Ai sensi dell’art. 70 l.d.a., quando il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera sono effettuati per uso di critica o di discussione bisogna rispettare tre requisiti descritti nella norma: 1) la ragione di critica e di discussione segna il limite dell’utilizzazione e la misura della citazione; 2) assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione dell’opera citata; 3) effettuazione delle menzioni d’uso (del titolo dell’opera, dell’autore e dell’editore) qualora figurino nell’opera riprodotta.
Peraltro, quando le stesse operazioni siano effettuate per scopo di insegnamento o di ricerca scientifica la norma prevede un quarto ed un quinto requisito per l’utilizzazione, che si aggiungono ai precedenti, quello della 4) “finalità illustrativa” e del 5) “fine non commerciale”.
La delimitazione di questi due concetti interessa, sotto il profilo pratico, tutte le riviste giuridiche cartacee e on-line, i siti di servizio giuridici in rete, nonché le redazioni di tutti gli studi legali che forniscono un notiziario o delle news di aggiornamento nei loro siti Web.
Le riviste giuridiche dovrebbero poter contare sui contributi di opere già pubblicate, e richiamate per riassunto o per riproduzione di brani, senza essere esposte a rivendicazioni di diritto d’autore o da parte di riviste concorrenti o degli stessi autori. Questo per l’interesse pubblico alla conoscenza, oltre che per una necessità redazionale letteraria o scientifica.
I due richiamati requisiti sono stati aggiunti con la novellazione della norma ad opera del D.Lgs. 09-04-2003 n. 68 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), che ha sostituito il capo V del titolo I, L. 22 aprile 1941, n. 633, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, con l’attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies.
Dall’esame dei “considerando” della Direttiva troviamo che il fine educativo e di insegnamento è il primo ad essere considerato per le eccezioni o limitazioni al protezione delle opere nell’interesse pubblico dell’apprendimento e della cultura.
Considerando 14: “La presente direttiva dovrebbe promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e d’insegnamento”.
Anche al considerando 34 viene per primo messo in evidenza, per le stesse eccezioni o limitazioni, lo “scopo didattico e scientifico”, e solamente al considerando 42 viene detto che “Nell’applicare l’eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l’apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell’attività in questione dovrebbe essere determinata dall’attività in quanto tale”.
Lo scopo non commerciale viene indicato all’art. 5 della Direttiva unicamente quale criterio di giustificazione di una possibile citazione parziale della fonte e del nome dell’autore nelle utilizzazioni per uso didattico o di ricerca scientifica (“… sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito”).
Sembra che la finalità illustrativa, nella nostra norma interna, si ponga allora quale specificazione della prescrizione circa lo scopo di insegnamento, limitando l’ambito di applicabilità della norma a quelle ipotesi in cui l’utilizzazione sia funzionale ad esporre, o “illustrare”, il pensiero dell’autore dell’opera originaria, focalizzando quindi sempre il contenuto dell’eccezione sull’uso didattico.
Può avere tuttavia una finalità illustrativa anche una riproduzione intesa ad esemplificare lo stile dell’autore[1] o i presupposti estetici, culturali, politici o religiosi dell’epoca in cui è vissuto[2].
Il tenore letterale della norma sembra non lasciare dubbi sulla possibilità di riprodurre solamente “brani o parti di opere”, o al massimo di effettuare citazioni riassuntive dell’intera opera (il “riassunto”, menzionato dalla norma espressamente, non può che essere una forma di citazione costituita da un’elaborazione per sintesi dell’opera richiamata).
Tuttavia troviamo in dottrina chi sostiene, valorizzando il requisito dell’assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione dell’opera citata, la possibilità di citazioni integrali dell’opera dell’ingegno quando non si pongano in concorrenza con i diritti di utilizzazione dell’opera, altrimenti rimarrebbero escluse da ogni possibilità di citazione fatta solo per finalità di pubblico interesse quali appunto la critica, l’insegnamento e la discussione, tutte le opere letterarie brevi e tutte le opere delle arti figurative[3].
