Determinazione della misura della provvigione spettante alla S.I.A.E. per le attività di gestione del diritto di seguito.
GU n. 20 del 26-01-2016
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, di «Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e successive modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo ed in particolare l’art. 52;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, di attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale;
Visto l’art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modifi cato dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la S.I.A.E. medesima, e che la stessa misura della provvigione è sottoposta ad aggiornamento triennale;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffi ci della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014 recante «Articolazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale del MiBACT»;
Visto l’art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 4 maggio 2012, con il quale si dispone:
1. per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell’autore sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifi cazioni e integrazioni, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all’8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all’8 aprile 2015 è riconosciuta alla S.I.A.E. per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2015;
Considerato che, al fi ne di condurre le attività prodromiche all’adozione del provvedimento di cui all’art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, relativamente al triennio 2015 – 2018, con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali del 18 maggio 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato e composto dai rappresentanti della medesima Direzione generale – Servizio II, nonché dai rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIE e dal Direttore generale della S.I.A.E;
Considerato l’esito delle attività condotte dal predetto gruppo di lavoro come rappresentato dal Direttore generale biblioteche e istituti culturali con nota del 30 settembre 2015, prot. n. 18260;
Tenuto conto della documentazione prodotta dalla S.I.A.E. in merito allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso dovuto all’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, nonché di quanto rappresentato dalla Società in ordine alle diffi coltà di monitoraggio del mercato, ed ai contenziosi instauratisi sul mercato primario;
dell’analisi svolta nell’ambito del gruppo di lavoro circa le stime di incasso per il periodo in questione e le modalità di imputazione dei costi di gestione; di quanto disposto nei decreti del 10 novembre 2009 e del 4 maggio 2012, afferenti rispettivamente al periodo 9 aprile 2009 – 8 aprile 2012 e 9 aprile 2012 – 8 aprile 2015, al fine di consentire alla S.I.A.E. di implementare un effi cace sistema di riscossione e ripartizione del compenso e successivamente di stabilizzare gli effetti delle attività di verifica e di controllo sulle attività di tutti i professionisti del mercato dell’arte non ancora in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente, allo scopo di giungere al contenimento, progressivo dell’impatto della provvigione riconosciuta alla Società;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all’aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla S.I.A.E. per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso dovuto all’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale per il periodo dal 9 aprile 2015 all’8 aprile 2018;
Sentita la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
Decreta:
Art. 1.
1. Per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell’autore sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifi cazioni e integrazioni, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2015 e fino all’8 aprile 2016, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2016 e fino all’8 aprile 2017 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 18% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione;
a decorrere dal 9 aprile 2017 e fi no all’8 aprile 2018 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 17% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2018.
01
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2015
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015 Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4821