Parti:
In
Anno:
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Gaetano Pellegrino, Presidente
Dott. Enzo Rotolo, Consigliere
Dott. Amedeo Rozera, Consigliere
Dott. Fulvio Maria Longavita, Consigliere Rel.
Dott. Salvatore Nicolella, Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull’appello in materia di responsabilità, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige con sede in Trento n°48/2007, proposto dal prof. Fabio xxx, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Farnararo, elett.te domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Monica Scongiaforno.
Visto l’atto d’appello, iscritto al n° 31708 del registro di Segreteria e gli altri atti e documenti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 18/3/2009, con l’assistenza del Segretario sig.ra Elisabetta Barrella: il relatore, Consigliere Fulvio Maria Longavita; l’avv. Farnararo, per l’appellante; il P.M., nella persona della dr.ssa Cinthia Pinotti.
Svolgimento del Processo
1) – Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige con sede in Trento ha condannato il prof. Fabio xxx al pagamento della complessiva somma di € 7.500,00, a favore della Università degli Studi di Trento, oltre interessi legali, di cui: € 2.500,00, per danno patrimoniale emergente ed € 5.000,00 per danno all’immagine.
2) – Dagli atti risulta che, con citazione notificata il 27/2/2007, la Procura presso la predetta Sezione territoriale ha convenuto in giudizio il nominato prof. xxx, per ivi sentirlo condannare al pagamento, a favore della cennata Università, della complessiva somma di € 14.191,48, di cui : € 10.000,00 per danno da disservizio e danno all’immagine, ed € 4.191,48 per danno emergente, pari alla somma che l’Università stessa aveva versato alla CEDAM quale “contributo spese di edizione e pubblicazione di studi e ricerche, prive di autenticità e di originalità”.
La citazione è seguita all’informativa della Procura della Repubblica di Trento, in data 29/1/2003, con cui si è comunicato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del prof. xxx, per i reati di cui agli artt. 171 cpv della l. n°633/1941 (plagio), 1 cpv della l. n°475/1925 (falsa attribuzione del lavoro altrui) e 640 cpv c.p. (truffa in danno della P.A.) .
In pratica, il prof. xxx, nel corso del 2000, aveva pubblicato e posto in commercio un libro (“Alcune problematiche di ragioneria internazionale”) in larga parte copiato dalle tesi di laurea di due studenti delle quali era stato “relatore” e, dichiarando di esserne l’autore, aveva – tra l’altro – “indotto in errore l’Università degli Studi di Trento sul fatto che la pubblicazione fosse relativa a ricerche e lavori svolti nell’ambito e per i fini dell’Ateneo”, così da procurarsi anche l’ingiusto profitto del ricordato contributo, pagato dall’Università medesima alla CEDAM per spese di edizione del predetto libro, pure utilizzato dal nominato prof. xxx nella partecipazione al concorso di “ordinario” presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n°805/05 dell’8/10/2005, aveva poi condannato il prof. xxx per il reato di plagio, assolvendolo dagli altri due: falsa attribuzione di lavoro altrui e truffa in danno della P.A. .
Costituitosi nel giudizio di primo grado innanzi a questa Corte nell’interesse del prof. xxx con memoria depositata il 10/7/2007, l’avv. Farnararo ha avversato la pretesa attrice, eccependo: a) “la necessità della “sospensione del giudizio nell’attesa della definizione di (quello) penale”; b) la “prescrizione, poiché – ha precisato – i fatti risalgono alla erogazione del finanziamento, avvenuta il 20/3/2001”; c) la “mancanza di prova certa di responsabilità per infondatezza dei fatti di rilevanza penale”; d) l’ “assenza del danno all’immagine, per mancanza di negatività lesiva del prestigio della P.A.”.
3) – Con la gravata sentenza, la Sezione di Trento ha disatteso la richiesta di sospensione del giudizio (in base al principio di autonomia del giudizio di responsabilità erariale, rispetto a quello penale) ed ha respinto l’ eccezione di prescrizione, individuando il termine di decorrenza della prescrizione stessa “quanto meno al 29/1/2003”; alla data, cioè, di esercizio della azione penale, con la precisazione che qualora l’eccezione in discorso “dovesse fare riferimento solo al danno all’immagine”, l’esordio della prescrizione andrebbe fissato “al momento del rinvio a giudizio del docente (23/7/2003), oppure ancora oltre, alla data (17/6/2004) di pubblicazione dei primissimi articoli di stampa”.
Nel merito, la predetta Sezione, ha argomentato per la sussistenza del danno da contributo CEDAM, rilevando che “l’Università non avrebbe versato tale contributo, (se) avesse avuto il dubbio che l’opera da finanziare fosse stata plagiata dalle tesi di laurea degli studenti”. Ha tuttavia considerato a scomputo del danno in questione i “vantaggi comunque conseguiti”, ex art. 1, comma 1-bis della l. n°20/1994 (nel testo novellato dalla l. n°639/1996), riliquidandone l’ammontare in € 2.500,00. Ha inoltre argomentato per la sussistenza del danno all’immagine, che ha quantificato in € 5.000,00, ed ha, invece, negato la sussistenza del danno da disservizio.
