Gli articoli del codice civile italiano che regolano il diritto d’autore
R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice Civile
(Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942)
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO I
DEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL’INGEGNO LETTERARIE E ARTISTICHE
Art. 2575
Oggetto del diritto. – Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576
Acquisto del diritto. – Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577
Contenuto del diritto. – L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578
Progetti di lavori. – All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579
Interpreti ed esecutori. – Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale loro retribuzione spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Art. 2580
Soggetti del diritto. – Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa, nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
[L’autore che ha compiuto i sedici anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.]
Art. 2581
Trasferimento dei diritti di utilizzazione. – I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582
Ritiro dell’opera dal commercio. – L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583
Leggi speciali. – L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.