Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
G.U. 14 maggio 2005, n. 111 – S.O. n. 91
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo, cosi’ da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell’interno, delle attivita’ produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i beni e le attivita’ culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo.
[omissis]
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100* fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.*
8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.*
9. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
Art. 1-quater.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
1. È istituito l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L’Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. L’Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell’Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
[omissis]
*: periodi aggiunti dall’art. 2 comma 4 bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (G.U. 2 dicembre 2005, n. 281)