Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
G. U. 20 settembre 1975, n. 252
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all’applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l’art. 4 del decreto stesso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché delle quote e delle modalità di ripartizione del compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori;
Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;
Decreta:
Art. 1
In difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso per l’utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto al produttore ai sensi dell’art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell’art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art. 73 della legge, ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell’ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Alla misura del compenso dovuto al produttore per l’utilizzazione da parte dell’ente esercente il servizio di radiodiffusione circolare sarà provveduto con successivo decreto.
La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell’una e dell’altra parte.
Art. 2
La quota di ripartizione dell’ammontare del compenso riscosso dai produttori, ai sensi dell’art. 1, e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nel disco o apparecchio analogo, è pari al 50% dell’ammontare globale del compenso stesso.
Art. 3
L’ammontare della quota di ripartizione di cui all’art. 2 spettante agli artisti interpreti o esecutori sarà depositata, a cura dei produttori di dischi, presso una banca d’interesse nazionale in un conto vincolato produttivo di interessi a disposizione degli artisti interpreti o esecutori interessati, ai quali sarà versata su ordine di pagamento del depositante.
Art. 4
Salvo diverso patto, gli accordi generali e periodici eventualmente stipulati fra associazioni o enti che rappresentano le due parti continuano ad aver vigore anche dopo la scadenza di durata, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi.