SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La tutela del software: le licenze di utilizzazione. 3. Le problematiche giuridiche connesse al software open source. 4. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del software open source. 5. Software libero e digital divide. 6. Finanziamento e sviluppo di progetti open source. Analisi di alcune politiche
1. Premessa
Il termine software allude, secondo una definizione di uso corrente, all’insieme delle informazioni o istruzioni che il programmatore fornisce all’elaboratore al fine di ottenere una funzione o un risultato pratico. Secondo la dottrina giuridica, il software, altrimenti detto “programma per elaboratore”, è il “complesso delle istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro”[1]. Al software si contrappone l’hardware, ossia gli oggetti fisici in cui si struttura un computer (microchip, processori, tastiera, ecc.). Nel programma si possono distinguere il “codice fonte” e il “codice oggetto”: il primo, che è redatto in un linguaggio comprensibile all’operatore, viene tradotto nel secondo, vale a dire in un linguaggio comprensibile alla macchina, tramite un programma detto “compiler”. La legislazione in materia di programmi per elaboratori elettronici si riferisce a entrambi gli aspetti suddetti. Non esiste un’unica tipologia di software, ma diverse. Le principali sono: software di base, software operativo e software applicativo. Si vedrà in seguito un’altra distinzione, basata sul regime giuridico, piuttosto che su caratteristiche intrinseche al programma: si tratta di quella tra software libero e software proprietario.
2. La tutela del software: le licenze di utilizzazione
Il software appartiene ai beni giuridici immateriali, in particolare alla categoria delle creazioni intellettuali. Queste ultime rivestono un’importanza notevole all’interno dell’ordinamento giuridico, sia per l’individuo che le ha create (si pensi ai diritti di privativa, per esempio), sia per l’intera collettività. È noto, infatti, il loro valore sociale, connesso alla promozione dello sviluppo tecnologico e del progresso e all’incentivazione della crescita del mondo della cultura e della tecnica. Nonostante ciò, l’esigenza di protezione del software è sorta soltanto di recente, in corrispondenza con la vertiginosa espansione e applicazione delle nuove tecnologie informatiche a tutti i settori dell’organizzazione sociale[2], ed è oggi oggetto di un ampio dibattito, in cui rientrano sia la contrapposizione tra copyright e copyleft, sia quella tra tutela brevettuale e tutela offerta dal diritto d’autore. Infatti, nonostante la protezione normativa dei programmi per elaboratore elettronico possa, astrattamente, essere approntata da strumenti giuridici di tipo differente, un ruolo preminente è ricoperto dalle forme di tutela erga omnes. Si tratta della tutela offerta dal diritto d’autore, la quale può, con un certo grado di approssimazione, anche andare sotto il nome di “copyright”, e della tutela brevettuale: in entrambi i casi all’autore o all’inventore viene riconosciuto un diritto di privativa.
Attualmente il panorama europeo è caratterizzato dalla tutelabilità dei computer programs mediante il copyright. D’altronde, il software, in ragione delle sue peculiarità nell’ambito della categoria delle opere dell’ingegno, è soggetto ad un regime speciale. Per un’analisi del quadro giuridico di diritto interno e comunitario relativo al software si rimanda alla Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, ed in particolare dall’art. 2, oltre che alla Legge sul Diritto d’Autore, così come modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, dal Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169. Nonostante il diritto d’autore sul software, analogamente a quanto accade per le altre opere dell’ingegno, consti di due componenti, una morale, che rimane sempre di pertinenza dell’autore del programma, e una patrimoniale, che può formare oggetto di cessione, in questa sede pare opportuno concentrarsi sulla seconda, ossia sui diritti in senso lato economici sul software. Peraltro l’attenzione riservata dal legislatore, sia nazionale che comunitario, alle posizioni giuridiche non patrimoniali è marginale. La componente patrimoniale del diritto d’autore sul software include i diritti di utilizzazione patrimoniale in ogni forma e modo, consistenti nella possibilità di compiere sull’opera tutte le attività astrattamente lucrative. In altri termini, si tratta del diritto di utilizzare l’opera, pubblicarla, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla, tradurla, autorizzarne la riproduzione e la distribuzione in qualunque forma, così come del diritto di cessione degli stessi diritti o di renderli oggetto di licenze. La circostanza che essi siano attribuiti in via esclusiva e che siano esercitabili nei confronti di chiunque, fa sì che possano essere inquadrati nella categoria dei diritti assoluti. Gli aspetti di energica tutela e di ampiezza delle facoltà del titolare rendono possibile il loro accostamento al diritto di proprietà: per evidenziare la somiglianza è stata coniata la locuzione “Proprietà Intellettuale”.
Ai diritti patrimoniali sul software sono state dedicate alcune norme specifiche, ossia gli artt. 64–bis, 64–ter e 64–quater della Legge sul Diritto d’Autore[3]. L’art. 64–bis l.d.a. detta una disciplina specifica dei diritti patrimoniali, la quale, se da un lato specifica meglio il contenuto di essi, dall’altro lato si discosta in gran parte dalla normativa generale sulla materia. Al di là di una specifica disamina di tale dettato normativo, per la quale si rinvia al testo delle disposizioni summenzionate, basti ricordare che esse riservano al titolare un ampio spettro di diritti esclusivi, relativi alla possibilità di modifica, utilizzo e distribuzione del software. Pertanto, detta disciplina è improntata ad un’ottica tradizionale di tipo proprietario, incentrata sullo sfruttamento a fini commerciali dei programmi per elaboratore.
In questo ambito si colloca pure l’istituto giuridico delle licenze di software di tipo tradizionale, le quali attengono alla visione comune del software come bene intangibile da valorizzare e sfruttare secondo i canoni classici dell’industria di prodotto. Detta constatazione può meglio essere compresa se si fa riferimento alla dicotomia tra software proprietario o commerciale o chiuso e software libero o aperto, i quali, insieme al software di pubblico dominio, costituiscono le tre principali tipologie di computer programs. Tale terminologia consegue all’estensione ai programmi per elaboratore del nome di differenti licenze su di essi che il programmatore, in qualità di detentore del copyright sul software fin dal suo sviluppo, può utilizzare per regolare, in modo più dettagliato rispetto al dettato legislativo, i suoi rapporti con l’utente, prevedendo specifiche condizioni. Il titolare del diritto d’autore rimane tale anche in presenza di licenze libere, a meno che non decida di spogliarsene, rendendo il software di pubblico dominio.
La locuzione da ultimo richiamata allude ai programmi rispetto ai quali nessuna persona od organizzazione ha un interesse proprietario: essi, facendo parte dell’eredità culturale pubblica, possono essere liberamente utilizzati, riprodotti, diffusi e modificati da tutti senza alcun tipo di restrizione o vincolo[4]. Il software proprietario, invece, costituisce il tipo più comune: normalmente esso è rilasciato solo in forma eseguibile, ossia senza codice sorgente, ed è sottoposto a licenze restrittive riguardo alle possibilità di modifica, utilizzo e distribuzione. Nella maggior parte dei casi la concessione dei diritti di utilizzazione avviene a titolo oneroso, ossia dietro corrispettivo, anche se si riscontrano ipotesi di gratuità, che alcuni denominano software semilibero: il software shareware e quello freeware[5]. Il software libero, infine, in un senso molto generico può essere definito per esclusione, nel senso che rientrano in tale tipologia i programmi che non presentano le caratteristiche né del software proprietario, né di quello di pubblico dominio. In tale ampio significato, esso comprende sia il software libero in senso stretto, ossia il free software, sia il software open source.
Il free software, espressione in cui “free” allude alla libertà piuttosto che alla gratuità, è da fare risalire a Richard Stallman, il quale affermò che l’utente dovesse avere la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il programma. In particolare, stando alle definizione proposta dalla Free Software Foundation, creata dallo stesso Stallman, gli utenti del software libero dispongono di quattro tipi di libertà:
– libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo
– libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie necessità. L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito
– libertà di distribuire copie in modo da aiutare il prossimo
– libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio. L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
Proprio al fine di tutelare queste e altre prerogative degli utenti, e quindi per una questione etica e di principio, il software deve essere libero: Stallman e i suoi seguaci si fecero così promotori degli ideali della cultura hacker. Tra di essi si annoverano la libertà di accesso alle risorse, la condivisione delle conoscenze e degli strumenti, il rafforzamento della cooperazione nella realizzazione di progetti socialmente utili, la creatività, la credibilità, l’onore e la reputazione. Come si può facilmente arguire, ideali siffatti non si conciliano facilmente con le strategie di marketing tradizionale delle lobbies di potere dell’imprenditoria tecnologica, imperniata sulla logica del profitto, mirante al massimo sfruttamento ai fini economici dei diritti di proprietà intellettuale sul software. Per questi motivi, e soprattutto per il preminente accento sulle connotazioni etiche, tipico dei fautori del free software, si determinò un atteggiamento conflittuale con l’industria informatica, la quale osteggiava il fenomeno del software libero e la filosofia ad esso sottostante.