4) – Con l’atto d’appello, la difesa del prof. xxx ha contestato la gravata sentenza, riproponendo:
a) la richiesta di sospensione del giudizio, pur dando atto che la Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 12/10/2007, ha riconosciuto il prof. xxx responsabile anche dei reati di truffa e di falsa attribuzione di lavoro altrui;
b) l’eccezione di prescrizione, ancora argomentando per l’esordio della stessa alla data (marzo 2001) del pagamento del contributo alla CEDAM.
c) nel merito, le eccezioni di:
(c1) “carenza dei presupposti” attinenti all’affermata “violazione dei doveri di servizio”, assumendo anche la “contraddittorietà della (relativa) motivazione” ed il “difetto di giurisdizione”, atteso che –si è precisato, a tal ultimo proposito – “i fatti contestati…… ineriscono (essenzialmente) al rapporto (privato) tra il Raeli e le vittime del preteso plagio”;
(c2) “carenza dei presupposti sull’an della responsabilità amministrativa, per violazione dei doveri di correttezza professionale”, atteso che “l’Università –si è precisato – aveva ben più che un dubbio che l’opera fosse plagiata, alla data di erogazione del contributo”:
(c3) errata quantificazione del danno emergente, in quanto l’ “utilitas della pubblicazione avrebbe dovuto indurre ad escludere tout court la sussistenza del danno erariale”;
(c4) mancanza di danno all’immagine, posto che i fatti dedotti in giudizio vanno visti come “cosa privata tra il Raeli ed i due ex studenti”; di qui anche il difetto di giurisdizione per tale voce di danno.
5) – Con atto conclusionale scritto del 3/12/2008, la Procura ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza, oltre che la condanna dell’appellante alle spese del giudizio.
6) – Con memoria depositata il 23/2/2009, la difesa del prof. xxx ha comunicato che il ricorso per Cassazione, proposto contro la ricordata sentenza penale d’appello, è stato dichiarato inammissibile e, pertanto, “è venuto meno l’interesse alla coltivazione del primo motivo dell’appello” innanzi a questa Corte, concernente la richiesta di “sospensione impropria” del presente giudizio.
7) – All’odierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.
Motivi della decisione
8) – L’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
9) – Il Collegio ritiene, a tal proposito, che vada anzitutto disattesa l’eccezione di giurisdizione, formulata dalla difesa di parte appellante sotto il duplice profilo:
a) della “carenza dei presupposti (della) violazione dei doveri di servizio”, atteso che “i fatti contestati – ha precisato l’anzidetta difesa – hanno come proscenio l’ambito accademico, ma nella realtà non ineriscono direttamente al rapporto di servizio; (essi) semmai –si è ulteriormente specificato – ineriscono al rapporto tra il prof. xxx e le vittime del plagio” (v. pagg. 9-10 atto d’appello);
b) della carenza del danno all’immagine , atteso che “l’Università – si è sottolineato – è rimasta l’ambiente occasionale ove si sono consumati i fatti pretesamene illeciti, che mai nessuno ha, o avrebbe potuto, riferire al prestigio dell’istituzione universitaria… con conseguente esclusione della responsabilità e della giurisdizione contabile” (v. pag. 13-14 atto appello) .
9.1) – Il Collegio ritiene che entrambi i profili della dedotta eccezione di giurisdizione possano essere ricondotti ad unità ed essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi fanno sostanzialmente leva sulla considerazione che i fatti contestati al prof. xxx non ineriscono al suo rapporto di servizio con l’Università di Trento, ma alla sfera privata dei rapporti suoi con gli studenti, autori delle tesi di laurea plagiate.
9.2) – Orbene, la riferita eccezione, alla stregua delle argomentazioni addotte a sostegno della stessa, è semplicemente frutto dell’errata trasposizione al danno all’immagine ed alla problematica della violazione dei doveri di servizio del prof. xxx delle considerazioni espresse nella gravata sentenza per negare l’esistenza del danno da disservizio.
I primi giudici, infatti, hanno disatteso la richiesta risarcitoria relativa al danno da disservizio, ritenendo “indimostrato che l’Università di Trento (avesse) destinato (suoi) dipendenti ad occuparsi della vicenda, oppure ad evadere puntuali richieste amministrative ad esse connesse, così da distoglierli dalle usuali incombenze, con spreco di risorse ad hoc” (v. pagg. 33 della sentenza stessa).
Da questo punto di vista, ma solo da questo punto di vista, la Sezione Territoriale ha ritenuto che “la vicenda si sia risolta all’interno del rapporto tra il prof. xxx e gli studenti, senza coinvolgere l’Università” (v. pagg. 34 della predetta sentenza).
9.3) – Ebbene, simili valutazioni, che attengono –com’è palese – all’intrinseca consistenza del danno da disservizio, ossia al danno da spreco di risorse per l’espletamento di un servizio pubblico, non hanno nulla a che vedere con il rapporto di servizio, quale criterio di collegamento della giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità.
Nel caso di specie, invero, la censurata condotta del prof. xxx, in quanto tenuta nelle vesti proprie di docente dell’Università di Trento, è intrinsecamente espressione del rapporto di servizio che legava il medesimo all’Università stessa.
Egli, infatti, era stato “relatore” delle tesi che ha poi copiato, in palese violazione –com’è ovvio – dei suoi basilari doveri di docente universitario, così come in palese violazione dei suoi doveri di servizio ha indotto l’ Università di Trento a promettere (prima) e a versare (dopo) il contributo alla CEDAM per la pubblicazione del “suo” volume, nel presupposto della originalità dell’opera.
