10. Le licenze S.I.A.E.
La S.I.A.E. mette a disposizione tutte le informazioni relative alle licenze per l’utilizzazione del repertorio musicale da essa rappresentato al seguente indirizzo Internet: http://www.siae.it/UtilizzaOpere.-asp?click_level=0600.0300.0500&link_page=Musica_Utilizzatori_main.htm&level=0600.0300.0500.
10.1 Emittenza radiotelevisiva
Per regolamentare i rapporti con le imprese radiotelevisive pubbliche e private la Sezione Musica della SIAE dispone di condizioni generali di licenza distinte per emittenti radiofoniche e per emittenti televisive. Condizioni differenziate di licenza sono inoltre previste in base al carattere nazionale o locale dell’emittente.
Condizioni integrative particolari sono inoltre previste per:
- emittenti televisive satellitari in chiaro;
- emittenti radiofoniche e televisive satellitari codificate;
- emittenti radiofoniche e televisive, con palinsesti dedicati esclusivamente a circuiti commerciali.
Le licenze rilasciate alle emittenti radiotelevisive nazionali riguardano non soltanto il repertorio musicale ma anche gli altri repertori amministrati dalla S.I.A.E.: lirica e balletto, arti figurative, opere drammatiche e letterarie.
Le licenze includono anche l’autorizzazione ad effettuare registrazioni delle opere, solo per la diffusione radiotelevisiva.
Non sono invece incluse nella Licenza le utilizzazioni delle opere musicali in spot pubblicitari e i diritti di sincronizzazione di opere musicali nelle colonne sonore di opere cinematografiche o assimilate.
Per ottenere la licenza d’uso, l’emittente deve versare alla SIAE un compenso in percentuale sugli introiti lordi connessi all’attività di diffusione.
Le aliquote del compenso per l’utilizzo del repertorio tutelato dalla Sezione Musica, riportate nelle Tabelle allegate alle Condizioni di Licenza, sono in rapporto al tipo di programmazione dell’emittente (palinsesto) e quindi secondo le modalità di utilizzazione delle opere all’interno dei programmi.
Le licenze vengono rilasciate presso le Sedi territoriali della SIAE per le emittenti radiofoniche o televisive locali, mentre per l’emittenza nazionale è necessario prendere contatti direttamente con la Direzione Generale della Società, Sezione Musica Emittenza Radiotelevisiva.
10.2 Esecuzioni pubbliche
Le pubbliche esecuzioni di opere musicali protette sono soggette al diritto d’autore, sia che esse vengano effettuate dietro pagamento da parte del pubblico che gratuitamente (art. 15 della Legge 633/1941).
Le pubbliche esecuzioni che avvengano nell’ambito della famiglia, del convitto, della scuola e dell’istituto di ricovero, se non sono a scopo di lucro, sono considerate effettuate privatamente.
Per il trattamento tariffario vi sono tre grandi categorie di pubbliche esecuzioni:
A) Spettacoli
Negli spettacoli il pubblico ha un ruolo sostanzialmente passivo e la musica è elemento protagonista o essenziale dell’evento.
Rientrano in questa categoria i concerti, i festival e le rassegne musicali, le esecuzioni di bande, di cori, gli spettacoli teatrali, di balletto, gli spettacoli circensi e le proiezioni cinematografiche.
La tariffa applicata per diritto d’autore è, in genere, il 10% sugli introiti conseguiti dall’organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi dalla pubblicità, dagli sponsor e dalle contribuzioni, se collegati all’evento.
Se la musica è un elemento complementare allo spettacolo (ad es. in rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche) l’aliquota è sensibilmente inferiore (per esempio il 3,33% per le rappresentazioni teatrali e il 2,10% per le proiezioni cinematografiche).
In caso l’organizzatore non abbia introiti di alcun genere, e quindi lo spettacolo sia effettivamente gratuito, vengono applicati compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del luogo di spettacolo o dell’affluenza del pubblico.
B) Intrattenimenti
Negli intrattenimenti il pubblico ha un ruolo di partecipazione e la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio. Tipici esempi di intrattenimenti sono: il ballo, in discoteca o nei dancing; il “piano bar” o la musica eseguita nei pub.
La tariffa applicata è, in genere, analoga a quella degli spettacoli (aliquota 10%) e tra gli introiti si tiene conto delle consumazioni.
L’organizzatore dello spettacolo o dell’intrattenimento è anche responsabile della consegna alla SIAE del Programma Musicale, documento in cui viene riportata la distinta dei brani eseguiti nel corso dell’evento.
C) Musica d’ambiente
Si tratta della diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.. In questi casi la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico.
La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: categoria del Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi commerciali, ecc.).
L’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, così come l’esercente che intenda attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, deve rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il Permesso Spettacoli e intrattenimenti o per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente.
Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE.
10.3 Discografia, video e supporti multimediali
Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso dovuto per diritto d’autore per la registrazione delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste attività sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell’autore (articoli 13 e 61 della legge n. 633/1941).
Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo se muniti dell’apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico di supporti che ne siano privi, dà luogo a sanzioni penali.
Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso dovuto per diritto d’autore per la registrazione delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste attività sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell’autore (articoli 13 e 61 della legge n. 633/1941).
Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo se muniti dell’apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico di supporti che ne siano privi, dà luogo a sanzioni penali.
La SIAE provvederà, terminata l’istruttoria della richiesta, a rilasciare al Produttore il modulo di licenza DRM4 in caso di supporti audio ed il modulo DRV4 in caso di supporti video e/o multimediali.
