettura dovrà poi trasmettere entro tre giorni al Ministero i giornali presentati a termini dell’articolo precedente.
11. Chi, a tenore dell’art. 7 della legge, intenda che sia data pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d’autore, dovrò presentare alla Prefettura apposita istanza allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dalla autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato; se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme sieno regolarmente autenticate, e se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è testata copia autentica del testamento.
A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione, dovrà essere pagato, per ciascuna di queste istanze, un diritto eguale a quello indicato dall’art. 3 e dovrà all’istanza stessa essere allegata la relativa quietanza del ricevitore del registro. Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà essere fatta menzione nel registro di cui all’art. 6; l’invio di esse al Ministero dovrà aver luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.
12. Chi desidera aver copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti di autore, deve, a titolo di rifusione di spesa, pagare al ricevitore del registro un diritto di lire 2, e allegare alla sua domanda una ricevuta la ricevuta del pagato e il foglio o i fogli di carta bollata da 1 lira, necessari per la trascrizione delle copie degli estratti e dei ragguagli richiesti.
13. Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all’estero tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai regi consoli od agenti consolari, i quali esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal presente regolamento e ne trasmetteranno poi l’ammontare all’amministrazione del demanio e delle tasse.
14. Le disposizioni dell’art. 2 si applicano eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate o eseguite.
Per tutte le opere adatte a pubblico spettacolo, azioni coreografiche e composizioni musicali, appartenenti ad uno stesso autore, editore o loro aventi causa, depositate anteriormente al giorno in cui entrerà in vigore questo regolamento, potrà esser presentata una sola dichiarazione complessiva agli effetti dell’art. 2 del detto regolamento; ed il diritto da pagarsi sarà di lire 30, qualunque sia il numero di opere contenute nella dichiarazione.
Modulo A
Articolo 1 e 2 del Regolamento
Carta bollata di cent. 50
(1) ………………………… di (2) ………………………… intendendo
riservarsi i diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno a norma del testo unico
delle legge 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756,
approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012 e del regolamento dello stesso
giorno n. 1013, presenta un esemplare di (3) …………………………. (4) edita il (5)
………………………… per cura dello Stabilimento (6) ed unisce la ricevuta del diritto
pagato in lire due.
(7) Dichiara inoltre che, in relazione all’art. 14 della legge, intende che sia
proibito di rappresentare o eseguire il presente lavoro a chiunque non presenti o non
rilasci alla Prefettura la prova scritta del di lui consenso. Esibisce all’uopo la ricevuta del
diritto pagato in lire 10.
(8) ………………………… addì (9) …………………………
(10) …………………………
(1) Nome, cognome e qualità della persona nell’interesse della quale è eseguita la presentazione.
(2) Domicilio della persona anzidetta.
(3) Se si tratta di un libro si scriverà “un’opera intitolata” e quindi il titolo preciso del’opera con l’indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà “un’opera litografica o fotografica, intitolata o il cui argomento è” e si indicherà il titolo o l’argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente l’opera dalla quale è tratta.
(4) Se la parola “edita” non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituirà un’altra più propria.
(5) Giorno, mese ed anno in cui l’opera fu pubblicata.
(6) Nome della tipografia, litografia od altro stabilimento da cui l’opera fu pubblicata.
(7) Questa dichiarazione può anche essere fatta separatamente.
(8) Luogo in cui è fatta la presentazione.
(9) Data della dichiarazione.
(10) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome “specialmente incaricato come risulta da procura qui unita”.
Modulo B
Articolo 4 del Regolamento
Visto per la presentazione fatta alla Prefettura (1) …………………………dal
sig. (2) …………………………di (3) ………………………… per gli effetti del testo
unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2237; 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n.
756, approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, e del regolamento della
stessa data n. 1013 sui diritti di autore.
………………………… addì (4) …………………………
L’ufficiale incaricato
(5) …………………………
(6)
(1) Indicazione della provincia
(2) Nome, cognome e qualità della persona nell’interesse della quale è eseguita la presentazione.
(3) Domicilio della persona anzidetta.
(4) Data della presentazione.
(5) Firma dell’ufficiale incaricato.
(6) Bollo della Prefettura.
Modulo C
Articolo 5 del Regolamento
Prefettura della provincia di (1) …………………………
REGISTRO n°. …………………………
La dichiarazione avanti estesa, e i documenti in essa indicati sono presentati a
questa Prefettura il dì (2) ………………………… alle ore (3) …………………………
Il presente certificato non prova l’esistenza dei caratteri richiesti dalla legge, per
l’esercizio dei diritti di autore, ma attesta soltanto che furono eseguite le formalità
prescritte.
L’ufficiale della Prefettura
(4) …………………………
(5)
(1) Indicazione della provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Firma dell’ufficiale che riceve il deposito.
(5) Bollo della Prefettura.
Modulo D
Articolo 8 del Regolamento
Prefettura della provincia di (1) …………………………
La presente parte dell’opera è depositata il dì (2) ………………………… alle
ore (3) ………………………… e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno (4)
…………………………
L’ufficiale della Prefettura
(5) …………………………
(6)
(1) Indicazione della provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Data del deposito della prima parte dell’opera.
(5) Firma dell’ufficiale della Prefettura.
(6) Bollo della Prefettura.
Modulo E
Articolo 9 del Regolamento
Carta Bollata di cent. 50
(1) ………………………… di (2) ………………………… mentre intende
giovarsi della facoltà concessa dagli art. 10 e 30 del testo unico delle leggi sui diritti di
autore, approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, dichiara di voler
riprodurre per mezzo (3) ………………………… l’opera (4) …………………………
in un numero di (5) ………………………… esemplari, che saranno posti in vendita al
prezzo di lire (6) ………………………… caduno, obbligandosi a pagare il premio del
ventesimo agli aventi diritto.
L’opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di (7) ………………………… il
di (8) ………………………… Il sottoscritto si riserva di presentare (nel termine di un
mese) gli esemplari della Gazzetta Ufficiale in cui deve essere inserita questa
dichiarazione. Unisce la ricevuta del diritto pagato in lire due e si obbliga di depositare
un esemplare della riproduzione di detta opera.
(9) ………………………… addì (10) …………………………
(11) …………………………
(1) Nome, cognome e qualità della persona nell’interesse della quale è eseguita la presentazione.
(2) Domicilio della persona anzidetta.
(3) Indicazione del modo di riproduzione, cioè stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.
(4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5, e 6 del modulo A.
(5) Numero degli esemplari in tutte lettere.
(6) Prezzo in tutte lettere.
(7) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l’opera di chi gode su di essa i diritti di autore.
(8) Data del deposito dell’opera alla Prefettura anzidetta.
(9) Luogo in cui è fatta la presentazione.
(10) Data.
(11) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome “specialmente incaricato come risulta da procura qui unita”.