D’altro canto, e con ciò sui chiude, l’orientamento di questa Corte è costante nel ritenere “la sussistenza del rapporto di servizio non solo in presenza di condotte lesive realizzate nell’esercizio di specifiche funzioni demandate al presunto responsabile dall’Amministrazione di appartenenza”, quali – nel caso – quelle di docente-relatore per le tesi di laurea, “ma anche quando tali funzioni (quelle, cioè, di docente) abbiano costituito presupposto, anche se meramente occasionale, per l’attivazione delle condotte lesive”, come – nel caso– quelle che hanno indotto l’Università a contribuire alle spese di pubblicazione del menzionato libro (cfr., tra le tante, Sez. I^ Centr. Ap. N°360-A/2007).
9.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la dedotta eccezione di giurisdizione deve essere respinta.
10) – Analogamente va respinta l’eccezione di prescrizione.
10.1) – Secondo parte appellante, la gravata sentenza “non (sarebbe) condivisibile in punto di prescrizione, quanto meno riguardo al c.d. danno emergente, relativo al ricordato contributo CEDAM, perché ha fissato l’ esordio della prescrizione stessa alla data del 29/1/2003; alla data, cioè, “di esercizio dell’azione penale”.
Ritiene, per contro, l’appellante che l’esordio della prescrizione andrebbe “riportato al marzo 2001”; alla data, cioè, in cui è stato materialmente pagato il contributo alla CEDAM, in linea con il prevalete orientamento della giurisprudenza che fissa il termie iniziale di decorrenza della prescrizione alla data della deminutio patrimonii (v. pag. 9 dell’atto di appello).
10.2) – Il Collegio, dal canto suo, condividendo i rilievi formulati al riguardo dalla Procura Generale, ritiene che -nel caso di specie- si sia in presenza di “un agire connotato da dolo, con conseguente occultamento dell’illecito” (v. pag. 6 dell’atto conclusionale scritto), così che è solo dalla data della “scoperta” dell’illecito stesso che inizia a decorrere la prescrizione, ex art. 1, comma 2, della l. n°20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996.
10.3) – Come emerso dal procedimento penale, conclusosi con la sentenza n°34726/2008 Cass Pen. Sez. II che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di condanna per truffa e falsa attribuzione di lavoro altrui della Corte d’Appello di Trento in data 12/10/2007, il prof. xxx, dopo i primi sospetti, ha convocato nel suo studio di Firenze gli autori delle tesi di laurea copiate e ha fatto “firmare loro due dichiarazioni scritte secondo le quali essi avrebbero redatto le tesi stesse avvalendosi delle bozze del libro del xxx (medesimo), loro fornite da quest’ultimo” (v., in tal senso, sent. n°805/2005 del Tribunale di Trento).
10.4) – Pacifico, dunque, “l’occultamento doloso”, il Collegio ritiene, quanto alla “scoperta” dell’illecito (ex art. 1, comma 2, della l. n°20/1994 sopra citato), che essa vada rapportata alla data del “rinvio a giudizio”, in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Corte che àncora a tale data la decorrenza della prescrizione nei casi, come in quello all’esame, di illecito amministrativo costituente anche reato, con “doloso occultamento” del danno (cfr. tra le tante, Sez. I^ Centr. App. n°317-A/2008, Sez. II^ Centr. App. n°296/2007 e Sez. III^ Centr. App. n°10-A/2002).
In realtà, nella sentenza di primo grado, impugnata con l’appello all’esame del Collegio, la decorrenza della prescrizione è stata fissata ad una data addirittura anteriore a quella del rinvio a giudizio del prof. xxx (23/7/2003), ed è stata rapportata –come detto – alla data di esercizio della azione penale nei confronti del medesimo (29/1/2003), secondo prudenti valutazioni garantiste, che tuttavia non sono valse a far ritenere estinto il vantato diritto risarcitorio neppure alla data di notifica della citazione (27/2/2007).
10.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la dedotta eccezione di prescrizione deve essere disattesa. Tanto, senza neanche considerare che comunque, per quanto attiene al c.d. danno emergente da contributo CEDAM, nel fascicolo della Procura Regionale è presente un atto di messa in mora dell’Università di Trento in data 1/12/2004 (al quale ha risposto il legale del prof. xxx con nota del 21/12/2004, contestando la “restituzione della somma di £ 8.115.000”), che è ben valso a far decorrere, dalla fine del 2004, un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ex artt. 2943 e 2945 cc, a tutt’oggi non ancora spirato (v. documentazione sub “numero d’ordine” n°3 della nota deposito atti n°1 della Procura Regionale di Trento).
11) – Così definiti i profili relativi alla giurisdizione ed alla prescrizione, il Collegio nel prendere atto della rinuncia alla richiesta di “sospensione impropria” del presente giudizio, formulata dalla difesa dei parte appellante con la memoria depositata il 23/2/2009, in relazione al giudicato formatosi sulla predetta sentenza penale d’appello, ritiene che la sentenza impugnata con il gravame all’esame, nel merito, vada esente da ogni sorta di censura, sia per quanto attiene al c.d. danno emergente, relativo al contributo versato alla CEDAM, che per quanto attiene al danno all’immagine.