Fu così che alcuni personaggi di rilievo, tra i quali si distinguono i nomi di Tim O’Reilly e di Eric Raymond, proprio per evidenziare la de–enfatizzazione dell’aspetto morale, adottarono la denominazione di software open source, in cui il termine ‘open’ è dotato di ambivalenza, nel senso che allude sia alla disponibilità e modificabilità del codice, che all’assenza di vincoli tout court. Tali soggetti, infatti, non erano interessati ai risvolti di carattere etico del software aperto, quanto piuttosto all’aspetto funzionale e pratico nonché a considerazioni di carattere tecnico–economico, quali la malleabilità e la specificità, che rendevano i programmi più affidabili ed efficienti, anche al fine di avvicinare lo sviluppo del software non proprietario alle imprese commerciali, permettendo loro di cogliere le opportunità dei prodotti open source, di utilizzarli e di favorirne la diffusione. Venne anche creata la Open Source Iniziative (OSI), una struttura organizzativa analoga alla Free Software Foundation ma priva delle forti connotazioni ideologiche della prima. La OSI, allo scopo di delineare gli standard secondo cui un software potesse essere definito open source, riunì legali ed esperti di informatica ed elaborò un documento–decalogo, detto Open Source Definition, la cui prima versione risale al 1997. Il documento, che in sintesi raggruppa le linee guida per la compilazione delle licenze software open source, pone l’accento, come la definizione di free software della FSF, sui diritti dell’utente, sottolineando la centralità di alcuni diritti di quest’ultimo, quali:
– il diritto di fare copie del programma e di ridistribuirle liberamente
– il diritto di accesso al codice sorgente
– il diritto di intervento e di modifica sul programma
In seguito, la OSI si è addentrata in un’opera di costante monitoraggio delle licenze software in circolazione, riportando nel sito quelle compatibili con i principi di cui essa si è fatta portatrice ed apponendo sui testi di dette licenze un marchio di certificazione (OSI certified). Grazie a Raymond, alla OSI e al mutato approccio di essa alla questione della disponibilità del codice sorgente e delle connesse facoltà dell’utente, meno carico di valenze etiche e ideologiche, l’iniziale atteggiamento di chiusura dell’industria informatica di fronte all’emergere del fenomeno del free software è venuto attenuandosi. Il software libero cominciò a essere visto non più, o non solo, come una minaccia per i loro interessi, quanto piuttosto come una nuova prospettiva e una sfida, favorendone di fatto l’ingresso sul mercato. Attualmente alcune grandi compagnie cominciano a sviluppare soluzioni compatibili con il sistema operativo GNU/Linux, nella previsione della possibilità di sviluppo di un nuovo mercato, non più di prodotto, quanto di servizi, soprattutto di manutenzione e di aggiornamento.
L’ultima considerazione apre la via ad una breve indagine circa i metodi di business connessi al software open source o, più in generale, al software libero, confrontandoli con le strategie commerciali tipiche del software proprietario. Ebbene, quest’ultimo è alla base di un’industria di prodotto, che individua nella distribuzione la fonte del profitto, da intendersi principalmente come prezzo per copia. In tale ambito, il prodotto è la licenza stessa, nel senso che la vendita non ha per oggetto la proprietà del software, bensì il diritto al suo utilizzo. Tale modello è altamente remunerativo e presenta una serie di vantaggi. Innanzi tutto il fornitore mantiene un forte controllo sulle modalità di utilizzazione del programma, con conseguente facoltà di diversificare le fasce di prezzo in relazione al tipo di utenza. Lo stesso prezzo delle licenze è suscettibile di essere conformato in base al valore del software, così come percepito dalla clientela di riferimento: un programma che consenta un notevole risparmio all’utenza sarà oggetto di valutazione positiva del bacino di utenza che, conseguentemente, sarà propenso a pagare un prezzo relativamente alto. Ancora, il sistema di business in esame, mantenendo separato il prezzo della licenza da quello di eventuali servizi accessori ad essa pertinenti, quali il supporto tecnico e la consulenza, consente il cumulo delle relative entrate. Anche nelle ipotesi di distribuzione gratuita del software, in ambito proprietario ciò è funzionale alla conquista o al consolidamento di fette di mercato sempre più ampie: abituando gli utenti all’utilizzo del proprio prodotto, si favorisce l’affermazione dello stesso come standard e, conseguentemente, la commercializzazione di altro software o la versione più aggiornata o completa di quello distribuito senza corrispettivo[6]. Al contrario, in caso di software libero, le aziende informatiche adottano differenti approcci commerciali, trasformandosi da industrie di prodotto in industrie di servizi. Mentre lo sviluppo di software viene prevalentemente reindirizzato verso comunità esterne di sviluppo, sotto forma di contributo collaborativo volontario, il “core business” aziendale si sposta verso attività di fornitura di servizi di supporto informatico di qualità, di integrazioni di soluzioni software e di personalizzazioni per l’utente, al fine di soddisfarne specifiche esigenze. Anche se, in generale, a parità di condizioni il margine di profitto lordo sulle licenze proprietarie risulta maggiore di quello sui servizi, si corre il rischio di incappare nell’”illusione manifatturiera” di cui parla Eric Raymond, con possibilità di riduzione delle entrate nel tempo, ad esempio quando il numero dei clienti è limitato e gli introiti ricollegabili a ciascuno di essi sono alti, oltre che con la possibilità di essere sopraffatti dalla concorrenza, magari in grado di offrire software dalle analoghe funzioni a prezzi inferiori. Un modello di business frequente nel campo del software libero è il “branding and distribution”, altrimenti detto modello di distribuzione. In esso si prevede l’offerta di una raccolta di prodotti open source, sotto l’egida di un marchio forte e affidabile, che svolga, in ragione dell’idea di coerenza, qualità e affidabilità che richiama nella clientela, il ruolo di collettore della stessa. Il profitto è associato all’offerta di un supporto post–vendita ad alto valore aggiunto, sotto forma di assistenza per l’installazione, la manutenzione, l’aggiornamento o la personalizzazione del prodotto.
In correlazione alle differenti ideologie e alle mutevoli esigenze e finalità prepostesi dai vari sostenitori del software non proprietario, vennero via via elaborati svariati tipi di licenze, tuttora correntemente in uso. Tra di esse spicca sicuramente, per importanza e diffusione, la GNU General Public License (GPL), che venne introdotta nel 1989 dalla Free Software Foundation, in particolare da Stallman e da Eben Moglen, allo scopo originario di apporla ai programmi GNU. Essa si compone di un preambolo, in cui vengono identificati i principi etici e giuridici che ne costituiscono il fondamento, e di tredici sezioni. Di particolare interesse sono le previsioni che delimitano le attività sul programma cui la licenza stessa si riferisce (esecuzione, copiatura, distribuzione e modifica), quelle che delineano i concetti di copyleft, di opera derivata dalla modifica di altro software, quelle che assicurano la disponibilità del codice sorgente e tracciano le condizioni della sua diffusione, e, infine, quelle attinenti al c.d. “scarico di responsabilità” per gli sviluppatori e all’assenza di qualsivoglia garanzia per l’utente. Eventuali danni derivanti dall’uso o dall’impossibilità di usare il programma, quali la perdita di dati o la difficoltà di interazione con altri programmi, sono posti totalmente a carico dell’acquirente.
Si è sopra accennato al copyleft, riferendosi a una delle caratteristiche, probabilmente la più densa di significati e implicazioni, della licenza GPL. L’espressione copyleft, da alcuni tradotta in permesso di copia o permesso d’autore, è stata coniata in ragione della sua idoneità ad esprimere allusivamente la funzione di ribaltamento dei principi tradizionali del copyright svolta dalla licenza, intesa, infatti, a garantire la piena esplicazione delle libertà fondamentali dell’utente, ossia quelle di utilizzo, di modifica e di ridistribuzione del software. Il gioco di parole sotteso all’uso dell’espressione deriva dal duplice significato del termine “left”: sinistra (come contrario di destra) e lasciare, permettere (left come participio passato del verbo to leave). La licenza copyleft, in luogo del tradizionale ruolo di elenco degli obblighi dell’utente, tipico delle licenze d’uso sul software commerciale, si tramuta così in un decalogo di diritti dell’utente, non modificabili nel loro nucleo essenziale. Viene stabilito un vincolo di tipo legale tra la disponibilità del codice sorgente e le libertà fondamentali sopra menzionate, nel senso che la reale funzione di preservazione della libertà del software è fornita proprio dal copyright, che assurge al ruolo di garante di essa.
