Regolamento recante: Istituzione e funzionamento del fondo previsto dall’articolo 174-quater, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e modificato dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
G.U. n. 300 del 27 dicembre 2005
Testo in vigore dal: 11-1-2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il comma 3 dell’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, norme di «Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio» e successive modificazioni;
Visto l’articolo 174-quater, così come introdotto dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ove si dispone che «i proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno»;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
25 novembre 2002;
Sentito il parere del Ministro per l’innovazione e tecnologie;
Sentito il parere del Ministro per i beni e le attività culturali;
Sentito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il parere della Società italiana degli autori e degli editori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 maggio 2005 le cui osservazioni sono state generalmente accolte, salvo quelle relative ai seguenti articoli: articolo 2, dove non sembra potersi prospettare il «conflitto di interessi» paventato, tenuto conto che la partecipazione al Comitato è consentita a ciascun organo che svolge o coopera nelle attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e nell’accertamento delle violazioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; articolo 4, dove non è stato ritenuto opportuno sopprimere il meccanismo di «segmentazione del fondo (70% e 30%)», stante che la logica premiale prescelta tende a privilegiare gli uffici che riescono a saldare la fase dell’accertamento del reato con quella della riscossione della sanzione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 3871.U – 4/1-194 del 7 ottobre 2005);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. E’ istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo denominato «Fondo per il potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
2. Le risorse del Fondo vengono destinate esclusivamente al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo degli articoli 174-bis, 174-ter e 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):
«Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.».
«Art. 174-ter. – 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purchè il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu’ giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu’ periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditonale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.».
«Art. 174-quater. – 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
Nota all’art. 1:
Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle premesse.