Riorganizzazione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale.
in Suppl. ordinario n. 65 alla G. U. n. 95 del 26 aprile
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
[omissis]
Decreta:
[omissis]
Art. 19.
Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
1. Al Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono attribuite le seguenti competenze:
a) affari relativi all’editoria e alla stampa;
b) attività di comunicazione, informazione e documentazione istituzionale;
c) attività di coordinamento e servizio alle Amministrazioni dello Stato per la comunicazione di pubblica utilità, nonché di pubblicità e di relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) affari relativi al diritto d’autore e ai diritti connessi nonché iniziative di promozione delle attività culturali e attività di relazioni esterne nelle materie di competenza del Dipartimento;
e) affari generali e attività formative;
f) attività di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
– Ufficio per l’editoria e la stampa;
– Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale;
– Ufficio per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione pubblica;
– Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali;
– Ufficio per gli affari generali e le attività formative.
3. L’Ufficio per l’editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti servizi:
– Servizio per le provvidenze alla stampa;
– Servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive;
– Servizio per il credito agevolato.
4. L’Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b), si articola nei seguenti servizi:
– Servizio per la documentazione;
– Servizio per le pubblicazioni;
– Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni.
5. L’Ufficio per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione pubblica, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi:
– Servizio per le convenzioni;
– Servizio per le relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– Servizio per la pubblicità e per la programmazione della comunicazione della Pubblica Amministrazione.
6. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera d), si articola nei seguenti servizi:
– Servizio per il diritto d’autore;
– Servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.
7. L’Ufficio per gli affari generali e le attività formative al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere e) ed f), si articola nei seguenti servizi:
– Servizio per il coordinamento organizzativo;
– Servizio per le attività formative e di studio.
8. Il capo del Dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria che assicura anche il collegamento con le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere in ordine ai compiti del Dipartimento.
9. Il Capo del Dipartimento predispone un programma annuale, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle attività di cui al comma 4, dell’art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
10. Le attività del Dipartimento che abbiano attinenza con l’informazione relativa all’attualità politica sono coordinate con l’Ufficio stampa, per il tramite del Segretario Generale.
Art. 20.
Comitati istituiti presso il Dipartimento.
1. Presso il Dipartimento hanno sede:
a) il Comitato consultivo permanente per la conoscenza, la promozione e lo sviluppo dell’immagine dell’Italia all’estero di cui al D.P.C.M. 26 marzo 1987;
b) il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
[omissis]