Modifica del termine fissato dall’art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell’ingegno.
G. U. 30 dicembre 1961, n. 322
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall’art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo di tutela delle opere dell’ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1962.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421.
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.