Sui moduli vengono riportati:
- i dati identificativi del supporto forniti dal produttore (titolo, numero di catalogo, marchio, tipo supporto, prezzo, destinazione commerciale)
- a fianco di ciascun titolo utilizzato sul supporto:
- in caso di supporti audio: il genere di repertorio di cui si tratta (M musica, O opere letterarie, D opere drammatiche-operette, L opere liriche);
- in caso di supporti video: il tipo di utilizzazione (Film circuito cinematografico, Videogiochi, Homevideo, Musiche primo piano, sottofondo, Telefilm, Videoclip, Commedie musicali, Opere di prosa e televisive, Opere liriche e coreografiche, Opere letterarie); il riferimento del titolo utilizzato (S.I.A.E. opera amministrata dalla SIAE, P.D. opera di pubblico dominio, N.A. opera non amministrata dalla SIAE, P.A.S. opera i cui aventi diritto sono al momento sconosciuti dalla SIAE); per i soli film destinati alla circolazione nelle sale cinematografiche viene riportata anche la nazionalità di origine della pellicola, l’anno di produzione, ed il numero di Nulla Osta rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; il totale del compenso dovuto per diritti d’autore per ciascun genere di repertorio (musicale, drammatico, letterario ecc.) e comunque limitatamente ai titoli con referenza S.I.A.E.
La licenza rilasciata riguarda esclusivamente i diritti d’autore relativi alla registrazione, riproduzione e distribuzione degli esemplari delle sole opere amministrate dalla SIAE.
La licenza non riguarda i diritti connessi al diritto d’autore, come quelli che spettano al produttore originale, proprietario della registrazione master, o agli artisti interpreti ed esecutori, né riguarda eventuali diritti di sincronizzazione (abbinamento suono/immagini).
La licenza S.I.A.E. e l’applicazione del contrassegno non sanano eventuali illeciti nei confronti di questi aventi diritto; se, nel corso dell’istruttoria, questi illeciti vengono rilevati dalla S.I.A.E., il rilascio della licenza relativa ai diritti d’autore e l’applicazione del contrassegno possono essere rifiutati
Il compenso per diritti d’autore è stabilito, in base agli accordi con le associazioni internazionali (IFPI) e nazionali (FIMI, AFI) dei produttori Fonografici, in una percentuale del prezzo di vendita del supporto praticato dal grossista al dettagliante. È attualmente del 9.009 %, al netto delle deduzioni, salvi i minimi di compenso indicati nella tabella percentuali e minimi di compenso audio.
Nel caso di supporti con prezzo di vendita al pubblico imposto o suggerito dal produttore, il compenso è del 7,4 % sul prezzo, al netto delle deduzioni, e salvi i minimi di compenso in vigore.
Per i supporti destinati alla distribuzione gratuita, che recano la dicitura “prodotto omaggio – vietata la vendita”, si applicano i minimi di compenso in vigore per ciascun formato.
Supporti video
Il compenso per diritto d’autore, concordato con l’Unione Italiana Editoria Audiovisiva (Univideo) è in percentuale sul prezzo di vendita del supporto praticato dal grossista al dettagliante, o sul prezzo di vendita al pubblico imposto o suggerito. Varia a seconda del tipo di utilizzazione del repertorio tutelato e salvi i minimi di compenso indicati nella Tabella percentuali e minimi di compenso video.
Per i supporti videografici che contengono opere cinematografiche e destinati al noleggio, il compenso per diritti di noleggio è temporaneamente versato dal Produttore insieme a quello per diritti di riproduzione e distribuzione. È stabilito a forfait in € 1,24 (Lit. 2.400) per ciascun esemplare di supporto videografico che contenga un’opera cinematografica che non sia di origine statunitense.
Supporti multimediali
In questa categoria rientrano tutti i supporti digitali di qualsiasi tipo e formato aventi contenuto esclusivamente o prevalentemente multimediale.
Ai fini del calcolo del compenso per i diritti d’autore, limitatamente al solo repertorio musicale della SIAE, i supporti multimediali sono stati raggruppati in due categorie principali: supporti con contenuto prevalentemente musicale e supporti con contenuto prevalentemente non musicale (questi ultimi, a loro volta, sono stati suddivisi in didattico-divulgativi per l’uso privato, videogiochi e didattico-divulgativi per uso aziendale o istituzionale).
Supporti multimediali con contenuto prevalentemente musicale: i parametri tariffari (percentuale, base di compenso, abbattimenti, minimi di compenso, ecc.) sono in tutto analoghi a quelli previsti per i supporti audio (vedi tabella compensi per supporti multimediali).
Supporti multimediali con contenuto prevalentemente non musicale: è stato definito un compenso fisso (flat fee) per minuto di musica resa (playing time), svincolato dal prezzo di vendita del supporto, normalmente adottato come base di calcolo del compenso nel campo della riproduzione fonovideografica. Fanno eccezione al compenso fisso i supporti contenenti videogiochi, per i quali il compenso è determinato percentualmente sul prezzo di vendita dei supporti stessi (vedi tabella compensi per supporti multimediali).
Supporti in abbinamento a pubblicazioni periodiche collezionabili
Nel caso di supporti audio video e digitali abbinati a pubblicazioni periodiche la base di calcolo del compenso è il prezzo di copertina della confezione, ridotto percentualmente in funzione del numero delle pagine e della pubblicità contenute nella pubblicazione. Le percentuali di abbattimento sono riportate nelle tabelle percentuali e minimi di compenso relative a ciascuna tipologia di supporto.
Licenze speciali
Nel caso di produzioni destinate alla distribuzione gratuita in abbinamento a prodotti commerciali è prevista una speciale licenza Premium con riduzioni di compensi, per ciascuna opera utilizzata, proporzionate alla tiratura del prodotto. Le condizioni Premium sono comunque applicabili per produzioni a tirature non inferiori alle 30.000 copie per numero di catalogo, che utilizzino esclusivamente opere già riprodotte su supporto messo in circolazione da almeno dodici mesi, oppure opere create appositamente per l’iniziativa. Queste licenze debbono essere richieste direttamente agli Uffici della Direzione Generale – Sezione Musica Mercato Fonovideografico.
