firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.
(in Suppl ordinario alla G. U. 19 giugno 1976, n. 160)
Testo ufficiale italiano stabilito in virtù dell’art. 20.2.
Le Parti Contraenti,
animate dal desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranità ed eguaglianza, desiderose, per incoraggiare l’attività creativa, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, desiderose di ammodernare e rendere più funzionale l’amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l’autonomia di ciascuna di queste Unioni,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Istituzione dell’organizzazione.
Con la presente Convenzione è istituita l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
Art. 2
Definizioni.
Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per:
i) “Organizzazione”, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);
ii) “Ufficio internazionale”, l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
iii) “Convenzione di Parigi”, la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;
iv) “Convenzione di Berna”, la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti;
v) “Unione di Parigi”, l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi;
vi) “Unione di Berna”, l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna;
vii) “Unioni”, l’Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l’Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione giusta l’articolo 4 iii);
viii) “proprietà intellettuale”, i diritti relativi:
alle opere letterarie, artistiche e scientifiche,
alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione,
alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana,
alle scoperte scientifiche,
ai disegni e modelli industriali,
ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale;
e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.
Art. 3
Scopo dell’Organizzazione.
L’Organizzazione si propone:
i) di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale,
ii) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.
Art. 4
Funzioni.
Al fine di conseguire lo scopo definito nell’art. 3, l’Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione:
i) si adopera a promuovere l’adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo;
ii) cura i servizi amministrativi dell’Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell’Unione di Berna;
iii) può accettare di assumere l’amministrazione relativa all’attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione;
iv) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale;
v) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un’assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprietà intellettuale;
vi) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati;
vii) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime;
viii) prende ogni altro opportuno provvedimento.
Art. 5
Membri.
1. Può diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell’art. 2, vii).
2. Può parimenti diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purché:
i) sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oppure
ii) sia invitato dall’Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.
Art. 6
Assemblea generale.
1. a) È istituita un’Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.
b) Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
2. L’Assemblea generale:
i) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento;
ii) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l’Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive;
iv) adotta il bilancio preventivo triennale delle spese comuni alle Unioni;
v) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’articolo 4, iii);
vi) adotta il regolamento finanziario dell’Organizzazione;
vii) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite;
viii) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell’art. 5.2 ii);
ix) decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
x) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
3. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell’Assemblea generale.
b) La metà degli Stati membri dell’Assemblea generale costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell’Assemblea generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell’Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f) , l’Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L’accettazione delle disposizioni per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’art. 4,
iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
f) L’approvazione di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi.
g) La nomina del Direttore generale (alinea 2, i) , l’approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali (alinea 2, v) e il trasferimento della sede (art. 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell’Assemblea generale, bensì anche nell’Assemblea dell’Unione di Parigi e nell’Assemblea dell’Unione di Berna.
h) L’astensione non è considerata voto.
i) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4. a) L’Assemblea generale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria; essa è convocata dal Direttore generale.
b) L’Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d’un quarto degli Stati membri dell’Assemblea generale.
c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell’Organizzazione. 5. Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea generale come osservatori.
6. L’Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 7
Conferenza.
1. a) È istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.
b) Il Governo di ogni Stato è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
2. La Conferenza:
i) discute le questioni di interesse generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l’autonomia delle Unioni;
ii) adotta il bilancio preventivo triennale della Conferenza;
iii) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma triennale d’assistenza tecnico giuridica;
iv) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell’art. 17;
v) decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
vi) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione.
3. a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza.
b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum.
c) Riservate le disposizioni dell’art. 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
d) L’ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d’intervenire.
e) L’astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4. a) La Conferenza è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale.
b) La Conferenza è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generalea richiesta della maggioranza degli Stati membri.
5. La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 8
Comitato di coordinamento.
1. a) È istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri del Comitato esecutivo della Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna o di entrambi.
Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea che l’ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto.
b) Il Governo di ogni Stato membro del Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Allorché il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d’influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni.
d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
2. Se le altre Unioni amministrate dall’Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento.
3. Il Comitato di coordinamento:
i) dà parere agli organi delle Unioni, all’Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d’interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all’Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni;
ii) prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea generale;
iii) prepara il progetto d’ordine del giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza;
iv) si pronuncia, in base al preventivo triennale delle spese comuni delle Unioni e al preventivo triennale della Conferenza, come pure in base al programma triennale d’assistenza tecnico giuridica, sui preventivi e i programmi annuali corrispondenti;
v) allo scadere delle funzioni del Direttore generale, o qualora l’ufficio divenga vacante, propone un candidato all’Assemblea generale; se l’Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l’Assemblea abbia nominato un candidato;
vi) qualora l’ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l’altra dell’Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l’entrata in funzione del nuovo Direttore generale;
vii) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.
