Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Allegato A: Delibera n. 60/09/CSP
ALLEGATO A
alla delibera n. 60/09/CSP del 22 aprile 2009
Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:
a) “Testo Unico”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
b) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) , del Testo Unico;
d) “operatore radiotelevisivo”: la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all’articolo 45, comma 1, del Testo Unico, le emittenti televisive di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del Testo Unico e i fornitori di contenuti televisivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Testo unico ;
e) “attività di produzione audiovisiva”: tutte le attività svolte dai produttori indipendenti di produzione, coproduzione anche con operatori radiotelevisivi, sviluppo e realizzazione di opere audiovisive;
f) “attività di autoproduzione”: tutte le attività di realizzazione di opere audiovisive svolte dall’operatore radiotelevisivo in proprio o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro operatore radiotelevisivo;
g) “opere cinematografiche”: le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opere dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
h) “format”: l’opera dell’ingegno depositata presso la S.I.A.E. a norma della rispettiva regolamentazione avente struttura originale ed esplicativa di una produzione audiovisiva e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere riprodotta in un programma radiotelevisivo, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli;
i) “diritti originari”: i diritti relativi alla prima trasmissione televisiva in Italia della produzione audiovisiva da parte dell’operatore radiotelevisivo interessato indipendentemente dalle piattaforme/modalità trasmissive utilizzate fatta eccezione per la trasmissione in simulcast;
g)”diritti derivati”: i diritti diversi da quelli indicati alla lettera i, nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all’estero;
l) “utilizzazione radiotelevisiva”: l’effettiva messa in onda della produzione audiovisiva da parte dell’operatore radiotelevisivo;
m) “diritto residuale”: il diritto spettante ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva;
Articolo 2
Produzione audiovisiva
1. Per produzione audiovisiva si intendono:
a. le opere cinematografiche ;
b. le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);
c. gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da format di cui all’articolo 1, lett. h);
d. i cartoni animati;
e. i documentari.
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive coprodotte dall’operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest’ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 15% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o all’8% del costo complessivo della fase di realizzazione.
3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dall’operatore radiotelevisivo prima dell’opera finita, entro limiti concordati.
4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dall’operatore radiotelevisivo ad opera finita.
5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un operatore radiotelevisivo si intendono le opere audiovisive, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente secondo le attività minime di cui all’articolo 3, comma 7,), n. 3, lettera c).
Articolo 3
Criteri
1. Per le produzioni di cui all’articolo 2, realizzate mediante apposita organizzazione d’impresa, la limitazione temporale di cui all’articolo 44, comma 4, del Testo Unico, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore, è fissata nel termine massimo di:
a) cinque anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo;
b) sette anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo;
c) tre anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo;
2. Ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il termine temporale previsto dall’articolo 3, comma 1, del regolamento approvato con la delibera n. 185/03/CONS, che vale come termine temporale massimo salvo che le parti non stabiliscano un termine inferiore.
3. Qualora uno o più diritti acquisiti dall’operatore radiotelevisivo non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto, le quote di diritti residuali relative ai diritti non utilizzati vengono trasferite al produttore indipendente, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.
4. Le negoziazioni tra operatori radiotelevisivi e produttori indipendenti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive di cui all’articolo 2 del presente regolamento devono svolgersi in tempi ragionevoli e in maniera equa e non discriminatoria. La cessione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, per ogni singola piattaforma trasmissiva, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
5. Le quote di diritti residuali vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento, secondo le previsioni del codice di condotta adottato da ciascun operatore radiotelevisivo ai sensi dei successivi commi. Per le produzioni di cui all’art. 2, comma 5, del presente regolamento, al produttore sono attribuite quote di diritti residuali al ricorrere dello svolgimento delle attività minime di cui al successivo comma 7, n. 3, lettera c), secondo le previsioni del medesimo codice di condotta .
6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ciascun operatore radiotelevisivo predispone un codice di condotta volto a disciplinare i rapporti con i produttori, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al comma 7, al fine di garantire negoziazioni eque e trasparenti e distinte per singolo diritto.
7. Il codice di condotta di cui al comma 6, nell’accordare la preferenza al ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, deve prevedere che l’operatore radiotelevisivo adotti ed applichi nei rapporti con i produttori indipendenti regole di condotta minime secondo i criteri di seguito indicati:
1) condurre negoziazioni distinte per ogni diritto ulteriore rispetto a quello originario, anche alla luce dell’effettivo valore commerciale della produzione ;
2) prevedere l’indicazione del nome del produttore e dell’opera di origine nei casi di utilizzo televisivo, da parte dell’emittente, di parti di opere audiovisive di produttori terzi;
3) prevedere criteri per la valutazione della partecipazione del produttore alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle opere, ai fini della definizione delle quote di diritti residuali che spettano al produttore stesso ai sensi del precedente comma 5. Tali criteri devono:
a) con riferimento alle opere di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, tenere conto anche del rischio di impresa sopportato dal produttore;
b) con riferimento alle opere di cui all’articolo 2, comma 4, assegnare ai produttori la totalità dei diritti residuali;
c) con riferimento alle opere audiovisive di cui all’articolo 2, comma 5, prevedere le attività minime del produttore indipendente, connotanti il contributo di ingegno, di creazione e di sviluppo dell’opera, al ricorrere delle quali il medesimo produttore ha diritto all’attribuzione di una quota di diritti residuali. Tra le attività minime devono rientrare:
i) la scelta di un “soggetto” e l’acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera audiovisiva ;
ii) l’affidamento dell’incarico di elaborazione della sceneggiatura;
iii) l’effettuazione dei sopralluoghi per l’individuazione dei luoghi di ripresa dell’opera audiovisiva ;
iv) l’individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l’acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
v) l’elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell’opera audiovisiva;
vi) la partecipazione in misura non inferiore al 5% del costo complessivo della fase di sviluppo ;
4) non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione o l’acquisizione dei diritti all’accettazione, da parte dei produttori indipendenti, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli e non proporzionati, fatta salva la competenza in materia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente;
5) osservare i principi di riservatezza e non divulgazione dei contenuti dei progetti che sono proposti all’operatore radiotelevisivo;
6) informare tempestivamente i produttori indipendenti dell’avvenuta ricezione dei progetti;
7) restituire tempestivamente il materiale relativo ai progetti rifiutati.
8. Il codice di condotta di cui al comma 6, prima della sua adozione da parte dell’operatore radiotelevisivo, è trasmesso all’Autorità per la verifica del rispetto dei principi di cui al presente regolamento e dei criteri di cui al precedente comma 7. L’Autorità, ai fini della sua approvazione, può richiedere eventuali modifiche previo contraddittorio.
Articolo 4
Vigilanza e sanzioni
1. L’Autorità vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del codice di condotta come approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 8 e, in caso di violazione, applica le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e, ricorrendone gli estremi, dall’articolo 51, comma 3, lettera b), del Testo Unico.