Si noti che, in assenza di tale forma di tutela, ossia nel caso di software di pubblico dominio, nessuno potrebbe ostacolare un soggetto che arbitrariamente si arrogasse i diritti esclusivi sul programma e iniziasse a distribuirlo secondo le modalità proprie del software proprietario, criptando il codice sorgente, ad onta della provenienza pubblica del programma. Proprio al fine di impedire siffatte forme di abuso Stallman decise di usare gli strumenti offerti dalla legislazione del copyright, predisponendo una licenza in cui, anziché limitare le facoltà dell’utente, venissero tutelate le sue libertà mediante obbligo di trasmettere gli stessi diritti ricevuti, e ciò grazie all’inseparabilità a livello legale della disponibilità del codice e delle libertà di utilizzo, modifica, redistribuzione del codice medesimo o di qualunque altro codice da esso derivato. Il concetto di copyleft costituisce il punto di forza della licenza GPL e ha contribuito al suo successo: in pratica si tratta di una clausola di reciprocità, che richiede che tutte le versioni ampliate o modificate di un software libero siano anch’esse software libero: il copyleft, quindi, impone delle restrizioni sul rilascio di opere derivate da un software di cui sia stato fornito il codice sorgente, affinché anch’esse rimangano libere. Tale situazione giuridica, in cui l’utente non è giuridicamente in grado di limitare i diritti concessi dall’autore originale, ossia di porre ulteriori limitazioni all’uso del software, viene anche denominata “clausola di persistenza”. Persistenza, quindi, in quanto vi è l’impossibilità giuridica di alterare i termini della distribuzione, chiudendo, nel senso di rendere proprietario, un programma originariamente distribuito con licenze libere, di guisa che a tutti gli utenti successivi sia offerta la facoltà di ridistribuire e modificare il programma.
La licenza Library General Public License (LGPL) è stata predisposta per ovviare ad un effetto collaterale del copyleft, ossia la viralità della licenza che lo preveda. Per viralità si intende che i programmi coperti dalla licenza non possono essere incorporati in programmi di tipo proprietario. Ciò significa che condizione per il loro funzionamento in associazione di un software con un altro coperto da GPL, è che anche i primi siano coperti dalla stessa licenza. Ciò impedisce che uno sviluppatore possa scorporare da un pacchetto software una sua componente e rielaborare solo quest’ultima, come anche che si possano fare interagire software di derivazione libera con software commerciali. Dato che le librerie consistono in raccolte di funzioni precompilate (le c.d. routine), ossia una specie di microsoftware funzionale ad un software in cui è incorporato, pur rimanendo da esso distinguibile, la licenza GPL, ed in particolare il paradigma del copyleft, costituirebbe un ostacolo all’uso della libreria stessa, la quale non potrebbe essere utilizzata dagli sviluppatori di software proprietario, con significativa perdita di potenziale da parte della medesima. La licenza GPL sulla libreria, infatti, comporterebbe l’estensione dei propri termini a qualunque applicazione, libera o meno, che faccia uso della libreria, sfavorendone così l’uso e lo sviluppo. Conseguentemente, nel 1991 la Free Software Foundation elaborò per le librerie la licenza LGPL. In essa, pur permanendo sostanzialmente il paradigma del copyleft nella sua dimensione essenziale, risultano alleggerite alcune restrizioni della GPL, in modo da consentire la creazione di software, anche non proprietario, tramite librerie libere. Con la LGPL, quindi, il programmatore è posto nella condizione di poter creare un free software utilizzabile da software forniti di licenza proprietaria. L’acronimo LGPL, in ragione dell’attenuazione dei principi del software libero che comporta, ha subito nel tempo una modificazione: non più library GPL, bensì lesser GPL, nel senso di GPL attenuata. Si parla anche, con riferimento alla LGPL, di copyleft debole, atteso che non tutte le opere derivate ereditano la licenza copyleft, spesso a seconda del modo in cui sono derivate. La libreria software, comunque, deve rimanere libera, nel senso che il codice sorgente della parte LGPL di essa deve rimanere disponibile e deve poter essere aggiornabile e modificabile indipendentemente dal resto del software cui è collegato.
La licenza Berkley Standard Distribution (BSD), nella versione originale, consente la incorporazione del software libero in software proprietario. La possibilità di utilizzare il software da essa tutelato per sviluppare software proprietari fa sì che in essa non siano riscontrabili le caratteristiche del copyleft: i diritti da essa concessi non si trasmettono all’infinito, ma cessano quando il codice da libero si trasforma in commerciale. Analogamente avviene nella licenza Massachusetts Institute of Technology (MIT). Altri esempi di licenze sono la Netscape Public License (NPL), la Mozilla Public License (MPL) e la CeCILL.
Peraltro, nonostante il fenomeno “open” sia nato in ambito prettamente informatico, esso si è presto esteso ad altri tipi di opere creative diverse dal software, dove è stata coniata l’espressione “open content” proprio per indicare la possibilità di fruire liberamente del contenuto e di farne copia (si discute maggiormente, invece, sulla facoltà di modifica: mentre essa è auspicabile ad esempio per opere di documentazione e per i testi tecnico–scientifici, lo è meno o non lo è affatto in opere come quadri o poesie, in quanto maggiormente rappresentative della personalità dell’autore).
Si pensi, tanto per citare alcuni degli esempi tra le licenze maggiormente significative, alla Free Documentation License (FDL), ossia la licenza per la documentazione libera del progetto GNU, e a quelle denominate “Creative Commons Public Licenses” (CCPL), pertinenti al progetto Creative Commons, il cui sostrato ideologico, da far risalire a Lawrence Lessig e James Boyle, consiste nell’etica della condivisione, dell’educazione del pubblico e dell’interazione creativa. In una delle opzioni di tale gruppo di licenze, precisamente in quella detta “share alike” (“condividi allo stesso modo”), ossia nell’obbligo di applicare alle opere derivate lo stesso tipo di licenza dell’opera originaria, si riscontrano i tratti del copyleft.
Tornando al copyleft nelle licenze di software libero, queste ultime sono appunto suddivisibili in due categorie, ossia licenze copyleft (o licenze compatibili con la GPL) e licenze non copyleft (o licenze incompatibili con la GPL). In entrambi i casi vengono attribuiti all’utente, pur con differenti gradazioni – in primis, ovviamente, l’adozione o meno del paradigma del copyleft – una serie più o meno ampia di facoltà, in ciò significativamente discostandosi dalle licenze d’uso tipiche del software proprietario.
Nelle ultime, infatti, viene ceduto il solo godimento personale del programma, senza nemmeno possibilità di farne copia (se non per uso personale). Si noti, peraltro, che sul software proprietario e sulle licenze ad esso pertinenti è imperniata la disciplina specifica dettata per il programmi per elaboratore, a livello sia europeo che italiano: come si è sopra visto, negli artt. 64 bis, 64, ter e 64 quater della Legge sul Diritto d’Autore, e nelle correlative disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della Direttiva sulla tutela giuridica del software, non si rinvengono riferimenti al fenomeno del software libero, né, tanto meno, profili di regolamentazione di esso. La ratio del corpus normativo specifico in tema di software pare piuttosto ravvisabile nella predisposizione di un apparato di tutela dei diritti esclusivi di sfruttamento e nella conseguente limitazione delle facoltà degli utilizzatori, a discapito dei principi che si sono appena esaminati, come pure dei vantaggi e delle positive ricadute, sotto molteplici profili, dell’adozione dell’approccio favorevole ai prodotti open source.
3. Le problematiche giuridiche connesse al software open source
Le problematiche di ordine giuridico connesse al fenomeno del software open source sono innumerevoli e complesse, per cui in questa sede è possibile solo un breve accenno alle principali di esse. Una prima questione attiene alla natura giuridica delle licenze di software non proprietario: ci si domanda se esse siano riconducibili al contratto o, piuttosto, alla categoria dell’atto unilaterale, con le rilevanti conseguenze che ne derivano relativamente alla disciplina applicabile. L’opinione prevalente nell’ambito del panorama dottrinale italiano propende per la natura contrattuale, e in particolare per la riconduzione nell’ambito dei contratti atipici, ossia non espressamente previsti dal diritto privato. Le licenze copyleft vengono qualificate come negozi sinallagmatici, standardizzati, di durata, aventi ad oggetto alcuni obblighi di fare e di non fare, quali quello di ulteriore condivisione (share alike) o quello eventuale di non apporre modifiche (no derivs). Un altro aspetto delicato riguarda le implicazioni di diritto internazionale del fenomeno, dovuto alla dimensione globale del mercato software e alla compagine globale e interconnessa delle comunicazioni. Si pensi alle differenze in materia di principi generali dei contratti e di tutela della Proprietà Intellettuale riscontrabili tra il sistema anglo–americano e quello europeo–continentale.[7] Per quanto concerne il panorama normativo italiano, gli artt. 1341, 1342 e soprattutto 1469 bis e seguenti del codice civile apprestano accorgimenti ineludibili a tutela della posizione del consumatore, dei quali non si trova traccia negli ordinamenti da ultimo menzionati. Ciò ha pesanti riflessi in tema di licenze di software, le quali rientrano quasi integralmente nella categoria dei contratti per adesione, ossia di quei negozi giuridici basati su un regolamento unilateralmente predisposto da una delle parti, cui l’altra (tendenzialmente il consumatore) può solo scegliere di aderire o meno. Un altro esempio, anch’esso riferibile al software, concerne i differenti modelli di tutela della proprietà intellettuale. Mentre il modello anglosassone del copyright, al quale tutto il mercato delle nuove tecnologie e della rete fa sempre maggiore riferimento, è imperniato esclusivamente sui diritti patrimoniali di sfruttamento dell’opera creativa, negli ordinamenti europei vengono considerati anche i diritti morali.