Altri repertori
Le condizioni e le modalità di licenza per il repertorio musicale si applicano anche nel caso di produzioni audio o video che utilizzino altri tipi di opere protette e amministrate dalla SIAE, come le opere letterarie, drammatiche e drammatico-musicali.
Per le sole produzioni videografiche, i compensi sono differenziati rispetto al repertorio musicale, come indicato nella tabella percentuali e minimi di compenso video.
10.4 Web
LA SIAE è stata una delle prime società d’autori ad elaborare una licenza che consentisse di utilizzare legalmente sulla rete la musica tutelata: infatti dal 1999 ha iniziato a rilasciare licenze il cui contenuto è stato adeguato nel corso degli anni, sia sotto l’aspetto normativo che sotto l’aspetto economico, alle mutevoli esigenze del settore.
Diritti concessi
Attraverso la Licenza la SIAE autorizza il titolare del sito web a:
- riprodurre tramite caricamento dei file all’interno d’una banca dati (uploading) le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE;
- diffondere queste opere attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione. In pratica, si tratta della diffusione e dell’ascolto on line (streaming);
- mettere a disposizione del pubblico le stesse opere, che possono essere scaricate sulla memoria dei computer (downloading).
Chi deve sottoscrivere la licenza
I titolari (sia persone fisiche che società) di siti web in cui sono presenti, da sole od unitamente ad altri contenuti, opere musicali tutelate dalla SIAE, devono sottoscrivere la licenza per il loro utilizzo.
Per “opere tutelate” si intendono non solo quelle degli associati alla SIAE, ma anche quelle degli autori stranieri tutelati dalla SIAE, in base ad accordi di reciprocità conclusi con le altre Società d’autori.
Come vengono corrisposti i diritti
I compensi vengono corrisposti in misura percentuale sugli introiti del sito web, con riferimento a:
incassi per pubblicità e per sponsorizzazioni;
incassi di qualsiasi natura percepiti dal titolare del sito, con riferimento alla utilizzazione dei file musicali.
Tariffe
Streaming e download gratuito: è definita un’aliquota del 7%. degli introiti di bilancio riferibili all’utilizzazione della musica.
Sono previsti dei compensi minimi mensili differenziati in base alle tipologie degli utilizzatori e all’uso del repertorio.
Per il download a pagamento l’aliquota è del 12% del prezzo pagato dall’utente, con un compenso minimo di 10 centesimi di Euro. Fino al 31 dicembre 2005, sarà applicata una deduzione temporanea alla tariffa, ed il compenso è quindi fissato nell’aliquota del 8% del prezzo pagato dall’utente finale al netto dell’Iva, con un minimo unitario di 0,07 centesimi (+Iva) a transazione.
Per iniziare tale attività è prevista una cauzione a carico del licenziatario come forma di garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il titolare del sito si obbliga a consentire alla SIAE la possibilità di controllare tutte le operazioni che sono oggetto della licenza nei limiti della legge sulla tutela della privacy (controlli contabili, accesso ai file relativi alle programmazioni, controllo dei movimenti avvenuti per lo scaricamento dei file musicali).
Il titolare del sito è tenuto a fornire trimestralmente all’ente rapporti analitici (report) con indicazione dei titoli delle opere, il codice IWC (solo se disponibile), i compositori e gli autori delle opere, con i dati riguardanti gli ascolti o il numero di “contatti” (per servizi di streaming) o transazioni (per servizi di downloading).
Non sono infine compresi nella licenza i diritti spettanti:
- ai produttori fonografici per l’utilizzazione dei supporti;
- agli artisti interpreti ed esecutori;
- ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
- agli editori e agli autori musicali per la sincronizzazione, l’utilizzazione pubblicitaria e per la riproduzione degli spartiti e dei testi delle opere stesse.
I titolari dei siti devono richiedere a tutti questi soggetti le necessarie preventive autorizzazioni.
10.5 Telefonia mobile
Attraverso la Licenza per suonerie la SIAE autorizza il responsabile del servizio a:
- Registrare e adattare tecnicamente ai fini dell’uso specifico come suonerie per telefonia mobile opere o frammenti di opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla SIAE;
- Inserire all’interno di una banca dati i file contenenti le opere ed i frammenti di cui sopra (c.d. uploading);
- Comunicare al pubblico tali opere e frammenti attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, consentendo l’accesso alle opere o ai frammenti stessi dal luogo e nel momento scelti individualmente dagli utenti, con la possibilità di far ascoltare campioni delle suonerie attraverso i numeri di telefonia fissa o mobile, sui siti Web e sulle altre interfacce usati per la commercializzazione del servizio;
- Consentire la riproduzione, gratuita o a pagamento, nei propri telefoni mobili da parte degli utenti finali, per l’uso privato e personale come suonerie musicali, delle opere e dei frammenti di cui al punto a) (c.d. downloading).
Chi deve sottoscrivere la licenza
La licenza deve essere sottoscritta dal titolare del servizio basato sull’offerta al pubblico, gratuita o a pagamento, di suonerie musicali per telefoni mobili. Si tratta in concreto degli operatori telefonici, dei responsabili di siti o di centri servizi.
Per confermare la legalità del servizio, tutti i licenziatari sono tenuti ad apporre il riferimento alla licenza rilasciata dalla SIAE, all’interno del sito e degli spazi pubblicitari (stampa, televisione, ecc.) utilizzati per promuovere il servizio.
Come vengono corrisposti i diritti
I diritti vengono corrisposti secondo le tariffe e le condizioni previste nella licenza.
