Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 176 del 24 luglio 2021).
(GU n. 186 del 5-8-2021 – Suppl. Ordinario n. 27)
Vigente al: 5-8-2021
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
[omissis]
Titolo VII
CULTURA
Art. 65
Misure urgenti per la cultura
[omissis]
4. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita’ di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
((b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attivita’ di cui ai medesimi commi nonche’ l’elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all’articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche’ delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all’attivita’ di ripartizione. Al fine di favorire l’economicita’, l’efficacia e l’efficienza delle attivita’ di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita’ di ripartizione, che consentono altresi’ alla medesima Societa’ la verifica della necessita’ e della congruita’ delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) puo’ procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarita’ dei dati rendicontati e puo’ disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l’impossibilita’ di partecipare alle successive ripartizioni nonche’ l’obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».))
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all’articolo 7, comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi’ stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalita’ con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all’articolo 27, lettere da a) a e), puo’ svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all’accesso e senza possibilita’ per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche’ i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, e’ esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;))
a) all’articolo 23, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita’ di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 25, comma 1.»;
b) all’articolo 25, comma 1, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) i requisiti e le modalita’ di erogazione dei contributi di cui all’articolo 23, comma 1, secondo periodo.».
[omissis]
Art. 78
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.