(GU n.180 del 18-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 25)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
[omissis]
Art. 195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione“.
Art. 195-ter (Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
1. All’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell’editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell’editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell’attività dell’impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull’ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″».
[omissis]