Parti: Valesano RosAlba, c. Università degli studi di Padova,
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Anno: 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, costituito da:
Angelo De Zotti – Presidente f.f.
Elvio Antonelli – Consigliere
Claudio Rovis – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3299/00 proposto da VALESANO ROSAlba, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Petrullo e Renato Panizzon, domiciliata presso il secondo, in Venezia, S. Marco n. 1829, giusta procura a margine;
CONTRO
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI Padova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
E NEI CONFRONTI
dei proff. MARIO TANTALO e CLAUDIO DE BERTOLINI, non costituiti;
PER
l’accesso, mediante esame visivo, alla documentazione relativa al conseguimento dei titoli di specializzazione e al conferimento degli incarichi di docenza ai proff. Claudio de Bertolini e Mario Tantalo;
Visto il ricorso, notificato il 13.11.00, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Università degli studi di Padova,; Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla camera di consiglio del 6.12.2000 – relatore il Consigliere Claudio Rovis – l’avv. Panizzon per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto.
FATTO
Con nota 10.7.2000, integrata in data 8.8.2000, e con successiva nota 13.9.2000 l’odierna ricorrente, allegando che i professori Mario Tantalo e Claudio de Bertolini erano stati nominati “consulenti tecnici d’ufficio” nel processo penale seguito alla morte della propria figlia, chiedeva all’Università degli Studi di Padova, anche tramite il proprio legale, di conoscere i dati relativi agli incarichi di insegnamento conferiti dall’Ateneo patavino ai predetti docenti, nonchè di prendere visione delle tesi relative alle specializzazioni conseguite dai medesimi.
Con nota 8.9.2000 indirizzata alla ricorrente e con successiva nota 13.10.2000 indirizzata al suo legale, l’Amministrazione rispondeva comunicando i dati richiesti relativi agli incarichi di docenza affidati ai due medici e indicando, altresì, i titoli delle tesi svolte dai medesimi ai fini del conseguimento delle specializzazioni: contestualmente precisava, però, che le tesi non potevano essere messe a disposizione dell’istante sia perchè protette dalla normativa in materia di diritto d’autore, sia perchè gli interessati ne avevano espressamente negato la visione.
Ciò stante la ricorrente, ritenendosi insoddisfatta della risposta fornitale dall’Università, proponeva il presente ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, ove, affermando la prevalenza dell’interesse all’accesso rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi, insisteva per l’esame visivo (in quanto non equivalente all’avvenuta comunicazione) dei dati inerenti al conferimento degli incarichi di insegnamento e della documentazione relativa ai conseguiti titoli di specializzazione.
Nel resistere in giudizio l’Università opponeva l’infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.
La causa passava in decisione alla camera di consiglio del 6.12.2000.
DIRITTO
Con il presente gravame l’istante pretende di visionare sia le tesi delle specializzazioni conseguite dai professori Tantalo e de Bertolini, sia la documentazione relativa agli incarichi di insegnamento loro conferiti.
La pretesa non può essere soddisfatta.
Ed invero, quanto alla richiesta di aver accesso alla documentazione relativa agli incarichi di insegnamento attribuiti ai predetti docenti, l’Amministrazione ha correttamente evaso l’istanza dell’interessata comunicando a quest’ultima, in maniera analitica, i singoli incarichi conferiti ai due medici: né, peraltro, può residuare alcun interesse ad una visione diretta della documentazione di cui trattasi, atteso che la ricorrente non ha giustificato tale (ulteriore e diverso) aspetto alla stregua di una ritenuta falsità dei dati comunicati dall’Amministrazione; né, sotto un diverso profilo, l’interesse può rinvenirsi in un eventuale pretesa di riscontro della legittimità della procedura di conferimento degli incarichi, e ciò non solo perché un tale interesse non era mai stato palesato, ma anche per l’evidente estraneità di esso al contesto in esame.
Quanto, poi, alla richiesta di avere in visione le tesi di specializzazione dei due professionisti, essa non può essere accolta in quanto le tesi d’esame, non costituendo “documenti amministrativi” secondo la definizione contenuta nell’art. 22, II comma della legge n. 241/90, sono escluse ex se dal diritto di accesso previsto dalla legge stessa.
Inoltre, poiché le predette tesi costituiscono inequivocabilmente opere d’ingegno assoggettate alla normativa del diritto d’autore, esse non possono essere divulgate in difetto di un esplicita autorizzazione degli interessati: interessati che, peraltro, nel caso di specie hanno espressamente negato il consenso alla visione dei loro lavori.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese e competenze giudiziali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e competenze giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 6.12.2000.
Il Presidente f.f
Il Consigliere estensore
Il Segretario