Problematiche siffatte, di cui le precedenti costituiscono una semplice esemplificazione, devono essere tenute presente quando si fa uso di strumenti giuridici, quali le licenze di software libero, elaborati in differenti ordinamenti giuridici: l’opera di porting delle licenze, dunque, non consiste in una semplice traduzione delle medesime, ma, al contrario, anche nell’adattamento delle varie clausole negoziali al diritto interno, in particolare alle sue norme imperative, le quali non possono essere derogate dall’autonomia negoziale delle parti. In quest’ottica vanno inquadrate anche le clausole di esclusione della responsabilità previste nelle licenze GPL e in altre consimili: nell’ordinamento italiano, in certi casi esse non hanno efficacia, contrastando proprio con la disciplina inderogabile a tutela della parte debole del rapporto contrattuale, ossia l’utente.
La licenza di software libero CeCILL, creata dal lavoro congiunto di tre organismi francesi di ricerca, sembra tener conto delle problematiche sopra accennate, e soprattutto della specificità del contesto giuridico europeo. Essa è stata assoggettata alla legislazione francese ed è stata predisposta nel rispetto, oltre che della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali, delle norme e dei principi comunitari in materia, lasciando quindi supporre la conformità della stessa alle legislazioni nazionali adottate nei diversi ordinamenti degli Stati membri per dare attuazione al diritto comunitario. Si allude, tra l’altro, a:
- Direttiva del Consiglio n. 91/250/CEE, sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore;
- Direttiva del Consiglio 93/13/CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- Direttiva del Consiglio 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- l’art. 23 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, riguardo alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La conformità della Licenza CeCILL al diritto comunitario è stata riconosciuta dalla stessa Commissione Europea, in un rapporto del 16 dicembre 2004.
Ancora, la dimensione internazionale del fenomeno delle licenze di software libero comporta il problema dell’individuazione del diritto applicabile in caso di controversia, tema proprio del ramo del diritto denominato “diritto internazionale privato”. Riguardo all’enforcement dei diritti derivanti dalle licenze di software libero, ossia alla concreta attuazione delle previsioni in esse contenute, esso pone innanzi tutto questioni di ordine probatorio: infatti, affinché il programmatore sia effettivamente tutelato in sede giudiziaria occorre che provi non solo di essere il vero e unico titolare dei diritti sul software, ma anche l’effettiva ricezione della licenza, ossia che l’utente fosse in grado di conoscere il regolamento negoziale, come pure l’accettazione della stessa. Inoltre, se solo si considera che il software libero è generalmente sviluppato con la collaborazione di un numero indefinito di programmatori, si comprende come non sia per nulla agevole individuare chi tra essi abbia la legittimazione giuridica ad agire in giudizio. Il problema, peraltro, ha avuto scarse occasioni di presentarsi: in Europa si conta solo una sentenza tedesca in materia di software libero. Ecco allora che ci si domanda quale sia la ragione per l’assenza di test giurisprudenziali.
La pluralità dei soggetti coinvolti nella creazione del software libero pone l’ulteriore interrogativo circa l’inquadramento di quest’ultimo nell’ambito della classificazione dottrinale, tipica del diritto d’autore italiano, la quale vede contrapporsi le opere collettive, quelle realizzate in comunione e opere composte. In generale, l’ultima tipologia è quella che maggiormente si attaglia alle opere copyleft, posto che in essa i contributi dei singoli autori sono inscindibili ma identificabili, a differenza che nelle prime, in cui essi sono distinti e autonomi, e nelle seconde, in cui sono indistinguibili e inscindibili.
Un’ulteriore questione attiene alle libere utilizzazioni (fair use nel sistema anglosassone). La locuzione allude a casi eccezionali, previsti da specifiche norme (artt. 65 ss. della legge sul diritto d’autore, per quanto concerne l’Italia), nei quali risulta inapplicabile la tutela d’autore, per ragioni di inopportunità e di contrarietà agli scopi di promozione della cultura nell’interesse collettivo. Il software, in tali casi, non è sottoposto alle limitazioni derivanti dai diritti di privativa, ma, al contrario, può essere liberamente utilizzato, similmente a quanto accade nel modello di distribuzione del copyleft. Tra i due istituti sono riscontrabili, quantomeno a livello teorico, delle differenze: l’utilizzo dell’opera, nel caso di licenze copyleft, non può eccedere le previsioni delle licenze medesime, mentre nelle ipotesi del fair use l’utilizzo del programma è libero a prescindere, ed eventualmente anche oltre, dall’esistenza di licenze. Inoltre, il fair use rappresenta l’eccezione alle regole del diritto d’autore tradizionalmente inteso, mentre il copyleft vuole porsi come un differente modo di gestione della proprietà intellettuale a livello generalizzato, e non di semplice eccezione. Ciononostante, essi sono accomunati da un principio di fondo analogo, vale a dire la concreta promozione della diffusione della conoscenza e delle idee. Inoltre, il sistema distributivo di tipo copyleft può essere inteso come espressione del regime delle libere utilizzazioni, quando viene svolto nella rete a favore di singoli utenti.
4. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del software open source
Da un punto di vista di più ampio respiro, è interessante esaminare brevemente le conseguenze e le sfaccettature riconnesse all’utilizzo di software open source, anche in contrapposizione dialettica con quelle pertinenti al software proprietario. Innanzi tutto vanno considerate le potenzialità socio–culturali del fenomeno dell’open source e dell’accesso e condivisione delle informazioni, in termini di crescita culturale collettiva, di impatto positivo sul benessere economico e sociale, e di possibile miglioramento del processo formativo degli individui: le dimensioni del mondo open source, infatti, vanno ben oltre i limiti dell’ambito informatico. Si spazia dal tema della circolazione del sapere, a quella della cultura della condivisione, a quello di libertà di divulgazione scientifica dei risultati della ricerca, al dibattito sulle questioni connesse alla tutela del diritto d’autore, allo stesso rapporto tra pubblica amministrazione e consociati, alle valenze formative, al possibile ruolo nel tentativo di superamento del divario digitale.
I costi del software open source sono nettamente inferiori a quelli del software proprietario: non solo normalmente le licenze prevedono la distribuzione a titolo gratuito, ma la stessa procedura di sviluppo non richiede l’investimento di consistenti risorse finanziarie. A ciò si ricollega la convinzione di alcuni circa la possibilità di fare dell’approccio open source il fattore chiave di una strategia commerciale altamente competitiva, funzionale alla rinascita dell’industria europea nel settore dell’ICT.
Il software libero viene ritenuto uno dei possibili strumenti per favorire e sostenere le società di software italiane ed europee, in grado di arginare il progressivo allontanamento dal settore di grandi player, quali Olivetti, ICL e Bull, allontanamento che accentua la dipendenza tecnologica europea dagli Stati Uniti e dall’Asia[8]. Così, se nell’immaginario collettivo l’open source non ha ancora dato di sé un’impressione di qualità e affidabilità, la sua diffusione è invece in ascesa per le sue caratteristiche di usabilità, semplicità, e soprattutto di economicità. I vantaggi economici dell’open source sono evidenti e derivano non solo dall’abbattimento dei costi delle licenze e dei software, ma anche da quelli dell’hardware, considerato che i server basati su software non proprietari hanno esigenze più limitate. Una conferma a questa affermazione ci viene data dalla Cina, che ha individuato nell’open source un mezzo di diffusione tecnologica in ambito familiare: il territorio vastissimo e la grave arretratezza informatica del paese hanno spinto a riutilizzare i vecchi 386 e Pentium I, disponibili a prezzi irrisori sul mercato, per diffondere l’alfabetizzazione informatica. Lo stesso accade in India, un paese il cui reddito pro capite medio è tra i più bassi del mondo, dove dal 1996 è attivo il GSCP (Goa Schools Computer Project), una partnership tra governo, comunità locale e settore privato che fornisce pc riciclati con Linux alle scuole della regione.
Ma le motivazioni che inducono a considerare conveniente l’uso di questo tipo di software sono molte altre. Innanzitutto la scelta della logica del free software può favorire la nascita e lo sviluppo di un mercato per progettisti e programmatori di software libero, con una conseguente ricaduta positiva sull’occupazione. Il software libero è considerato poi una garanzia per salvaguardare le culture locali, soprattutto sotto il profilo del superamento delle barriere linguistiche. A tale proposito, di grande interesse è la creazione da parte di un’azienda sudafricana di un software gratuito, denominato Impi, che funziona sia con Windows che con Linux, il quale, oltre ad avere funzionalità di posta elettronica e di scrittura, ha la particolarità di possedere uno spell checker nella lingua kiswhili, una delle più diffuse nel continente africano.