Controlli della SIAE
Il titolare dell’attività è tenuto a consentire alla SIAE la possibilità di controllare le transazioni avvenute, sia fornendo rapporti analitici sull’utilizzazione (necessari anche per l’identificazione delle opere), sia offrendo il collegamento on line con i propri archivi, limitatamente ai campi del database pertinenti all’attività stessa e nel rispetto delle norme sulla privacy.
I rapporti analitici, che devono essere forniti trimestralmente alla SIAE, vengono predisposti in base al modelli di report.
10.6 Web Radio e Web TV
L’autorizzazione per le webradio è rivolta ai soggetti titolari di siti che hanno come unico contenuto musicale una programmazione predefinita in cui l’utente non può in alcun modo accedere a contenuti musicali on demand.
L’Autorizzazione prevede distinte tariffe per le seguenti categorie:
- web radio commerciali: sono tali quelle che danno luogo a introiti diretti o indiretti attraverso il sito o sono inserite in siti che promuovono attività commerciali o professionali, servizi, prodotti.
- webradio istituzionali o di organismi pubblici: sono tali se appartenenti a fondazioni, onlus, istituzioni, enti locali e non generano in capo ad essi alcun vantaggio commerciale diretto o indiretto.
- web radio personali: sono tali le web radio presenti su siti di persone fisiche, privi di introiti e di finalità commerciali, anche indirette.
11. La gestione collettiva dei diritti connessi
a) del produttore di fonogrammi
In Italia esistono due enti, Società Consortile Fonografici S.p.A. (www.scfitalia.it) e Associazione dei Fonografici Italiani (AFI, www.afi.mi.it) che si occupano della raccolta dei proventi derivanti dalle utilizzazioni ex artt. 73 e 73-bis l.d.a. (si veda al proposito il precedente paragrafo 9., pubblicato nel n. 03/2005) della musica registrata.
Le utilizzazioni soggette a pagamento del compenso sono:
- trasmissioni radiofoniche e televisive;
- trasmissioni via satellite e ritrasmissioni via cavo;
- attività che utilizzano la musica a scopo di lucro, come ad esempio le discoteche;
- attività per le quali l’utilizzo di musica registrata costituisce un elemento integrante e valore aggiunto al business, pur non essendo fonte di profitto diretto: è il caso di tutti quegli ambienti aperti al pubblico che presentano musica di sottofondo.
Inoltre le società provvedono alla raccolta e ripartizione della quota del compenso per la copia privata a uso personale di audiogrammi e videogrammi, che viene incassato in via esclusiva da S.I.A.E. e da questa distribuito alle categorie dei beneficiari (nel nostro caso, produttori discografici) attraverso le organizzazioni che li rappresentano (si veda al proposito il successivo paragrafo 12.).
b) degli artisti interpreti ed esecutori
Una quota (il 50%) del compenso ex artt. 73 e 73-bis l.d.a. spetta agli artisti interpreti ed esecutori (si vedano al proposito i precedenti paragrafi 7. e 8.). Tale quota, che è incassata, come abbiamo visto, dalle associazioni dei produttori di fonogrammi, è da questi versata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 93, all’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori IMAIE (www.imaie.it), che provvede poi a ripartirla agli aventi diritto.
L’IMAIE, Ente Morale senza scopo di lucro, si propone quindi di tutelare, amministrare, gestire i diritti degli artisti interpreti esecutori, derivanti dalla registrazione, dalla duplicazione, dalla diffusione e comunque dalla utilizzazione di dischi fonografici, nastri, fili, colonne sonore e qualunque altro supporto atto alla riproduzione (anche a fini pubblicitari) di suoni, di voci e di immagini, o allo sfruttamento a mezzo della radio-televisione e di ogni altro sistema atto alla diffusione, riproduzione o proiezione di suoni ed immagini, delle loro prestazioni artistiche.
Nell’ambito degli scopi sopra richiamati l’IMAIE svolge attività di difesa e promozione degli interessi collettivi degli artisti interpreti esecutori di cui all’art. 4 comma 1 della predetta legge 93/92, nonché un’azione permanente di tutela dei loro diritti, derivanti dall’applicazione delle leggi nazionali promosse dalla Convenzione Internazionale di Roma del 1961, ratificata dall’Italia, e dalle conseguenti contrattazioni, stipulate o da stipulare.
L’IMAIE utilizza le somme, derivanti da specifici capitoli di legge, per attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori, ex articolo 7 legge n. 93/92.
12. Le eccezioni relative all’opera musicale. I diritti al compenso
Per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio il legislatore ha predisposto un sistema di eccezioni e limitazioni al contenuto patrimoniale del diritto d’autore, agli artt. 65 e ss. l.d.a.
Non si rilevano però particolari eccezioni dedicate all’opera musicale, salvo quella dell’art. 71 l.d.a., che riportiamo integralmente:
Articolo 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
La norma, caratterizzata dal fatto di essere l’unica eccezione al diritto esclusivo di pubblica esecuzione, trova fondamento in una vecchia tradizione e all’interesse pubblico alla fruizione di spettacoli tradizionali popolari in particolari ricorrenze civili o militari. Ancora oggi la dottrina dibatte sull’interpretazione estensiva o meno della norma: quella restrittiva (si applica solo alle bande di corpi armati dello Stato, e l’esecuzione deve essere effettuata senza scopo di lucro – tale scopo non è escluso dalla previsione di un compenso per rimborso spese) sembrerebbe più coerente alla volontà del legislatore.
Una seconda norma di interesse è il “famigerato” art. 70 l.d.a., che prevede la possibilità di utilizzare brani o parti di opere per determinati fini, senza autorizzazione dell’avente diritto.
