L’art. 22 della legge n. 633 del 1941, conosciuta come legge autore, recita testualmente, al 1° comma: “I diritti elencati nei precedenti articoli sono inalienabili” [1].
Se ne è fatta derivare da più parti una quasi “sacralità” delle facoltà che dottrina e giurisprudenza hanno individuato come estrinsecazione del diritto morale d’autore, di cui agli artt. 20 e seguenti della stessa legge.
Tali facoltà, con una schematizzazione che, proprio in quanto tale, va considerata con le dovute riserve[2], sono:
la facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e, conseguenzialmente, rivelare la propria qualità di autore;
il cosiddetto “diritto di inedito”;
la facoltà di ritirare l’opera dal commercio, ex art. 142 legge autore;
la facoltà dell’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o altro atto a danno dell’opera che possa essere in pregiudizio all’ onore ed alla reputazione dell’autore.
Premesso questo va detto che il 2° comma del citato art. 22 prevede che, ferma restando l’inalienabilità di cui al 1° comma, “tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”. Proprio su tale secondo comma dell’art. 22 riteniamo essenziale soffermarci onde valutare quali debbano considerarsi gli effettivi limiti alla disponibilità del diritto morale d’autore, soprattutto alla luce delle esigenze dell’attuale sempre più rapida evoluzione del mercato delle opere dell’ingegno [3].
Va detto, in premessa, che la formulazione del 1° comma dell’art. 22 della citata legge autore appare quanto mai infelice. Infatti, il termine “inalienabile” ivi contenuto in riferimento ai diritti morali di cui al precedente art. 20 significa solo che essi non sono cedibili a terzi con un atto di compravendita, ma non anche che essi siano indisponibili in senso pieno, cioè imprescrittibili ed intrasmissibili inter vivos in altro modo rispetto alla alienazione[4].
Appare, quindi, necessario rileggere tale termine nell’ambito della sezione nella quale è inserito l’intero art. 22, anche e soprattutto alla luce delle diverse facoltà che il legislatore ha ricompreso nel diritto morale d’autore e per la circolazione delle quali, giova anticiparlo, la normativa in commento sembra prevedere distinte soluzioni e distinte categorie di vincoli.
Vogliamo premettere, con l’intento di fornire un parametro unico di ragionamento e non certo con la pretesa di dettare definizioni dogmatiche di valore assoluto, che con il termine inalienabilità si deve intendere la non cedibilità del diritto attraverso compravendita, con il termine imprescrittibilità si deve intendere la non assoggettabilità del diritto alla prescrizione estintiva; con il termine indisponibilità si deve intendere l’inalienabilità, imprescrittibilità e l’intrasferibilità, con qualsiasi altro mezzo, del diritto.
L’indisponibilità, poi, così come esemplificato, ad esempio, per i diritti inderogabili dei lavoratori dall’art. 2113 cod. civ., può essere assoluta o meno, a seconda che l’interessato possa eccepirla in ogni tempo o entro termini di decadenza fissati dal legislatore[5].
Premesso quanto sopra va detto che delle quattro categorie di facoltà comprese nel sopra composto schema dei diritti morali d’autore, solo la prima concerne un diritto definibile come assolutamente indisponibile.
La facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e, conseguenzialmente, rivelare la propria qualità di autore, infatti, è imprescrittibile, ex artt. 21 e 23, inalienabile, ex art. 22 ed intrasmissibile inter vivos in qualsiasi altro modo, ex art. 21[6].
Una tale indisponibilità assoluta qualifica la facoltà in oggetto come estrinsecazione di un diritto inviolabile della persona umana che, in quanto tale, trova il suo fondamento legislativo nell’art. 2 della nostra Costituzione.
Al contrario, la seconda delle facoltà come sopra ricomprese nel diritto morale d’autore e, cioè, il cosiddetto “diritto di inedito”, gode di una indisponibilità non assoluta. Infatti, se è vero che il diritto di far pubblicare l’opera si trasmette agli eredi iure ereditatis (art. 24), è anche vero che lo stesso può essere “affidato”, dice la norma, dall’autore stesso ad altri soggetti, con la eventuale sottoposizione ad un semplice termine iniziale.
La collocazione di tale diritto d’inedito dopo l’art. 22, nel cui 1° comma riferisce esplicitamente l’inalienabilità ai soli diritti morali di cui agli articoli precedenti, deve far giustamente ritenere, inoltre, che, con tale termine “affidato”, il legislatore abbia voluto indicare la possibilità di alienazione del diritto di inedito, ovvero la rinuncia a tale diritto da parte dell’autore, quale atto, per quanto qui rileva, del medesimo contenuto. Consegue dalle premesse di cui sopra che il “diritto di inedito”, pur imprescrittibile, non è indisponibile poiché può essere oggetto di alienazione, diretta o indiretta, così tramite rinuncia [7].