12) – A tal proposito, giova anzitutto considerare, quale premessa comune ai due tipi di danni, che il giudicato penale, formatosi per effetto della ricordata sent. n°34726/2008 Cass. Pen. Sez. II^ sui reati di truffa e di falsa attribuzione di lavoro altrui, così come il giudicato formatosi sulla sentenza penale di primo grado per il reato di plagio, vincolano il Collegio “quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all’affermazione che (il prof. xxx) lo ha commesso”, ex art. 651 cpp.
In relazione a ciò, pertanto, vanno disattese tutte le censure e le doglianze formulate nell’atto d’appello che mettono in discussione la sussistenza dei fatti ascritti al prof. xxx, ovvero la loro illiceità e/o la effettiva addebitabilità al medesimo, ivi comprendendo anche il “tacito mendacio sulla non originalità dell’opera pubblicata dalla CEDAM con il contributo universitario”, che la difesa del predetto contesta a pag. 11 dell’atto di appello medesimo.
13) – Tanto premesso, venendo anzitutto al c.d. danno emergente, il Collegio rileva come parte appellante critichi –con riferimento a tale danno– la gravata sentenza, assumendo che ” la Corte territoriale non ha rilevato che l’Università aveva, alla data dell’erogazione del contributo, ben più che un dubbio, anzi (aveva) la certezza che l’opera fosse plagiaria”, e ciò non di meno ha pagato il contributo stesso (v. pag. 11 dell’atto di appello).
In sostanza, secondo parte appellante, l’ “Università (avrebbe) volontariamente deliberato il finanziamento, nonostante la piena convinzione della non genuinità dell’opera”, e ciò non consentirebbe di individuare “alcun profilo di responsabilità (nei confronti) del xxx che, quindi, andava (ed ora andrebbe) assolto dalla specifica incolpazione” (v. ancora pag. 11 dell’atto di appello).
13.1) – Ispirata a comprensibili esigenze difensive, la tesi di parte appellante delinea una sorta di interruzione del nesso causale tra il “tacito mendacio” sulla non originalità dell’opera, serbato dal prof. xxx, ed il pagamento del contributo alla CEDAM da parte dell’Università, legato alla consapevolezza dell’Università stessa della non genuinità dell’opera medesima.
Trattasi di tesi destituita di ogni benché minimo fondamento in fatto, ancora prima che in diritto.
13.2) – Giova al riguardo considerare che il contributo in discorso è stato pagato alla CEDAM nel marzo del 2001, ma l’obbligo del pagamento stesso è stato assunto ben prima, con il “contratto di edizione” in data 25/7/2000 (v. copia di tale contratto, sub all. 2 alla nota della Guardia di Finanza di Trento n°1824 del 9/6/2006, sub n°2 della nota di deposito atti n°1 della Procura medesima).
Alla data di stipula del cennato contratto, in realtà, l’Università di Trento non aveva (e non poteva avere) alcun dubbio sull’autenticità del volume. Anzi, è proprio su tale presupposto, noto al xxx, che si è basata la sua azione delittuosa, nell’indurre l’Università stessa ad assumere allora –ossia nel luglio del 2000– la decisione di contribuire al finanziamento delle spese di pubblicazione, per l’importo di £ 8.115.000, ex art. 6 del predetto contratto editoriale.
Il “tacito mendacio” del prof. xxx, nel descritto contesto, si pone come causa esclusiva del danno in discorso, a nulla rilevando i dubbi sull’autenticità dell’opera maturati dall’Università alla data del pagamento del contributo di cui al precitato art. 6 del contratto editoriale. Dubbi che, è appena il caso di rilevarlo, non potevano certo essere opposti alla CEDAM, dopo l’ “esatta” esecuzione dell’obbligazione contrattuale alla quale la casa editrice si era impegnata con il contratto stesso, che imponeva un’esecuzione altrettanto “esatta” della controprestazione dell’Università di Trento al pagamento del contributo dedotto nel più volte menzionato contratto (ex art. 1218 cc).
In conclusione, i dubbi sull’autenticità del volume, maturati dopo la stipula del contratto editoriale del luglio 2000, non assurgono – nel concreto sviluppo etiologico della vicenda all’esame del Collegio – a fattori causali sopravvenuti “da soli sufficienti a determinare l’evento”, ex art. 41, comma 2, cp, applicabile alla responsabilità amministrativo-contabile, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte.
13.3) – Così definita l’eccezione della difesa di parte appellante sulla rapportabilità del danno emergente alla condotta illecita del prof. xxx, il Collegio ritiene di dover disattendere anche le doglianze di parte appellante medesima sulla “quantificazione” del danno stesso, ex pag. 12 dell’atto di appello.
Sostiene la predetta difesa che l’utilizzazione del libro del prof. xxx da parte dell’Università, considerata dai primi giudici solo a fini di compensatio (ex art. 1, comma 1-bis della l. n°20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996), “avrebbe dovuto – invece – indurre ad escludere tout court la sussistenza del danno”.
13.4) – In realtà, la difesa di parte appellante trascura che l’Università di Trento non avrebbe mai sostenuto la spesa in discorso, se solo avesse avuto contezza del fatto che il volume da pubblicare era, in larga parte, frutto del plagio delle tesi di lauree degli studenti iscritti all’Università medesima.