Ci sono infine almeno altre due ragioni che attengono ai vantaggi di utilizzare software libero. La prima riguarda la pirateria informatica: molti governi si sono resi conto che l’abitudine di non pagare le licenze dei software proprietari, soprattutto nel campo dell’utilizzo pubblico e di quello industriale, è da combattere con ogni mezzo; l’utilizzo di software open source eliminerebbe il problema alla radice. La seconda riguarda invece i principi di difesa della sovranità dello stato: attualmente la sicurezza di ogni stato dipende dagli autori del software – spesso stranieri – utilizzato dallo stato stesso. Il software libero garantirebbe un controllo assoluto e completo sui programmi in uso all’interno dello stato, permettendo una verificabilità impossibile con l’utilizzo dei programmi proprietari. Anche alcuni enti governativi statunitensi hanno preso in considerazione il software libero: uno studio del Dipartimento della Difesa americano ha indicato quattro aree nelle quali sono essenziali le applicazioni open source e una di queste è proprio quella della sicurezza.
Sotto il profilo tecnico, poi, il software libero presenta indubbi punti di forza, che ne rendono appetibile l’ampia utilizzazione e diffusione. In particolare, l’utilizzo di software e, soprattutto, di formati aperti, intesi come modalità di rappresentazione dei dati in forma elettronica rese pubbliche, documentate e utilizzabili da chiunque, assicura benefici considerevoli quali l’indipendenza, l’interoperabilità, la neutralità e la persistenza. La dipendenza da uno specifico prodotto o fornitore viene meno, dato che tutti possono sviluppare applicazioni che gestiscono un formato aperto: l’utente è lasciato libero di scegliere sulla base del rapporto qualità/prezzo o in base ad altri criteri suoi propri e viene di fatto favorita la standardizzazione delle soluzioni informatiche.
L’interoperabilità è la capacità di due o più sistemi o applicazioni di procedere allo scambio di informazioni e di usarle, oppure la capacità dell’hardware e del software di macchine differenti, fornite da diversi produttori, di pervenire ad una comunicazione comprensibile tra loro. Tale caratteristica richiede l’uso di formati, interfacce e tecnologie aperte per la gestione dei dati, in modo da favorirne la condivisione tra sistemi eterogenei. Si noti che l’estrema rilevanza dell’interoperabilità è alla base della previsione di cui all’art. 64–quater della legge sul diritto d’autore, costituente attuazione nell’ordinamento interno dell’art. 6 della Direttiva 250/1991/CEE. Tale dettato normativo consente, in presenza di ben determinate e tassative condizioni, di prescindere dall’autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del software “qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64 bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente”. Tale disposizione attiene al tema, alquanto dibattuto, della decompilazione (o reverse engineering). Il termine si riferisce al procedimento che, consentendo di risalire dal codice oggetto al codice sorgente, viene utilizzato per sviluppare software che possano interagire tra loro e, in tal modo, rendere possibili prestazioni più complesse. Alla base della disciplina sopra richiamata vi è, soprattutto, l’esigenza di garantire una certa divulgazione delle informazioni tecniche incluse nei programmi per elaboratore, degli algoritmi, della loro struttura e, in generale, di tutte le conoscenze specialistiche impiegate nello sviluppo dei computer programs, in modo che esse possano essere utilizzate in programmi diversi.
L’obiettivo ultimo, in tal senso, è il progresso del settore. Al suddetto obiettivo se ne accompagna un altro, che tiene conto delle caratteristiche dello specifico mercato delle tecnologie informatiche: si ha la necessità che i produttori di software siano in grado di fornire prodotti nuovi, ma sempre compatibili con quelli già esistenti. Proprio in vista degli scopi anzidetti, è stata prevista la presente eccezione al monopolio del titolare dei diritti di sfruttamento del programma, consistente nel permettere, a determinate condizioni, a terzi di riprodurre il codice del programma senza la sua autorizzazione. La condizione primaria, che legittima la suddetta operazione, è rappresentata, appunto dalla finalizzazione ad ottenere l’interoperabilità, o interconnessione, con altri programmi. Quest’ultima, come si accennava, è una caratteristica dotata di estrema rilevanza a livello pratico: pertanto, essa viene di frequente enfatizzata nel dibattito che contrappone il software proprietario a quello libero, dato che quest’ultimo consente notevoli vantaggi rispetto al raggiungimento dell’interoperabilità, come pure della portabilità, con positive ricadute sotto svariati punti di vista. Infatti, le limitazioni alla sfera applicativa dell’articolo in esame, e quindi dell’effettiva possibilità per il programmatore di compiere operazioni, peraltro molto costose, di reverse engineering, sono innumerevoli. Si comprende, dunque, lo spirito di fondo della cultura open source, che individua nella preservazione e tutela dei diritti patrimoniali del programmatore, cui si riconnette la mancanza di divulgazione del codice sorgente, degli ostacoli allo sviluppo di nuovo software ed al progresso del settore: gli sforzi impiegati nella reverse engineering potrebbero essere più proficuamente indirizzati alla creazione di soluzioni innovative.
Ancora, grazie al software open source viene assicurata la persistenza, nel senso di possibilità di conservazione, del patrimonio informativo, a fronte della costante evoluzione tecnologica, con conseguente “protezione degli investimenti” per gli utenti. Mentre in ambito proprietario il legame tra utente e fornitore del software è molto stretto[9], l’utilizzo di software libero comporta dei benefici anche sotto il profilo della portabilità, da intendersi come compatibilità del codice con sistemi hardware e architetture software differenti. Tale caratteristica, come abbiamo già accennato, rende possibile il riutilizzo di componenti vecchi la cui rapida obsolescenza rientra di frequenza nella strategia di marketing dell’industria informatica basata sul software proprietario. Diretta conseguenza di tale caratteristica è l’alto grado di compatibilità ambientale del software libero, che a differenza dei software proprietari che richiedono spesso nuovo hardware (costruito con risorse deperibili e altamente inquinanti), il cui smaltimento causa danni ambientali, non necessita di nuovi componenti, tutelando così l’ambiente.
Se le possibilità offerte dall’apertura del codice sorgente in termini di potenziamento dell’interoperabilità e della portabilità vanno accolte con favore, gli eventuali risvolti patologici vanno respinti con vigore: ci si riferisce agli abusi resi possibili dalla disponibilità del codice sorgente, sotto forma di disattivazione delle misure tecnologiche di protezione, tipiche dei sistemi di Digital Right Management, elaborate per supportare lo strumento giuridico nella lotta contro la violazione del diritto d’autore. Nonostante sia di per sé discutibile il controllo tecnologico dei dispositivi, per motivi che in questa sede non possono essere esaminati, preme piuttosto evidenziare come la protezione da essi offerta ai diritti di privativa su opere creative digitali possa essere aggirata costruendo dispositivi di lettura privi delle funzioni di enforcement e di riconoscimento delle limitazioni tecnologiche. L’esistenza di sistemi operativi non proprietari e open source, con la correlativa possibilità per gli utenti di scambio di software, inibisce la reale efficacia dei sistemi di protezione: è inutile incorporarli nell’hardware, se poi essi possono essere disattivati con un software che non si interfaccia con gli stessi. Questa breve notazione a conferma dell’assunto, fatto proprio da molti, secondo cui la tecnologia e l’innovazione, di per sé, sono neutrali: è, piuttosto, l’uso che ne fanno i singoli individui che può essere valutato in termini di disvalore e, quindi, censurato, o, piuttosto, apprezzato ed incentivato dalla comunità, per le positive ricadute che comporta[10]. Altre caratteristiche tecniche del software open source vanno individuate nella modularità, ossia nella composizione in singoli moduli di codice, suscettibili di essere “montati e smontati” a seconda delle esigenze. Ciò consente una maggiore snellezza ed affidabilità dei programmi, così come una maggiore flessibilità. Con tale ultimo termine si fa riferimento alla capacità di adattamento del programma alle diversificate esigenze degli utenti. Mentre nel modello proprietario lo sviluppo di una differente versione di un software avviene in caso di valido ritorno economico per l’impresa, nell’approccio open source chiunque è abilitato a crearsi una versione con caratteristiche rispondenti ai suoi bisogni, partendo da quella rilasciata dalla comunità.
