Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’
GU n. 19 del 24 gennaio 2012 – Suppl. Ordinario n. 18
[omissis]
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all’articolo 2, le parole: «in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d’autore;
c) azioni di classe di cui all’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti, relativamente alle societa’ di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa’ da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa’, inclusi coloro la cui qualita’ di socio e’ oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e societa’;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita’ promosse dai creditori delle societa’ controllate contro le societa’ che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 3, all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa’ di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e’ quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e’ sostituito dal seguente:
«4. La domanda e’ proposta al tribunale presso cui e’ istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. L’amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita’ relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
[omissis]
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresi’ vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono e per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e’ libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
[omissis]