Lampante, nel disvalore creato dal plagio, l’ontologica consistenza del danno, sostanzialmente corrispondente alla somma pagata dall’ Università di Trento per la pubblicazione del ripetuto volume (del quale, sia detto per inciso, si è avvalso il prof. xxx nella sua partecipazione al concorso per “ordinario” presso l’università di Cagliari), correttamente i primi giudici, ma forse anche con più che spiccato senso di garantismo, hanno valutato l’utilizzazione del volume a fini puramente compensativi del danno stesso.
14) – Il disvalore creato dal plagio, peraltro, ben introduce all’esame dell’ulteriore voce di danno, costituita dal danno all’immagine.
14.1) – Il prof. xxx, come chiarito al precedente paragrafo 9.2), ha scritto il suo libro copiando le tesi di laurea delle quali era stato pure relatore, così da violare patentemente i più elementari doveri di servizio, nelle sue vesti di docente dell’Università di Trento.
L’Università stessa, quindi, nella considerazione della comunità degli amministrati, ai quali va rapportato il danno all’immagine della P.A., non è affatto “rimasta l’ambiente occasionale ove si sono (semplicemente) consumati i fatti”, ma ha finito per identificarsi con l’istituzione pubblica alla quale rapportare, in ultima analisi, la condotta illecita del suo dipendente.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, “il danno all’immagine, in base al principio di immedesimazione organica, di rilievo sociologico ancora prima che giuridico, porta sempre ad identificare l’ Amministrazione con il soggetto che per essa ha agito”, così da ricondurre all’Amministrazione medesima tanto gli sviluppi concreti di reale attuazione dei valori di “legalità, buon andamento ed imparzialità”, intrinsecamente connessi all’agire agire pubblico (ex art. 97 cost.), quanto i corrispondenti, opposti disvalori, legati alle forme più gravi di illecito amministrativo-contabile, con evidente discredito delle istituzioni pubbliche (cfr. Sez. Giur. Reg. Umbria n°501/1998, Sez. I^ Centr. App. n°16/2002 e successivo, consolidato indirizzo giurisprudenziale).
In questa ottica, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come finanche “la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi in quello, proprio dei soli dipendenti pubblici, di adempire le pubbliche funzioni con disciplina e onore (ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A.” (cfr., testualmente, Sez. Giur. Reg. Umbria sent. n°371-R/2004).
14.2) – Il danno in parola, in realtà, non investe mai soltanto i rapporti – privati – tra il dipendente (autore dell’illecito) ed i cittadini con i quali ha avuto contatti, ma investe il diverso e più ampio rapporto –di diritto pubblico– che lega la comunità degli amministrati (l’intera comunità degli amministrati) alle istituzioni per le quali il dipendente medesimo ha agito.
A fronte della intervenuta lesione dell’immagine pubblica, negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di “appartenenza” alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e specialmente degli Enti Territoriali (quali enti “esponenziali” della collettività residente nel loro territorio), tra “le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 cost. .
Il recupero di tali sentimenti e, con essi, il recupero dell’ immagine pubblica, è essenziale per l’esistenza stessa della P.A. e impongono di intervenire per ridurre -prima- ed eliminare -dopo- i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio, con ovvie implicazioni anche di costi per l’Erario.
14.3) – In questa ottica, da tempo la Corte Regolatrice ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti sul danno all’immagine della P.A., quale “danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (cfr. SS.UU. Cass. n°5668/1997 e successivo consolidato indirizzo, per il quale v. tra le tante SS. UU. n°744/1999, n°17078/2003, n°14990/2005, n°20886/2006 e n°8098/2007).
Trattasi, dunque, di un vero e proprio danno patrimoniale e non già di un “danno non patrimoniale”, come affermato dalla Procura Generale a pag. 9 delle conclusioni scritte depositate il 3/12/2008, ovvero di un “danno patrimoniale in senso lato”, come affermato a pag. 30 della sentenza impugnata con l’appello all’esame del Collegio, ovvero ancora di un “danno morale”, come affermato in un primo momento da questa Corte per negare la propria giurisdizione (v. Sez. Giur. Reg. Sicilia n°1416/1985; Sez. I^ Giur. Cont. n°52 e 91/1987, Sez. II^ Giur. Cont. n°99/1987 ; SS.RR. n°580-A/1988) e, poi, per affermarla (cfr. Sez. Giur. Reg. Lombardia n. 31/1994, Sez. I^ Guir. Cont. n°55/1994 e Sez. II^ Giur. Cont. n°114/1994).
14.4) – Trattasi, inoltre, di danno da responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale, da ricondurre perciò all’art. 1218 cc e non già al 2043 cc, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte con la seconda delle pronunce che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia (SS.UU. n°744/1999), interviene tra i medesimi “soggetti attivi e passivi” di un qualsivoglia altro danno erariale, ed in “violazione dei medesimi doveri funzionali” di servizio.
Una simile impostazione, peraltro, trae conforto finanche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n°26972/2008, di cui si dirà meglio al successivo paragrafo 15) che, nell’occuparsi del “danno non patrimoniale” (ex art. 2059 cc), ha ritenuto compatibile con “l’inadempimento dell’obbligazione ..… la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore” (v. paragrafo 4.2 di tale sentenza), chiarendo che gli “interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza anche nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, (come) conferma la previsione dell’art. 1174 cc, secondo cui la prestazione che forma oggetto della obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore” (v. paragrafo 4.2 della sentenza in commento).
