Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.
G. U. 23 dicembre 1996, n. 300
Art.1
[omissis]
48. Dopo l’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ inserito il seguente:
“Art. 15-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonche’ delle associazioni di volontariato, purche’ destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sara’ determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell’interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per l’individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita’ per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantita’ dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarieta’ nell’esplicazione di finalita’ di volontariato.”.
[omissis]
54. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: “, sempreche’, per effetto dell’applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.”.
[omissis]