Articolo 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Il legislatore al primo comma consente liberamente, quindi senza necessità di una autorizzazione preventiva:
a) il riassunto, la citazione o la riproduzione e la comunicazione al pubblico
b) di brani o parti di opera (e non dell’opera intera)
c) per uso di critica o di discussione
1. nei limiti giustificati da tali fini
2. e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera
d) e per usi di insegnamento o di ricerca scientifica. Per tali usi, oltre ai requisiti di cui al punto c.1. e c.2. l’uso deve avvenire:
1. per finalità illustrative e
2. per fini non commerciali
Al secondo comma consente l’utilizzazione nelle antologie scolastiche, che per la musica non può superare, ai sensi dell’art. 22 del regolamento della legge (Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369), venti battute.
Infine, al terzo comma, si ribadisce come il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
I diritti al compenso
Come abbiamo visto in precedenza, il diritto di riproduzione dell’opera dell’ingegno è un diritto esclusivo stabilito all’art. 13 l.d.a. che compete agli autori, o ai loro aventi diritto (cessionari, eredi, ecc.). Tale diritto consiste nell’impedire (ius excludendi) a qualunque terzo la riproduzione dell’opera protetta, e permane anche dopo l’acquisto dell’utente di un esemplare dell’opera.
Vi è però una impossibilità pratica per l’autore di controllare chi compie atti di sfruttamento privato e quali opere gode. Pertanto è stato scelto un sistema di compensazione per i titolari dei diritti, calcolato forfetariamente, che copre tutti gli atti di sfruttamento privato dei videogrammi e audiogrammi. Di contro il diritto di riproduzione è stato limitato per permettere la copia privata.
Si legge dalla relazione al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68: “È da notare che la costante espansione del mercato dei supporti digitali di registrazione in Italia e negli altri paesi europei è trainata proprio dalla crescente diffusione tra i consumatori della pratica della copia privata di prodotti fonografici e videografici, come desumibile anche dalle campagne pubblicitarie del settore. Del resto va osservato che il vantaggio del consumatore, beneficiario dell’eccezione per copia privata, rimane, anche dopo l’aumento del compenso, assolutamente rilevante, rispetto al prezzo corrente dei prodotti fonografici e videografici. L’espansione della copia privata digitale è inoltre una causa decisiva all’origine della crisi del settore fonografico negli ultimi due anni (diminuzione delle vendite pari al 5,5% nel 2001, e a oltre il 14% secondo le stime di giugno 2002).”
Il sistema di compensazione è stato introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Il compenso per la “copia privata” esiste dunque in Italia da oltre tredici anni.
Nel 2003 in Italia si è provveduto ad allineare i criteri per la commisurazione del compenso da prelevare sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione con quelli in vigore nei maggiori paesi europei. Il compenso medio sui supporti vergini era stato in Italia finora soltanto una frazione del compenso applicato negli altri paesi europei: “Ai fini della determinazione del compenso è stato assunto come valore di base per ora di registrazione quello del compenso applicabile sui supporti analogici, aumentato per i supporti digitali in funzione della diversa incidenza economica della riproduzione digitale rispetto a quella analogica, secondo quanto previsto dalla direttiva. Parimenti il compenso medio orario per i supporti analogici video in Europa è pari a 0,39 euro. Il compenso medio orario per i supporti digitali video in Europa è pari a 0,45. Si è quindi proceduto ad allineare i compensi in esame con quelli della media europea tenendo conto che il compenso medio orario per i supporti analogici audio in Europa è pari a 0,23 euro, mentre il compenso medio orario per i supporti digitali audio in Europa è pari a 0,29 euro.” (Relazione al D. Lgs. 68/03).
Il compenso è costituito da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio per gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi.
Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
Nel calcolo della misura del compenso per i supporti digitali non dedicati (ovvero i supporti sui quali è possibile registrare dati, oltre che fonogrammi e videogrammi), si è tenuto conto dell’uso diverso che si fa di tali supporti.
Il calcolo è stato fatto in questo modo: presa la media europea del compenso per i supporti digitali dedicati (0,29 euro), è stata divisa per la quota di mercato dei supporti non dedicati destinati a usi diversi (50% in Italia), e moltiplicata per l’ampliamento della capacità media dei supporti grazie ai sistemi di compressione (1,60 volte rispetto ai supporti dedicati).
Pertanto è stato applicato, sui supporti non dedicati, un abbattimento del 50% percento sul compenso medio dei supporti dedicati. Si è però tenuto conto che sul supporto non dedicato la registrazione può avvalersi di un sistema di compressione, che aumenta la capacità media di 1,60 volte rispetto il supporto dedicato.
Preso il valore di euro 0,29 come valore medio europeo per il supporto audio digitale dedicato, la formula utilizzata è la seguente: 0,29 / 2 x 1,60 = 0,23 valore del compenso per il supporto non dedicato CD-R dati e CD-RW dati.
Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1 dell’art. 71-septies l.d.a. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
La ripartizione del compenso è stabilita dall’art. 71-septies l.d.a.
1) Il compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio:
– 50% agli autori e loro aventi causa
– 25% ai produttori di fonogrammi
– 25% agli artisti interpreti o esecutori
2) Il compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video:
– 30% agli autori
– 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori).
Il compenso è incassato dalla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E., che provvede a suddividere tra i suoi associati la quota relativa agli autori, a rimettere alle associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi (SCF e AFI le più importanti), associazioni di categoria dei produttori di videogrammi, e all’I.M.A.I.E. le quote loro spettanti. Queste associazioni provvederanno poi a ripartire tra i loro aventi diritto.
Quando l’utente può effettuare la copia di un audiogramma o di un videogramma? Quando è in legittimo possesso dell’originale. Infatti, secondo l’art. 71-sexies della legge sul diritto di autore stabilisce:
1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
A rigore:
a) si può effettuare una sola riproduzione per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
b) la copia non può essere effettuata da terzi.
c) non si possono effettuare una o più copie da regalare a parenti o amici.