La verità è che il profilo del danno all’immagine che rileva sul piano giuscontabile è quello proprio della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, ossia dell’immagine pubblica, come più volte ribadito dalla Corte Regolatrice con le sentenze richiamate al precedente paragrafo 14.3). Ciò, ovviamente, non vuol dire che le lesioni all’immagine della P.A. derivano solo dalla violazioni di doveri di servizio, ben potendo ipotizzarsi in astratto forme di lesioni che provengano anche da estranei alla P.A stessa, e quindi in regime di responsabilità extracontrattuale ; ma ipotesi del genere non riguardano quella consistente parte delle lesioni che proviene da personale proprio dell’Amministrazione e che comunque, ai fini della giurisdizione, impegnano la Corte dei conti.
14.5) – Il collegamento funzionale dei fondamentali principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità (ex art. 97 cost.) all’immagine pubblica e la grande rilevanza sociale che di tale bene-valore, offrono il senso concreto dell’attuale collocazione giurisprudenziale del danno in questione nell’ambito del “danno esistenziale”, al quale pure si è ispirata la sentenza impugnata con l’appello all’esame (v. pag. 30 della sentenza stessa), in linea con la sent. °10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte.
14.6) – Non solo, ma l’intrinseca sussistenza di una “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, che accompagna ogni forma di danno all’immagine pubblica che sia autenticamente tale, offre il senso concreto e sostanziale dell’inquadramento del danno stesso nella categoria del c.d. danno evento, al quale pure si è ispirato la sentenza gravata con l’appello all’esame (v. pag. 31 di tale sentenza), secondo le indicazioni che emergono in proposito dalla precitata sent. n°10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, con puntuali richiami alle sentenze n°184/1987 e n°372/1994 della Corte Costituzionale (v. parafo 14 della citata 10-QM/2003).
14.7) – In questa ottica, la gravata sentenza, non solo ha correttamente dichiarato la sussistenza del danno all’immagine dell’Università di Trento, per l’agire gravemente illecito del prof. xxx, ma ne ha anche correttamente quantificato l’ammontare.
14.7.1) – Sotto il primo profilo, è del tutto evidente che il plagio e l’appropriazione, da parte di un docente universitario, delle tesi di laurea dei propri studenti butta un discredito enorme sull’Ateneo al quale appartiene, in relazione all’altissimo rilievo che la stessa carta costituzionale assegna alla scuola, alla formazione culturale e all’insegnamento, nel quadro dei valori “etico-sociali” della Repubblica, ex artt. 33 e 34 Cost. .
14.7.2) – Sotto il secondo profilo (quantificazione del danno), altrettanto correttamente la gravata sentenza ha fatto un ragionevole uso dei criteri oggettivi, soggettivi e sociali (ex Sezione Umbria sent. n°211-R/1995) al quale si ispira da tempo la giurisprudenza di questa Corte, nella determinazione equitativa del danno in discorso, ex art. 1226 cc, secondo un orientamento talmente consolidato da costituire ormai jus receptum (v. in proposito anche SS.RR. n°10-QM/2003, paragrafo 26).
A tal fine, infatti, ha considerato: (a) il peso e la rilevanza “istituzionale assegnata all’Università”, (b) “il comportamento (in sè) dell’autore del danno, gravemente deviante rispetto ai doveri” di servizio violati, (c) il “negativo riflesso (della ) conseguente perdita di stima del mondo studentesco e delle loro famiglie”, (d)”il clamor fori e lo strepitus”, nonché (e) la “compromissione della credibilità e dell’ attendibilità dell’Università in genere, il cui apporto è essenziale nella formazione dei giovani” (v. pagg. 30-31 della gravata sentenza).
14.7.3) –La difesa del prof. xxx, per contro, ha lamentato la mancata indicazione di “indizi di una (concreta) perdita erariale, come ad esempio la diminuzione del numero degli iscritti, …… oppure una spesa viva, finalizzata al ripristino dell’immagine lesa” (v. pag. 14 dell’atto di appello).
La doglianza esprime, com’è evidente, una sostanziale confusione tra il nucleo patrimoniale del danno all’immagine, costituito dalla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (ex SS.UU. Cass. n°5668/ 1997 e seguenti) e le “spese sostenute” per il suo ripristino; confusione che non ha ragione d’essere dopo la sentenza n°10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte.
In realtà, la citata sentenza dà adeguatamente conto del fatto che le spese sostenute per il ripristino dell’immagine non esauriscono l’identità economico-patrimoniale del danno in parola, costituendo -esse- solo uno dei criteri per la sua quantificazione, che può avvenire facendo riferimento -si è precisato- “oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, anche a quelle ancora da sostenere” (v. paragrafo 17 della ripetuta sentenza delle SS.RR.).
Analogamente, del resto, la “minore acquisizione di entrate, (in quanto) perdite reddituali andranno fatte valere, ove provate, nell’ ambito della richiesta del risarcimento di (un diverso) danno erariale” (v. paragrafo 23 della sentenza stessa).
14.7.4) – La verità è che l’immagine ed il prestigio della P.A. sono beni-valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, così che l’esatta determinazione dei costi per il loro ripristino – in caso di lesione – sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che, in tesi, qualsiasi spesa sostenuta dall’Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all’imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed all’ elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima.