Assoluta è, invece, l’indisponibilità del cosiddetto “diritto di pentimento”, di cui al ricordato art. 142 legge autore. Si evince chiaramente, infatti, dalla semplice lettura di tale norma, che tale facoltà non è trasmissibile né prescrittibile (art. 142, 2° comma).
Discorso assai diverso deve, invece, farsi in riferimento all’ultimo gruppo di facoltà da noi sopra tipizzate ed elencate come rappresentative del diritto morale dell’autore, cioè la facoltà dell’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o altro atto a danno dell’opera che possa essere in pregiudizio al proprio onore ed alla propria reputazione.
Per tale diritto, infatti, dall’analisi del sistema normativo in esame non si evince una indisponibilità, né assoluta né parziale.
Invero, l’art. 23 definisce tale diritto come imprescrittibile, in quanto compreso nell’art. 20 cui tale norma fa riferimento.
Di contro, l’intrasmissibilità inter vivos prevista dall’art. 21 non pare applicabile a questo diritto, in quanto il secondo comma di tale articolo si riferisce esclusivamente al diritto alla paternità dell’opera.
Discorso più complesso deve, poi, essere fatto in merito all’alienabilità di tale diritto.
Ad una prima qualificazione di questo diritto come inalienabile, contenuta nel 1° comma dell’art. 21, fa seguito, infatti, un’importantissima eccezione formulata nel secondo comma della stessa norma, per quel che concerne le cosiddette modificazioni dell’opera. La conoscenza e l’accettazione di tali modificazioni implicano, infatti, l’impossibilità di opporsi ad esse e con ciò determinano l’alienabilità, diretta o indiretta del relativo diritto.
Il problema, è, però, più complesso. L’autorizzazione data dall’autore alla “manipolazione” della propria opera, infatti, non può essere completa ed incontrollata, in quanto la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito all’art. 2 della Costituzione, ha identificato fra i diritti inviolabili dell’uomo, cioè fra quei diritti indisponibili (intrasmissibili ed imprescrittibili), assegnati all’uomo nel momento del suo concepimento, anche il diritto all’onore ed alla reputazione[8].
Ciò significa che l’autorizzazione alla manipolazione di una opera dell’ingegno deve considerasi legittima fino a che non leda il diritto dell’autore al proprio onore ed alla propria reputazione o fino a quando non sia contraria all’ordine pubblico. In tali casi, l’illiceità dell’oggetto della cessione comporterà la nullità del negozio e, quindi, il sorgere del limite pubblicistico della inalienabilità in esame.
Ecco, quindi, che meno lontano di quanto si pensi si è posto il nostro legislatore rispetto a quegli ordinamenti, come quelli anglosassoni, che prevedono la cedibilità del diritto morale d’autore.
Pur essendo coscienti di non aver certamente esaurito, con questo breve elaborato, il complesso argomento in esame riteniamo, però, di aver indicato una strada sulla quale ci si dovrebbe immettere per cercare una più precisa ricostruzione e collocazione sistematica del diritto morale d’autore, anche alla luce delle problematiche presentate dalla realtà dei moderni e convulsi mercati di questo nuovo millennio.
Note:
1 Sull’inalienabilità del diritto morale d’autore cfr. Pretura Monza, 25 ottobre 1991.
2 Sul carattere esemplificativo e non tassativo dell’elencazione, si veda CASELLI, “Il diritto morale d’autore”, in “ Dir. D’autore”, 1930, p. 22. nonché JARACH, “ Manuale del diritto d’autore”, Mursia, Milano, 1968, p. 45.
3 Gutierrez, “ La tutela del diritto d’autore”, Giuffrè, Milano, 2000, pagg. 62 e ss.
4 Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, “ Diritto Civile”, I, UTET, 1987, p. 296.
5 Sulla indisponibilità, cfr. Bianca, “Diritto Civile”, I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 151; Gazzoni, “Manuale di diritto privato”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, p. 177.
6 Sulla rivendicazione della paternità dell’opera, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4122.
7 Sul diritto di inedito, cfr. Trib. Roma, 10 aprile 1998.
8 Sulla facoltà di opporsi ad eventuali modificazioni, cfr. JARACH, op. cit., p. 47 nonché Cass. Civ., sez I, 22 luglio 2004, n. 13664.