Inoltre, l’elevato numero di soggetti coinvolti nelle fasi di testing e di debugging, rendono il software libero più affidabile di quello proprietario, dove per affidabilità si intende la capacità di esso di mantenere le proprie prestazioni nel tempo e nelle diverse situazioni. Anche in termini di performance e di sicurezza i programmi a codice aperto sono dotati di competitività. Infatti, in genere essi assicurano prestazioni di alta qualità con riferimento alla velocità e alle funzionalità implementate, oltre che una discreta capacità di difendersi da eventuali violazioni dell’integrità o da usi non appropriati. Ciò grazie anche al coinvolgimento di più hacker/sviluppatori nell’ispezione dei sistemi di crittografia, che fa sì che il numero e la gravità dei danni arrecati dai virus informatici siano relativamente limitati, con conseguente solidità e resistenza dei programmi medesimi. In ultima analisi, se l’insieme delle caratteristiche tecniche appena richiamate fa sì che la qualità del software libero, intesa come capacità di soddisfare requisiti esplicitati e non, sia generalmente avvertita come elevata, il dibattito è acceso circa la sua superiorità o meno rispetto al software proprietario. Su un punto, però, si può concordare, ossia sul fatto che il software open source costituisca un’alternativa valida a quello commerciale.
5. Software libero e digital divide
Un ultimo aspetto deve essere considerato in tema di software libero. Se le caratteristiche succitate lo rendono effettivamente competitivo, estremamente malleabile e decisamente economico, è possibile affermare che utilizzare software non proprietari potrebbe aiutare a superare il digital divide? In altri termini, ci si interroga circa l’efficacia delle politiche governative che stimolano l’uso di software open source con l’intento di abbattere le barriere derivanti dallo sviluppo tecnologico. In questo senso, una risposta può essere fornita dalla duplice considerazione dei risultati ottenuti dalle nazioni che le hanno poste in essere e delle motivazioni che le hanno spinte a dotarsi, o a incentivare l’utilizzo, di software libero.
La velocità con la quale si sta diffondendo la tecnologia provoca una dura selezione sotto il profilo sociale determinando tra gli individui una disuguaglianza nell’accesso alle informazioni, con la conseguente divisione del mondo in diverse aree: per digital divide (o divario digitale) si intende la distanza, in termini di accesso alla tecnologia, che deriva dalla frattura economica e sociale tra i paesi ricchi e quelli poveri. Si suole dividere il digital divide in tre diversi stadi: un primo stadio di divario infrastrutturale, un secondo in termini di accesso, un terzo valutato in base alla qualità dell’accesso. La possibilità di accedere alla Rete, infatti, è uno solo degli aspetti che individuano il divario: l’accesso da solo non risolve il problema, pur essendo un prerequisito per superare la disuguaglianza in una società nella quale i gruppi sociali sono sempre più organizzati intorno a Internet.
Il divario digitale può essere considerato la cortina di ferro immateriale dell’età moderna, che non solo allontana le nazioni le une dalle altre ma che crea delle spaccature anche al loro interno. Agire per superarlo non significa soltanto favorire la diffusione delle nuove tecnologie all’interno della società, ma anche mettere in relazione la crescita della tecnologia con la società nel suo complesso: informatizzare i singoli paesi e fornirli delle necessarie infrastrutture non basta, le nuove tecnologie devono creare uno sviluppo complessivo che permetta di promuovere la crescita di una società dell’informazione globale e omogenea. Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, infatti, offrono enormi possibilità di promuovere l’espansione economica, ridurre la povertà, aiutare i paesi più deboli a inserirsi nei mercati mondiali, diffondere l’alfabetizzazione, migliorare l’amministrazione e la partecipazione sociale dei cittadini. In sostanza, si è fatta strada l’idea che le nuove tecnologie possano aiutare i paesi più bisognosi a saltare alcune tappe, talvolta molto lunghe, nel cammino verso lo sviluppo: lo dimostra il fatto che ormai da alcuni anni il superamento del divario digitale sia all’ordine del giorno nelle conferenze internazionali e costituisca uno dei punti fermi dei programmi di lavoro di tutti i governi.
A livello europeo, la riunione del Consiglio d’Europa avvenuta a Lisbona nel marzo del 2000 ha stabilito un obiettivo ambizioso: assicurare entro il 2010 a ogni cittadino europeo l’acquisizione delle capacità necessarie per vivere e lavorare nella nuova Società dell’Informazione, trasformando così il pericolo di digital divide nell’opportunità di una digital cohesion[11]. L’idea che i paesi in via di sviluppo possano tentare un vero e proprio salto storico, basato sull’informazione, che aiuti a superare gli squilibri più macroscopici, è sempre più diffusa. Il tentativo di utilizzare software non proprietari per aiutare i paesi meno sviluppati a effettuare questo salto si colloca in questa ottica. Negli ultimi anni molteplici sono state le iniziative prese sia da organismi sovranazionali che dai singoli governi: il software libero, infatti, si sta ormai diffondendo in tutto il mondo grazie anche al ruolo svolto da questi ultimi. Le pubbliche amministrazioni, le università, i centri di ricerca giocano un ruolo centrale nel produrre e nel promuovere la creazione di software open source attraverso l’utilizzo e il finanziamento della ricerca, la creazione di centri per la diffusione e l’accesso alle nuove tecnologie. Il numero degli stati interessati all’open source è in costante aumento: da paesi emergenti come la Cina, il Brasile, l’India, a casi di riscossa di economie in crisi come il Venezuela, dai paesi dell’Unione Europea con politiche nazionali come la Francia e la Germania a paesi in cui prevalgono politiche regionali e locali come l’Italia e la Spagna, tutto il mondo è coinvolto. L’espansione dell’utilizzo e dell’adozione di software non proprietari, comunque, è stata contrastata dai grandi produttori di software proprietario, a conferma del complesso rapporto, cui si accennava sopra, tra software libero e mercato, nonostante con la OSI alcuni dei maggiori punti di attrito con le industrie software siano stati risolti.
Nonostante ciò, permangono molte questioni aperte e l’atteggiamento di chiusura dell’industria di fronte all’emersione e al consolidamento del fenomeno del software non commerciale ha spesso portato a reazioni esasperate, quali campagne per scoraggiare l’utilizzo dell’open source e politiche aziendali che possono essere definite “di svuotamento dei magazzini”. Con pretesti filantropici, infatti, le grandi multinazionali hanno cominciato a offrire gratuitamente i propri sistemi operativi ai paesi meno sviluppati. Emblematica a questo proposito è la donazione che qualche anno fa Microsoft ha fatto al governo sudafricano: il presidente Mbeki ha firmato un accordo con il colosso americano per la fornitura di software gratuito e supporto tecnico per circa 32.000 scuole, traendone un enorme vantaggio economico. Non quantificabile è invece il vantaggio che ne ha tratto la Microsoft: l’utilizzo di un sistema operativo come Windows XP da parte di centinaia di migliaia di giovani sudafricani potrebbe garantire l’apertura di un futuro mercato, stabilendo di fatto una sorta di monopolio all’interno dello stato[12]. Di fronte all’opposizione delle grandi case produttrici di software si è trovato anche il Venezuela, quando nel 2004 il governo ha varato una legge per rendere obbligatorio l’uso di software open source nel settore pubblico. La migrazione della pubblica amministrazione venezuelana dal software proprietario a quello libero è stata immediatamente ostacolata da Microsoft che attraverso l’Initiative for Software Choice, una lobby sostenuta dai colossi dell’informatica, ha cercato di sensibilizzare il governo venezuelano sui pericoli dell’open source, sostenendo che un’adozione esclusiva del software libero avrebbe allontanato il Venezuela dall’obiettivo di riduzione del digital divide. L’alternativa Microsoft, basata anche questa volta su offerte speciali, donazioni e incentivi all’acquisto, ha creato non pochi problemi alle intenzioni del governo venezuelano, la cui pubblica amministrazione utilizzava Windows. Nonostante le enormi difficoltà dovute soprattutto alla necessità di formare il personale, in pochi anni il governo venezuelano ha risparmiato milioni di dollari, nonostante i soldi spesi per finanziare la formazione del personale e per attuare la migrazione dei propri sistemi informatici, con conseguenze in termini formativi, occupazionali e competitivi enormi.
Altri paesi hanno pensato di superare il divario digitale in modo alternativo. Il Brasile è stato uno dei primi paesi a incoraggiare la migrazione della pubblica amministrazione verso software libero (per motivi non solo economici, ma anche di crescita sociale e culturale). L’intenzione del governo brasiliano non è quella di rimpiazzare completamente i software proprietari, ma piuttosto quella di agevolare la possibilità di scegliere le alternative open source, magari spingendo le grandi case produttrici di software ad abbassare i costi delle licenze. Il programma varato dal governo brasiliano di Lula, chiamato PC Conectado, che propone l’acquisto di un pc e la connessione a Internet a prezzi molto bassi, è stato varato per accrescere il tasso di penetrazione dei dispositivi informatici negli strati più disagiati della società e per favorire la diffusione degli strumenti tecnologici in ambito domestico, aumentando così il livello di alfabetizzazione informatica del paese e abbattendo il divario digitale.