Se l’opera è stata scaricata da Internet, non si può effettuare la copia se l’opera è protetta da misure tecnologiche o quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
Infine se non è possibile effettuare la copia perché il supporto originale ha protezioni anticopia cosa succede? La legge stabilisce all’art. 71-sexies, comma 4, che “Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”.
Pertanto:
a) si può sempre effettuare la copia analogica, nonostante le misure tecnologiche di protezione;
b) non possono essere aggirate le misure tecnologiche di protezione per effettuare una copia digitale.
La mancanza della possibilità di effettuare una copia privata digitale, a fronte del pagamento del compenso, è una grave lacuna della legge attuale, dato che il compenso deve tenere conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di protezione.
13. Utilizzazioni e negoziazioni dei diritti
In tema di trasferimento dei diritti patrimoniali dell’autore, il modello normativo italiano si ispira al principio della libera disponibilità del diritto, non tenendo però in dovuta considerazione che l’autore è generalmente il soggetto contraente debole.
Alcuni limiti al potere di disposizione dei diritti sono esclusivamente dettati dalle norme imperative in tema di contratto di edizione per le stampe (artt. 119 e in parte 120 l.d.a.).
Per il resto, il legislatore si limita a offrire alcune norme di carattere generale, e a regolare tre contratti tipici: il contratto di edizione per le stampe, il contratto di rappresentazione e di esecuzione.
Possiamo riassumere le norme di carattere generale nei seguenti punti:
- Art. 107 l.d.a.: i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.
- Art. 19 l.d.a.: i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
- Art. 108 l.d.a.: l’autore che abbia compiuto 16 anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
- Art. 110 l.d.a.: la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. La forma scritta è richiesta ad probationem (art. 2725 c.c.): la prova per testimoni è ammessa solo quando il contraente ha senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova. Sono ammesse solo la confessione (art. 2730 c.c.) e il giuramento (art. 2736 c.c.). Deroghe alla regola della prova scritta sono i casi in cui il trasferimento dei diritti è implicito (art. 11-38-46 l.d.a.; contratti di lavoro autonomo o subordinato)
- A tal proposito la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato il principio del trasferimento limitato allo scopo e alle finalità del contratto, secondo il quale per determinare, generalmente in rapporto di committenza, quali diritti siano stati trasferiti, è necessario valutare la destinazione per la quale è stata creata l’opera.
Il contratto di edizione musicale
Il contratto di edizione musicale è un contratto nel quale l’autore cede all’editore tutti i diritti di utilizzazione delle sue opere musicali per tutto il periodo di protezione assicurato dalla legge italiana vigente nonché dalle leggi dei singoli paesi e dai trattati e convenzioni internazionali, senza alcun limite territoriale o di spazio. Si tratta quindi di un contratto a carattere globale spesso utilizzato nel settore. Si può meglio definire come il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera musicale creata o da creare. È un contratto atipico, in quanto non regolato espressamente da norme di legge dedicate, e misto, in quanto vede l’applicabilità sia delle regole generali sui trasferimenti di cui sopra, sia delle norme sui contratti di cui al cod. civile.
L’autore generalmente assume i seguenti obblighi:
- di assicurare alla controparte il pacifico godimento dei diritti trasmessi;
- di creare, comporre e sottoporre immediatamente tutte le opere, con un minimo di opere annuali stabilito nel contratto;
- di consegnare spartiti o i supporti sonori delle opere accettate dall’editore;
- di non utilizzare in altre opere elementi e parti di opere accettate dall’editore;
- di non cedere ad altri editori, anche dopo la scadenza del contratto, le opere frutto di elaborazioni o modificazioni di opere rifiutate dall’editore;
- di non svolgere in favore di terzi alcuna attività di compositore;
- di registrare le opere in S.I.A.E.;
- di prestare alcune garanzie.
L’editore, dal suo canto, assume i seguenti obblighi:
- pubblicare, riprodurre le opere consegnate, con tirature minime stabilite contrattualmente:
- a mezzo stampa;
- su fonogrammi e/o registrazioni.
- di mettere in commercio le riproduzioni
- di versare i compensi all’autore
riservandosi la facoltà di scelta delle opere consegnate dall’autore
Per l’autore è riservato generalmente un sistema di compensi basato su anticipi versati contestualmente alla firma del contratto, oltre a somme fisse annuali. Tramite la S.I.A.E. l’autore incasserà i proventi derivanti da:
- il diritto di pubblica esecuzione
- il diritto di sfruttamento fonomeccanico:
Riassumiamo di seguito le altre clausole che possono comparire nel contratto:
- distribuzione gratuita di riproduzioni a stampa;
- trasferimento a terzi dei diritti ceduti;
- concessione di licenze;
- cessioni all’estero;
- utilizzazione dei titoli delle opere;
- sincronizzazione audiovideo;
- utilizzazione separata del testo letterario;
- pubblicità: cessione dei diritti sull’immagine;
- diritto di prelazione;
- clausole risolutive, inadempimento, penali;
- recesso unilaterale, risoluzione: facoltà dell’editore.
Il contratto di riproduzione fonografica
Il contratto di riproduzione fonografica (detto anche contratto discografico) ha due distinte accezioni: di contratto con l’autore e di contratto con gli artisti interpreti ed esecutori.
Nel primo caso ha per oggetto la cessione di un certo numero di diritti esclusivi di autore, in particolare il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione, il diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, nonché il diritto al suo noleggio e prestito, e il diritto di elaborazione.
Nel secondo caso, più comune nella pratica, ha per oggetto la cessione dei diritti di artista interprete ed esecutore al produttore di fonogrammi.
L’artista pertanto si obbliga:
- alla cessione dei diritti;
- a prestare l’opera per la realizzazione delle registrazioni;
- ad assicurare il pacifico godimento dei diritti ceduti
Il produttore si obbliga:
- a riprodurre e di mettere in commercio le registrazioni contenenti le prestazioni dell’artista;
- a corrispondere i compensi pattuiti;
- a fornire il rendiconto delle vendite.