4. a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria; esso è convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell’Organizzazione.
b) Il Comitato di coordinamento è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
5. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell’alinea 1, a), dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento.
b) La metà dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum.
c) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
6. a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi.
L’astensione non è considerata voto.
b) Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può, immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna, il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare.
Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è
ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.
7. Ogni Stato membro dell’Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere rappresentato alle riunioni di quest’ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto.
8. Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 9
Ufficio internazionale.
1. L’Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell’Organizzazione.
2. L’Ufficio internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vice direttori generali.
3. Il Direttore generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata del primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall’Assemblea generale.
4. a) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Organizzazione.
b) Egli rappresenta l’Organizzazione.
c) Egli rende conto all’Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell’Organizzazione.
5. Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche di attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell’Organizzazione.
6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
7. Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell’Ufficio internazionale. Egli nomina i Vice direttori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d’impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d’impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
8. Le funzioni del Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali.
Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti.
Art. 10
Sede.
1. La sede dell’Organizzazione è stabilita a Ginevra.
2. Il suo trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell’art. 6.3, d) e g).
Art. 11
Finanze.
1. L’Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza.
2. a) Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti più Unioni.
b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
i) i contributi delle Unioni, restando inteso che l’ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall’Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell’interesse di detta Unione;
ii) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per i servigi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico giuridica;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell’alinea 3, b) iv);
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell’Organizzazione.
3. a) Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d’assistenza tecnico giuridica.
b) Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
i) i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;
ii) le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l’ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio;
iii) le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico giuridica;
iv) I doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).
4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
b) Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell’art. 14.1, indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni
ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
c) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi ai bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di unità dell’insieme degli Stati.
d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
e) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5. Lo Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Organizzazione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi.
Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
6. L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento.
7. L’Organizzazione può, con l’approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche.
8. a) L’Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l’aumento.
b) L’ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea.
c) L’ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento.
9. a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta di un particolare accordo tra questo Stato e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d’un seggio in seno al Comitato di coordinamento.
b) Lo Stato contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
10. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea generale.
Art. 12
Capacità giuridica; privilegi e immunità.
1. L’Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.
2. L’Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione Svizzera, e successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita.
3. L’Organizzazione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.
4. Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell’Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2 e 3.
Art. 13
Relazioni con altre organizzazioni.
1. L’Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative.
Qualsiasi accordo generale, con esso stipulato a tale scopo, è concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.
2. L’Organizzazione può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni.
Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.
Art. 14
Modalità di accessione alla Convenzione.
1. Gli Stati contemplati nell’art. 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell’Organizzazione mediante:
i) la loro firma senza riserva di ratifica, o ii) la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o iii) il deposito d’uno strumento d’adesione.
2. Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già acceduto, mediante ratifica o adesione, sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’art. 20.1, b) i) di detto Atto, sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’art. 28.1, b) i) di detto Atto.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Art. 15
Entrata in vigore della Convenzione.
1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell’Unione di Parigi e sette Stati membri dell’Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell’art. 14.1, restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell’art. 14.1.
2. Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell’art. 14.1.
Art. 16
Riserve.
Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.
Art. 17
Modificazioni.
1. Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della Conferenza.
2. Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d’influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione già accettate dall’Assemblea dell’Unione di Parigi e dall’Assemblea dell’Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni.
3. Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell’Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell’alinea 2, al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell’Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 18
Denuncia.
1. Ogni Stato membro può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale.
2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.
Art. 19
Notificazioni.
Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri:
i) la data d’entrata in vigore della Convenzione;
ii) le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione;
iii) le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore;
iv) le denunce della presente Convenzione.
Art. 20
Disposizioni protocollari.
1. a) La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è depositata presso il Governo della Svezia.
b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.
2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.
3. Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato dalla Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.
4. Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 21
Clausole transitorie.
1. Fino all’entrata in funzione di primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o al loro Direttore.
2. a) Gli stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell’Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo.
b) Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto né all’Assemblea generale né alla Conferenza né al Comitato di coordinamento.
c) Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto.
3. a) Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l’Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore.
b) Durante il periodo transitorio previsto nel comma a) , il personale in funzione presso i suddetti Uffici all’entrata in vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso l’Ufficio internazionale.
4. a) Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Parigi saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
b) Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Berna saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Stoccolma il 14 luglio 1967.