Di qui la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione (recte: perdita) dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri sopra indicati, e non piuttosto, come ancora pretende la difesa del prof. xxx, con riferimento a somme specificamente spese per il ripristino dell’immagine pubblica e/o alle perdite reddituali conseguenti alla perdita dell’immagine stessa.
Emblematica, in tal senso, è la posizione della danneggiata Università di Trento, quale riferita nella gravata sentenza, che ha assunto “la decisione di rinunciare ad azioni legali, non costituendosi parte civile contro il prof. xxx, per non alzare nuovamente i toni della incresciosa vicenda, nell’intento di evitarne più eclatanti forme di diffusione” (v. pag. 29 della sentenza stessa).
Del resto, quand’anche si dovessero individuare ed isolare spese specificamente rivolte alla riparazione dell’immagine pubblica, non può realisticamente ritenersi che esse siano di per sé sole sufficienti al ripristino dell’immagine stessa, dipendendo un tale ripristino da spese molto più consistenti, articolate e trasversali, volte – da un lato – ad assicurare una adeguata reazione contro l’azione lesiva e contro il suo autore e – dall’altro – ad intraprendere attività promozionali, anche mediante appositi previsioni di bilancio, volte a ridare fiducia ai consociati e a rilanciare il prestigio dell’ente coinvolto.
Trattasi, insomma, di spese che, necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del bene leso –perché l’immagine pubblica, a differenza di quella del privato, va ripristinata e non riparata – sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare, così come le concrete modalità di ripristino sono rimesse alla discrezionalità propria dell’Amministrazione danneggiata, e mal si prestano ad una specifica prova, mentre gli oneri complessivi, per la parte non sopportata dal responsabile, restano comunque a carico della collettività.
14.7.5) – Di qui l’attribuzione alla Corte dei conti del potere di determinare l’entità del danno in discorso, nel chiaro –sebbene inespresso– presupposto che la Corte stessa è il “giudice naturale” dell’analisi e valutazione dei costi e delle spese dell’Amministrazione, e dunque anche di quelle occorrenti per il ripristino dell’immagine pubblica (ex art. 25 Cost.).
14.7.6) – Le considerazioni finora esposte, pertanto, inducono a ritenere infondato l’appello anche per ciò che attiene al danno all’ immagine, quale danno “esistenziale” che comporta una spesa necessaria al ripristino dell’immagina stessa e che si realizza con la perdita di tale bene. E ciò nonostante il sostanziale superamento della categoria giuridico-concettuale del “danno evento”, secondo i principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione con la recente sentenza n°26972/2008 del 24/6-11/11/2008, resa dopo il deposito (18/1/2008) dell’appello all’esame.
15) – Con tale sentenza, la Suprema Corte ha proseguito l’ opera di ricostruzione ermeneutica del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cc, avviato con le c.d. sentenze gemelle della Sezione III^ Civ. nn. 8827-8828/2003, secondo una concezione unitaria del danno non patrimoniale stesso, da contrapporre al danno patrimoniale, ex art. 2043 cc.
Il sistema bipolare delineato con le sentenze gemelle, come noto, è stato positivamente valutato dalla Corte costituzionale (v. sent. n°233/2003), in quanto ispirato ad “una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059, tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale, derivante dai valori inerenti la persona e, dunque, sia il danno morale soggettivo, sia il danno biologico e sia il danno esistenziale” .
15.1) – Ebbene, la sent. n°26972/2008 ha proseguito tale opera di ricostruzione unitaria del danno non patrimoniale ed ha negato –per quel che qui rileva – carattere autonomo al danno esistenziale (v. paragrafo 3.13 della sentenza stessa), con la precisazione che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno” (v. paragrafo 4.8 della ripetuta sentenza).
15.2) – Non solo, ma sotto altro ed ancor più rilevante profilo, ha anche “disatteso la tesi del danno evento, ….. (quale) enunciata dalla Corte cost. con la sent. n°184/1986”, precisando come la stessa fosse stata “superata (dalla Corte costituzionale medesima) con la successiva sent. n°372/1994” (v. paragrafo 4.10 della sentenza n°2672/2008).
15.3) – Il Collegio, nel sottolineare che i principi affermati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sono stati elaborati per aspetti concernenti il danno non patrimoniale a privati, ritiene che gli stessi non possano essere automaticamente applicati al danno all’immagine della P.A., quale danno patrimoniale in senso stretto, da responsabilità contrattuale, ad una istituzione pubblica, ex precedenti paragrafi 14.3) e 14.4).
Da questo punto di vista, sebbene la ripetuta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione menzioni nel suo ambito anche il “danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione (e) all’ immagine” (v. paragrafo 2.7 in fine), non può per ciò stesso ritenersi che il danno all’immagine della P.A. abbia perso le connotazioni sue proprie, quale danno patrimoniale autonomo da altri danni erariali con i quali può anche concorrere, come solitamente avviene per il danno da disservizio e/o da tangente (v., quanto a quest’ultimo, Cass. SS. UU. n°3970/1993).
E ciò tanto più ora che è dato registrare anche un riconoscimento normativo del danno in discorso, successivo alla più volte menzionata sent. n°26792/2008.