Il compenso è generalmente corrisposto tramite percentuali sul ricavato delle vendite dei supporti contenenti le registrazioni, e (specialmente in passato) su anticipi corrisposti dal produttore al momento della sigla del contratto.
Licenza e vendita di master
Per master si intende il nastro contenente i cd. fonogrammi (le registrazioni fonografiche delle opere musicali, trattate in precedenza) in qualità tale da permettere direttamente il transfer per la duplicazione.
Tramite la licenza, il produttore mantiene la proprietà del master, rientrando così, alla scadenza del contratto, in possesso di tutti i diritti concessi.
Tramite la vendita il produttore cede invece tutti i diritti di proprietà sul master.
In entrambi i contratti il corrispettivo economico può assumere diverse forme: il titolare può vendere o concedere per un prezzo fissato e perde ogni diritto a compenso sullo sfruttamento successivo del nastro; oppure il compenso può essere determinato dal numero dei supporti venduti e dal costo dei supporti stessi: forma di pagamento rischiosa, perché totalmente legata al successo commerciale dell’opera.
Una terza forma consiste nel versamento di una somma a copertura delle spese di produzione, oltre il riconoscimento di royalties sulle vendite dei supporti.
14. Il plagio di opera musicale: cenni
Vi è stata molta confusione nella definizione del plagio, dovuta anche all’accostamento di tale fattispecie alla contraffazione. Ma mentre il primo indica l’azione di chi si appropria di un’opera altrui, o di una sua parte e/o di una sua elaborazione, usurpandone la paternità (ovvero dichiarandosene autore), la contraffazione è lo sfruttamento economico dell’opera che avviene senza il consenso dell’autore (p.e. la pirateria discografica: qualcuno pone in commercio copie abusive delle mie composizioni).
Alla differenza tra i due termini corrispondono due aspetti diversi dell’opera dell’ingegno: bene personale da una parte, strettamente legata all’autore dal rapporto di genesi creativa, bene patrimoniale dall’altra, in quanto normalmente riproducibile e utilizzabile economicamente.
Dal punto di vista giuridico non esiste una definizione unitaria; la legge italiana, in particolare quella sul diritto d’autore, si limita a punire alcuni comportamenti riconducibili ai significati comuni dei due termini. A tale proposito è stata creata una figura giuridica, il plagio-contraffazione, che comprende sia lo sfruttamento economico abusivo dell’opera, che l’usurpazione di paternità. Ma vi può anche essere plagio senza contraffazione, o contraffazione senza plagio.
Il plagio semplice si può realizzare in varie forme: per esempio attraverso la riproduzione totale e parziale dell’opera originaria, attraverso una sua elaborazione non creativa, oppure creativa ma abusiva e usurpatrice di paternità e camuffata attraverso un lavoro di ritaglio, di trasferimento, o di cambiamenti meramente formali; attraverso la trasformazione da una in altra forma, per esempio da forma letteraria ad artistica o viceversa.
Il plagio più semplice è quello che avviene mediante la riproduzione dell’opera o di una sua parte: sia dell’opera già pubblicata, per esempio spacciandola come propria, sia dell’opera inedita, mediante l’esercizio abusivo del diritto di prima pubblicazione. Non vi è plagio, né contraffazione, se l’opera o parte di essa viene riprodotta per uso privato.
Nel campo musicale il plagio è stato frequentemente oggetto di attenzione da parte della dottrina (ovvero gli studiosi di diritto), che da parte della giurisprudenza (il complesso delle decisioni degli organi giudicanti).
Soprattutto è emerso il problema di definire i criteri generali per la sua identificazione. Infatti il plagio di una composizione musicale di una certa complessità, di una sua parte o di una sua elaborazione, è meno difficoltosa, rispetto invece a piccole o modeste composizioni (il caso più frequente, specialmente nella musica leggera).
Non esistono regole precise per identificare il plagio di una composizione musicale, ma è necessario valutare caso per caso. Infatti formule quali per esempio “se otto battute di due brani sono identiche, si verifica un’ipotesi di plagio…” non sono valide, in quanto gli elementi che compongono una canzone sono molteplici.
Certamente la componente che maggiormente può far riconoscere in un brano musicale la creatività altrui è la linea melodica; ma la composizione musicale è formata anche dal ritmo, dal timbro, e da accordi armonici, per cui anche questi intervengono al fine di far riconoscere il plagio.
Alcuni giudici hanno ritenuto che per identificare l’esistenza del plagio tra due composizioni fosse sufficiente l’ascolto comparativo tra i due brani. Altri invece hanno ritenuto che fosse necessario uno studio più approfondito, e che soprattutto l’oggetto dell’indagine fosse il legame di genesi creativa che sorge tra l’autore e la sua opera.
Ma vediamo alcuni esempi, tratti da alcune sentenze di magistrati italiani: innanzi tutto è stato affermato che quanto è minore l’originalità dell’opera, tanto più rigorosi devono essere i criteri di accertamento. Inoltre è stato riconosciuto che l’elemento creativo personale può esistere anche nella canzonetta: “anche un minimo di carattere creativo o novità può essere sufficiente per legittimare la tutela, in quanto il concetto di relatività di detto carattere esige che la valutazione dell’opera sia condotta con riguardo alla sua varia entità e al rapporto tra le singole sue parti e frazioni e l’insieme”. Per esempio, non è stata ritenuta la sussistenza del plagio nella riproduzione di un nucleo musicale ritmico armonico ben determinato di una canzone, utilizzandolo in un’altra come ritornello con diverso accompagnamento, così da suscitare una diversa impressione nell’ascoltatore, in base alla giustificazione dell’esistenza di “un patrimonio musicale che è nella coscienza della generalità”; il plagio non è stato riconosciuto neppure nel caso di semplice assonanza melodica ridotta a un inciso di due battute. È stata invece ritenuto illecita la riproduzione della maggior parte delle battute del ritornello di un’altra composizione, o di parte della composizione e del ritornello, o infine del ritornello dotato di originalità.
