Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.
G. U. 23 novembre 1996, n. 275 – Suppl. Ord. n. 205
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della convenzione)