L’esempio del governo progressista brasiliano non deve far pensare però che la relazione tra open source e democrazia sia lineare. Come abbiamo accennato, lo sguardo benevolo che il governo cinese ha nei confronti del software libero dimostra che l’open source è guardata di buon occhio ovunque: i paesi con governi autoritari invece di vedere nel software open source una tecnologia libera, la ritengono semplicemente una tecnologia più utile e più efficace. In Cina, sebbene non ci siano state dichiarazioni pubbliche sui vantaggi dell’utilizzo di tale tipo di software, la scelta di una produzione autonoma in questo campo è diventata una politica prioritaria e sta facendo passi da gigante. Il governo cinese, il cui progetto è quello di rendersi indipendente nella produzione sia di software sia di hardware, ha imposto l’uso di Linux nelle università, in campo militare e nella pubblica amministrazione, ha stanziato finanziamenti per la costruzione di un portale che riunisca programmatori di software libero, ha firmato accordi di collaborazione con grandi gruppi industriali e si sta muovendo, in anticipo su altri stati, per creare delle applicazioni desktop open source.
Negli Stati Uniti, che possono essere considerati la patria sia del software proprietario che del software libero (il tasso di penetrazione di entrambi è altissimo), alcune strutture governative e paragovernative si sono avvicinate a software alternativi. Oltre al Dipartimento della Difesa americano, di cui abbiamo già parlato, anche la NASA ha condotto studi simili: un report interno, che ha individuato le varie licenze più adatte alla ricerca, ha esaminato il software open source e ne ha suggerito l’adozione come software di tecnica ingegneristica. L’auspicio che il free software venga utilizzato, proveniente da istituzioni quali il Dipartimento della Difesa americano e la NASA, conferma il pensiero che i suoi vantaggi non siano meramente economici, ma investano anche la sua usabilità e la sua sicurezza.
Quanto al panorama europeo, si registra una carenza di regolamentazione normativa del fenomeno del software libero: i centri di competenza di carattere istituzionale che si occupano di esso sono poco diffusi. Al contrario, i gruppi di lavoro sparsi sul territorio europeo, impegnati sul tema delle tecnologie open source e nell’offerta di consulenze e servizi, sono numerosissimi. L’Unione Europea si è in effetti espressa più volte a favore del software libero, promuovendo studi e iniziative volte a favorirne la diffusione soprattutto nella pubblica amministrazione. In questo ambito è stato creato l’osservatorio IDA (Interchange of Data Between Administrations), che favorisce lo scambio elettronico di informazioni, e più recentemente l’osservatorio OSO (Open Source Observatory) che ha lo scopo di condividere risorse ed esperienze open source provenienti dalle amministrazioni europee. Dal punto di vista dei tentativi di superare il digital divide, però, il passo più significativo è probabilmente quello compiuto nel 2002 con “eEurope 2005: una società dell’informazione per tutti”, un piano di azione (le cui indicazioni sono state richiamate anche per gli anni 2006–2008) che si è posto l’obiettivo di promuovere l’uso del software open source nel settore pubblico e di favorire una migliore pratica nell’e–government attraverso lo scambio di esperienze nell’Unione.
Se tali e consimili previsioni, tese a supportare lo sviluppo di una società basata sulla condivisione della conoscenza, a prima vista paiono in linea con lo spirito del software libero e del copyleft e con la disponibilità del codice sorgente che li caratterizza, da un’indagine più approfondita della politica comunitaria in tema di ricerca e innovazione, ed in particolare dal Sesto e dal Settimo Programma Quadro, emergono alcuni punti che sembrano contraddire questa conclusione, creando una certa confusione. Infatti, da un lato, i programmi quadro incoraggiano lo sviluppo di tali esperienze, anche mediante le priorità dedicate alla società dell’informazione e con il favore per l’e–learning.
La Commissione Europea, inoltre, stimola ad utilizzare il software libero nel settore pubblico e sostiene programmi e progetti di ricerca sull’interoperabilità e sullo svilppo di standard aperti. Dall’altro lato, però, uno degli obiettivi primari dei Programmi Quadro e di tutta la politica comunitaria del supporto all’innovazione e alla ricerca consiste nell’incremento della competitività dell’industria europea e nel favorirne la crescita, mediante lo sfruttamento economico dei risultati investigativi scaturiti dai vari progetti, detti conoscenze. I Contratti Tipo predisposti dalla Commissione per regolamentare sia il rapporto tra la stessa e i partecipanti ai progetti europei di ricerca e sviluppo, sia le relazioni tra i medesimi, sono chiaramente indicative della preminenza dell’applicazione industriale e commerciale delle conoscenze, rispetto alla loro diffusione.
L’art. 23, c. 2 del Regolamento n. 2321/2002/CE e le condizioni generali del contratto con la Commissione dispongono, ad esempio, che i partecipanti sono tenuti a diffondere i risultati della ricerca entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, sempre che ciò non ne pregiudichi la protezione o valorizzazione e tenendo conto di diversi altri aspetti. In particolare, la diffusione dovrà aver luogo previa considerazione della necessità di salvaguardare i diritti di Proprietà Intellettuale, degli interessi legittimi dei partecipanti, della confidenzialità di alcune conoscenze e dei benefici di una rapida diffusione, soprattutto al fine di “evitare duplicazioni delle attività di ricerca e creare sinergie tra azioni indirette”. Ancora, sul titolare delle conoscenze grava anche l’onere di provvedere ad un’effettiva e adeguata protezione delle stesse. Nel caso in cui, poi, il partecipante non vi provveda, l’istituzione comunitaria può sostituirsi ad esso, provvedendovi direttamente al posto del contraente, il quale può opporsi solo dimostrando la significativa lesione di suoi interessi (art. 22 del Regolamento 2321/2002/CEE).
Si inserisce nel quadro delle previsioni comunitarie tese ad incentivare la valorizzazione delle conoscenze dei progetti di ricerca, tra le quali è annoverabile anche il software, anche la statuizione di un obbligo contrattuale a carico dei membri di un consorzio progettuale, avente ad oggetto la predisposizione di un Piano di Attuazione Tecnologica (o Technology Implementation Plan: TIP). Esso consiste in un documento congiunto, proveniente da tutti i partner del progetto, ed avente per scopo primario di consentire l’individuazione delle potenzialità industriali e commerciali dei risultati del progetto. Analoga finalità di valorizzazione dei risultati della ricerca è perseguita dalla messa a disposizione, da parte delle istituzioni comunitarie, di strumenti quali il CORDIS Technology Market Place, basato sulla tecnologia. Non occorre spendere molte parole per evidenziare la conflittualità di tali strumenti e disposizioni con la diffusione dei principi e delle licenze tipiche del software libero e del copyleft, sopra esaminate.
6. Finanziamento e sviluppo di progetti open source. Analisi di alcune politiche
Si è da ultimo trattato l’argomento della politica comunitaria della ricerca, nella quale sono contemplate forme di finanziamento a fondo perduto delle attività di indagine, secondo lo schema della compartecipazione finanziaria ai costi da parte della Commissione Europea. Ebbene, ciò permette di fare qualche considerazione più generale relativa al rapporto tra finanziamento pubblico di progetti di ricerca e copyleft. Ci si domanda, in particolare, se il fatto che un’attività di indagine in campo software sia finanziata con risorse pubbliche renda in qualche modo preferibile l’adozione, con riferimento ai risultati sviluppati, dei modelli distributivi tipici del copyleft. L’approccio comunitario lascerebbe intuire una risposta negativa. Ciò in quanto l’erogazione del denaro della collettività è ivi considerata funzionale non solo al progresso e all’innovazione tecnologica fini a se stessi, ma anche allo sviluppo dell’industria e alla creazione di opportunità occupazionali. Tale conclusione vale soprattutto quando i risultati siano suscettibili di applicazioni industriali e commerciali dirette, come in ipotesi di ricerca applicata. Nel caso, invece, di ricerca di base, sembra preferibile una maggiore adesione all’approccio copyleft, anche in considerazione della scarsa propensione delle industrie ad investire in ambiti insuscettibili di produrre un ritorno economico in tempi brevi.
Si consideri, comunque, che lo sviluppo di software open source avviene prevalentemente secondo meccanismi differenti, rispetto a quelli dei progetti R & D tradizionali finanziati da istituzioni pubbliche o da organismi privati, i quali si attagliano maggiormente, almeno in ambito europeo, alla creazione di software proprietario. Infatti, questi ultimi fanno uso di un approccio centralizzato e a priori, mentre lo sviluppo di software libero è, prevalentemente, di tipo decentrato. L’immagine della cattedrale e del bazar, fornita da Raymond per descrivere i due metodi di sviluppo, è di impatto immediato e rende bene l’idea. Vi era, ed in parte vi è ancora, la diffusa convinzione che software di qualità potesse essere prodotto solo nell’isolamento di pochi programmatori ben collegati tra loro e attentamente coordinati. Lo stile tipico di elaborazione del software libero, invece, assomiglia piuttosto ad un bazar (espressione che richiama l’idea di una comunità caotica e disorganizzata), per le sue dinamiche sciolte e decentrate, rese possibili da Internet.