Il problema dell’identificazione del plagio diviene più complesso quando si tratta di opera composta, come la canzone con parole.
Il plagio è un reato!
Quale tutela offre la legge all’autore? Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a difesa della paternità (art. 168 e segg. l.d.a.).
La legge non considera invece il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione: infatti è prevista un’aggravante della pena per i reati previsti al 1° comma dell’art. 171 LDA commessi “con usurpazione della paternità dell’opera…” (art. 171 comma 3 l.d.a.). Oggetto della tutela penale è pertanto il rapporto autore-opera.
Elemento soggettivo del reato di plagio può essere il dolo o la colpa: sono irrilevanti tanto l’eventuale fine che il plagiario si sia proposto, quanto il fatto che egli abbia arrecato un danno, morale o patrimoniale all’autore plagiato; è irrilevante anche il valore dell’opera illecita. L’errore sul fatto costituente reato non esclude la punibilità. Inoltre non può considerarsi valido il consenso dell’offeso alla usurpazione della paternità, poiché il diritto di paternità intellettuale è indisponibile. È invece ammissibile il consenso per la contraffazione semplice, ovvero la lesione dei diritti di utilizzazione economica, in quanto essi sono disponibili.
L’elemento soggettivo della buona fede può valere a escludere la condanna al risarcimento del danno, ove il plagiario abbia agito senza dolo e senza colpa.
Il plagio involontario
Esiste una ipotesi di plagio incolpevole, quindi non reprimibile penalmente, che un autore compie ignorando l’esistenza dell’opera di un altro autore, e che appare quindi da lui plagiata, mentre si tratta di un mero “incontro fortuito” di creazione, poiché le due opere sono tutte e due frutto di creazioni distinte e autonome e prodotte l’una indipendentemente dall’altra.
Ciò accade frequentemente nelle composizioni di musica leggera. Talvolta viene ammessa, anche dalla giurisprudenza, la possibile identità casuale di note o di battute, in considerazione del ristretto ambito in cui opera la tecnica musicale: infatti ci si avvale di solo sette note e della loro non illimitata combinazione.
Sergjei Prokofiev (come riportato da Mario Fagiani in un suo famoso scritto pubblicato nella rivista Il Diritto di Autore negli anni ‘60 del secolo scorso) osservava: “Noi cominciamo la melodia con una nota qualunque: per la seconda nota abbiamo la scelta nell’ottava superiore o nell’ottava inferiore. Per ciascuna ottava abbiamo dodici note: se a ciò si aggiunge la nota iniziale (poiché si può ripetere due volte la stessa nota in una melodia) saranno a disposizione per la seconda nota della melodia venticinque varianti e per la terza venticinque per venticinque, cioè 625 varianti. Immaginiamo ora una melodia lunga otto note: quante varianti vi sono per questa melodia? Venticinque alla settima potenza, ovvero circa sei miliardi di possibilità. Ma ciò non è tutto, perché le note hanno una durata diversa e il ritmo cambia totalmente la fisionomia di una melodia. Inoltre l’armonia e l’accompagnamento danno alla melodia un carattere molto diverso. Bisogna moltiplicare quei sei miliardi più volte per ottenere tutte le possibilità”.
Se consideriamo questi dati tecnici di formazione di una melodia, concludiamo che è pressoché impossibile una identità fortuita di due composizioni.
Ma bisogna tener conto, indipendentemente dalla matematica di Prokofiev, che sul piano pratico l’opera dell’ingegno, in quanto risultato dell’atto di creazione, reca in sé l’impronta della personalità dell’autore. Personalità che si forma sotto l’influsso di un patrimonio artistico e culturale al quale l’autore non può sottrarsi e che può avere un ruolo determinante e insostituibile. Inoltre il compositore crea in base a esigenze intellettuali ed emozionali legate al momento, all’ambiente, e a un coefficiente di genialità (se esiste) da lui posseduto. Tali componenti convergono poi nell’opera finale, che senz’altro ha un rapporto con il patrimonio culturale comune nell’ambito del quale il compositore è vissuto e vive.
Nel campo della musica leggera, il concetto di creatività si identifica, salvo rare eccezioni, in una gamma di combinazioni melodico-armoniche più limitata rispetto ad altri generi di espressione musicale, cosicché saranno più frequenti che altrove le possibilità di usare formule musicali correnti, o peggio, di cadere schiavi di fraseologie comuni, a un livello inferiore di espressione.
Ma allora il secondo autore (della contraffazione involontaria) ha commesso un reato di plagio-contraffazione? E in caso affermativo è tenuto al risarcimento dei danni al primo autore?
L’opinione di parte della dottrina è per la tutelabilità di entrambe le opere, mentre gran parte della giurisprudenza ha ritenuto tutelabile solo quella che è stata composta, o pubblicata per prima.
15. Conclusioni
In questo breve scritto abbiamo illustrato quale sia la tutela dell’opera musicale apprestata dal sistema giuridico italiano. Si tratta di un sistema di tutele complesso e dai molteplici aspetti, sconosciuti ai più, che ha subito negli ultimi anni considerevoli modifiche e integrazioni.
Ricordiamo che la produzione di musica vede l’incrociarsi di molteplici soggetti (autore, artista, produttore – artistico, esecutivo, di fonogrammi –, editore, società di gestione collettiva, distributori, manager, organizzatori di concerti, ecc.) tra i quali sorgono numerosi rapporti giuridici, che speriamo di avervi in parte svelato.