Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film.
G. U. 20 giugno 1973, n. 157
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalità se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunità europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: art. 4, secondo comma; art. 10, secondo comma; art. 14, secondo comma; art. 19, secondo e quarto comma; art. 20, ultimo comma; art. 22, primo comma; art. 23, primo comma.
Art. 2
I certificati di cui alle lettere c), d) ed e), dell’art. 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.