Ciò non significa, comunque, che un certo grado di organizzazione non sia presente anche nello sviluppo di programmi open source secondo i canoni suoi propri. Infatti, il modello cooperativo di creazione di software, tipico della comunità open source, prevede il coinvolgimento di due gruppi, ossia gli sviluppatori indipendenti e i leader. I primi sono i programmatori che partecipano volontariamente ed attivamente all’implementazione del prodotto attraverso la scrittura di nuovo codice, la correzione degli errori (debugging), la proposta e l’inserimento di nuove funzionalità. I secondi, invece, sono costituiti da un’elite selezionata dalla comunità con criteri meritocratici: essi, grazie alla loro autorità e reputazione, assumono la responsabilità di gestione, coordinamento e controllo del processo di sviluppo. Nella prevalenza di progetti open source sono previsti ruoli ben precisi, i quali vengono distinti in tre figure: Project Manager, Maintainer e Amministratore. Se il primo riveste le funzioni tipiche del capo, ossia coordina i vari gruppi di lavoro, determina scadenze e prende le decisioni di maggiore importanza, il secondo coincide solitamente con la persona che ha avuto l’idea iniziale alla base del software ed è il responsabile del progetto, con svariati compiti. Egli deve avere carisma sufficiente ad attrarre e tenere uniti gli sviluppatori, cercando di evitare il foring, ossia il possibile biforcamento del progetto. L’amministratore, infine, ha un ruolo maggiormente esecutivo e di gestione delle risorse. Tale gruppo di lavoro è di tipo virtuale, con continui ingressi e fuoriuscite dei singoli membri ed è reso possibile dall’esistenza di un’infrastruttura come Internet, in cui i singoli agenti sono in grado di “incontrarsi” in spazi non fisici, quali le mailing list, i newsgroup e i forum di discussione, o, più in generale, nei siti web.
Spostando l’attenzione sulle singole politiche nazionali, si può rilevare che quasi ogni stato appartente all’Unione ha operato nella direzione di favorire la diffusione di software libero. La Francia, decisamente all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo e lo sviluppo di tale tipo di software, ha incentivato la nascita di numerose iniziative su un terreno che già da molti anni è attento al dialogo sociale: basti pensare che già dal 1999 il Ministero della Cultura e della Comunicazione, per evitare elevati costi di aggiornamento e per ottenere un maggiore livello di sicurezza, ha deciso di passare progressivamente a piattaforme open. Questa politica dalla pubblica amministrazione è arrivata ben presto a interessare anche la pubblica istruzione.
Lo stesso tipo di politiche attuate sul suolo francese è stato adottato in altri paesi europei, come in Germania (dove la città di Monaco rappresenta forse uno dei casi di maggiori dimensioni di migrazione di applicazioni desktop verso l’open source nella pubblica amministrazione) e in Spagna (in Extremadura sono stati fatti numerosi sforzi per potenziare il settore delle nuove tecnologie, sviluppando – all’interno di un progetto nato per favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini – una versione adattata di GNU/Linux, chiamata GNU/Linex, adatta a essere installata nelle scuole, nelle piccole e medie imprese e nelle pubbliche amministrazioni). Altrove, anche se non sono ancora state poste in essere vere e proprie politiche, la discussione sui vantaggi dell’open source è vivace. In Danimarca il Ministero per la scienza, la tecnologia e l’innovazione ha indicato come suo principale obiettivo quello di ottenere il massimo beneficio dall’investimento valutandolo in termini di tipo di software, competitività, indipendenza e libertà di scelta, interoperabilità e flessibilità. In Gran Bretagna un documento pubblicato dall’ufficio governativo per il commercio, ha stabilito che l’open source viene considerato alla pari del software proprietario e i contratti devono essere valutati sulla base del rapporto costi/benefici. Analoghe dichiarazioni provengono dalla agenzia della pubblica amministrazione svedese, che ha condotto uno studio di fattibilità riguardante il software libero, definito equivalente o addirittura migliore dei prodotti commerciali.
Anche in Olanda sono state avviate numerose attività con l’obiettivo di indagare le possibilità di ridurre la dipendenza da fornitori esterni di software, di migliorare la qualità dei sistemi informatici governativi, di ridurre i costi e migliorare lo scambio di dati tra differenti distretti governativi. Altrove si raccomanda la diffusione di piattaforme e strumenti open source nelle scuole come strumento educativo (come in Austria) e si presentano proposte di legge per far trasmigrare le P.A. verso standards aperti (come in Belgio).
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Note:
1 A tale sintetica definizione corrisponde quella, maggiormente articolata, fornita dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che ne evidenzia la natura funzionale: il software è l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni, in qualunque forma o su qualunque supporto, capace, direttamente od indirettamente, di far eseguire o di far ottenere una funzione od un compito o un risultato particolare, per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.
2 La correlativa crescita dell’industria del software e la sua progressiva conquista di spazi di autonomia rispetto a quella dell’hardware, la dimensione economico-sociale degli interessi coinvolti ed il cospicuo impiego di risorse e di investimenti nel settore della ricerca e della produzione di nuovo software, sono tra i fattori alla base della sempre più avvertita necessità di tutela dei programmi per elaboratore, anche e soprattutto sul piano normativo.
3 Tali norme costituiscono trasposizione nell’ordinamento interno della normativa comunitaria, in particolare degli artt. 5 e 6 della Direttiva sulla tutela giuridica del software.
4 Normalmente il computer program rientra in tale categoria in due ordini di ipotesi: la rinuncia esplicita, da parte dell’autore, ai diritti patrimoniali sulla sua opera, e la scadenza della protezione offerta dall’ordinamento ai diritti medesimi.
5 Il primo costituisce una versione gratuita, in cui, alla libertà di copia e di distribuzione si accompagna la limitazione nelle funzionalità e nel periodo di utilizzazione. La logica commerciale sottostante è di stimolare gli utenti, mediante un periodo di prova, all’acquisto a pagamento della versione completa e senza limiti temporali di uso. Il secondo, invece, pur essendo totalmente gratuito e liberamente copiabile ed utilizzabile, si discosta dai programmi liberi in quanto non prevede di regola la diffusione del codice sorgente e non può essere utilizzato, in forza di specifiche clausole contrattuali, per fini di lucro.
6 Sul concetto di standard e su quello, ad esso strettamente collegato, di dipendenza tecnologica, si tornerà in seguito.
7 Un esempio è costituito dall’attenzione riservata in quest’ultimo ambito alla tutela del consumatore, attenzione che non trova riscontro negli ordinamenti di common law.
8 Invero, tale rinnovato vigore del mercato europeo per essere realmente possibile ed efficace richiede, appunto, la combinazione di svariati fattori, non potendo puntare unicamente sul modello open source, nonostante quest’ultimo costituisca un valido strumento per promuovere e diffondere l’innovazione.
9 Il primo è spesso costretto a cambiare prodotto, quando questo non è più supportato dal secondo, e spesso si rendono indispensabili migrazioni verso altre soluzioni o, comunque, la sopportazione di costi notevoli, conseguenti alla strategia commerciale del fornitore.
10 Melvin Kranzberg, co-fondatore della U.S.Society of the History of Technology, era solito affermare che “la tecnologia non è né buona né cattiva. E non è neppure neutrale”.
11 Gli obiettivi di Lisbona sono stati fatti propri anche dall’ONU che, nello stesso anno al Summit di Okinawa, ha creato la Dot Force. Gli obiettivi che sono stati fissati a questo brain trust, una struttura di concertazione informale, formata da un gruppo di esperti, sono essenzialmente tre: elaborare una strategia che tenga conto delle aspettative e delle iniziative già avviate in tema di divario digitale; individuare una strategia che abbia una adeguata sponsorizzazione politica; determinare quali siano le risorse appropriate per realizzare tale strategia. Il piano di azione della DOT Force vuole contribuire al sostegno di strategie nazionali per le economie emergenti, favorire uno sviluppo economico sostenibile, migliorare la connettività, accrescendo l’accesso e abbassando i costi, potenziare lo sviluppo del capitale umano, accrescendo le competenze degli individui, promuovere iniziative finalizzate all’inclusione dei paesi meno sviluppati nella società dell’informazione.
12 In realtà, l’adozione di Microsoft nelle scuole africane non può essere considerata un fatto negativo: qualsiasi operazione che favorisca l’uso dell’informatica e aiuti a superare il divario digitale deve essere guardata di buon occhio, ma il pericolo che la diffusione di un unico sistema operativo generi una situazione di dipendenza è molto alto. Il pericolo che le grandi multinazionali, in un futuro prossimo, “ricattino” questi paesi per fornire loro upgrade ai sistemi operativi diventati di uso comune è un pericolo reale, del quale bisogna tenere conto all’interno del processo di globalizzazione.