L’art. 7 della l. n°15 del 4/3/2009, infatti, nel dettare “principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”, affida al Governo il compito di “prevedere (anche) l’obbligo del risarcimento del …. danno all’immagine subito dall’Amministrazione” (v. lettera e del precitato art. 7).
15.4) – La verità è che, come opportunamente evidenziato dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con la seconda delle pronunce che ha riconosciuto la giurisdizione di questa Corte sul danno all’immagine della P.A., “la nozione di danno all’immagine è insorta con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica”, così che la sua estensione “alla persona giuridica (e vieppiù alla persona giuridica pubblica) non può non tenere conto della diversità ontologica di quest’ultima” (cfr. Cass. SS. UU. n°744/1999).
Da questo punto di vista, è evidente che, nella ricostruzione giurisprudenziale del danno all’immagine operata da questa Corte, quale “danno esistenziale” e quale “danno evento”, il contenuto del danno stesso è alquanto diverso dalla omologa figura del danno all’immagine a privati, esprimendo il primo un danno che attiene ai beni-valori essenziali dell’agire amministrativo e, in questo senso, all’esistenza stessa della P.A. (v. precedente paragrafo 14.5), ed il secondo ad una spesa intrinsecamente presente nel danno in parola (v. precedente paragrafo 15.6), comunque conseguente – si badi – alla perdita dell’immagine.
E’, pertanto, evidente che anche per il danno all’immagine della P.A., come per l’omologa figura di diritto comune, il termine “danno esistenziale” e quello di “danno evento” hanno soddisfatto più che altro esigenze semantiche e descrittive, come chiarito anche dalle prime pronunce delle Sezioni territoriali di questa Corte (v. Sez. Giur. Piemonte n°3/2009), laddove nella sua concreta essenza patrimoniale il danno stesso meglio si sarebbe potuto indicare come “danno da perdita di immagine pubblica”, dal quale consegue sempre una spesa necessaria al suo ripristino. E ciò a sottolineare che non basta la mera condotta lesiva dell’immagine, come si dirà fra poco a proposito del superamento della c.d. soglia minima, e men che meno la semplice condotta illecita contro il cittadino, ma occorre una vera e propria perdita di immagine.
15.5) – Di tanto mette conto la stessa sent. n°10-QM72003 delle Sezioni Riunite di questa Corte che, con specifico riferimento alla “prova” del danno all’immagine, si è intrattenuta sulla “evoluzione della giurisprudenza costituzionale che, nel passaggio dalla pronuncia n°184/1986 a quella n°372 del 1994, ha marcato la differenza proprio tra prova del danno e prova della sua quantificazione” (v. paragrafo 16 della predetta sentenza delle SS.RR.).
In pratica, le Sezioni Riunite, pur non giungendo alla conclusioni alle quali sono ora prevenute le SS.UU. della Cassazione con la sent. n°26972/2008, sul superamento della “tesi che identifica il danno con l’evento dannoso” (recte: con la condotta dannosa), comunque riconosce alla sent. n°372 della Corte Costituzionale la funzione di “porre un freno, ….. dovendo l’attore commisurare l’alea del giudizio, specie sotto il profilo probatorio, al possibile risarcimento ed al suo ammontare” (v. paragrafo 16 della sent. n°10-QM/2003). Coerentemente, poi, la sent. n°10-QM/2003 si sofferma anche sul sistema probatorio del danno da perdita di pubblica e sulle forme concrete di prova, ammettendo anche “presunzioni” e forme di prova indiziaria (v. paragrafi 17-20).
Trattasi, è bene evidenziarlo, di un sistema probatorio non dissimile da quello indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sent. 26972/2008, pur dopo l’abbandono della figura del danno evento, laddove la sentenza stessa precisa che “il giudice potrà …… porre a fondamento della sua decisione (anche) gli altri elementi utili acquisiti al processo, (quali) documenti, testimonianze (ed) avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni”, ….. mentre “il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto” (v. ancora paragrafo 4.10 della sent. n°26972/2008).
15.6) – Analogamente, per ciò che attiene al verificarsi in concreto del danno, il sistema delineato dalle SS.UU. della Cassazione, che ormai si ispira esclusivamente al danno conseguenza, richiede il superamento della “soglia minima del pregiudizio”, nel senso che la “lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività” (v. paragrafo 3.11 della sent. n°26972/2008).
A sottolineare –anche da questo punto di vista – la diversità essenzialmente terminologica del danno evento, al quale è stato storicamente ricondotto il danno all’immagine della P.A. (recte: il danno da perdita di immagine della P.A.), rispetto al danno conseguenza, si ricorda che anche per il cennato danno da perdita di immagine pubblica, la giurisprudenza più attenta ha richiesto il superamento della cennata “soglia minima” (v., tra le tante, Sez.I^ Centr. App. n°78/2003).
16) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l’appello in epigrafe deve essere respinto, con conseguente, integrale conferma della sentenza impugnata con l’appello stesso e con condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
RESPINGE
l’appello in epigrafe, proposto dal prof. Fabio xxx, conferma la sentenza impugnata e condanna il predetto alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 175,43 (diconsi euro centosettantantacinque/43centesimi)
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18/3/2009.
Il Presidente
F.to Gaetano Pellegrino
Il Consigliere Estensore
F.to Fulvio Maria Longavita
Depositata in Segreteria il 9 aprile 2009
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott. Maurizio Arlacchi