Lo scopo di insegnamento e di ricerca scientifica rafforzerebbe tale conclusione nell’attuale società basata sulla condivisione del sapere in tutti i campi grazie ad Internet.
Ci sembra che il divieto di compiere attività concorrenziali rispetto all’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore costituisce il precetto fondamentale, insieme a quello sull’uso didattico o scientifico, per le utilizzazioni consentite ex art. 70 l.d.a., e vale come criterio generale per la valutazione della liceità di comportamento del riproduttore.
Tale divieto opererà come limite non solo nei casi di riproduzione totale ma anche nei casi di riproduzione parziale, poiché il perseguimento delle finalità di cui alla norma non giustificherà, di per sé solo, la riproduzione.
Ciò che pone maggiori problemi di interpretazione è l’ultimo requisito dell’assenza di fini commerciali dell’utilizzazione dell’opera richiamata ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ovviamente lo scopo di insegnamento e la finalità illustrativa non possono essere vanificati solamente per il fatto che la citazione sia fatta nel contesto di un’opera immessa sul mercato a pagamento, essendo questa l’ipotesi normale di tutta l’editoria giuridica e didattica, ad iniziare dalle pubblicazioni per l’insegnamento scolastico e poi universitario[4].
La ratio della prescrizione è di evitare che la citazione venga fatta surrettiziamente in modo da lucrare su uno scritto violandone i diritti di utilizzazione economica dello stesso ed entrando in concorrenza con il diritto dell’autore a trarre profitto dalla propria creazione.
Questa considerazione ci aiuta allora a risolvere la questione se i contributi “di seconda mano” e le citazioni nelle riviste giuridiche rientrino nell’ “uso di critica e discussione” (prima parte del comma 1 art. 70), nel qual caso non si pone l’ulteriore requisito del fine non commerciale, oppure se gli stessi contributi abbiano valenza di insegnamento o di ricerca scientifica; e in questo caso, presentandosi l’ulteriore requisito, occorrerebbe una precisazione del concetto di “fine commerciale”.
In realtà il fine non commerciale quale elemento discriminante tra il consentito ed il non consentito può rilevare solo con riferimento ad utilizzazioni dell’opera altrui che non abbiano un’incidenza economica in danno dei diritti del titolare dei diritti di utilizzazione (si pensi a citazioni di opere ciclostilate in dispense gratuite per gli studenti di un corso universitario); qualora invece l’economicità dell’utilizzazione risieda nel fatto stesso dell’attività svolta (editoria giuridica) e della forma con cui è svolta (riviste e libri), il “fine non commerciale” non è più in grado, come elemento soggettivo, di stabilire i confine tra lecito ed illecito.
Resta e vale sempre cioè il criterio della “concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”, che dovrà essere accertato in base alle caratteristiche oggettive dello scritto, per quanto le citazioni siano compiute nei limiti delle finalità e degli usi previsti dalla norma[5].
Centrale appare allora la prescrizione, nel contesto della norma in commento, riferita alle libere utilizzazioni, “nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.
La prescrizione può valere come criterio generale per le eccezioni e le limitazioni di cui agli art. da 65 a 71-decies l.d.a.: il carattere commerciale dell’utilizzazione e l’impatto che la stessa può avere sul mercato, attuale e potenziale, dell’opera protetta, è elemento determinante nella verifica se l’utilizzazione possa considerarsi libera o non costituisca invece violazione del diritto d’autore.
Le attività di riproduzione sono liberalizzate dall’art. 70 solamente “nei limiti giustificata da tali fini”: di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica, vale a dire in una misura ragionevolmente necessaria alla realizzazione di tali fini. E allora la norma appare come puntuale espressione del principio generale di proporzionalità sancito dall’art. 10 della Convenzione (Atto di Parigi del 1970) per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, meglio nota come Convenzione di Berna[6], e ripreso nella disciplina comunitaria delle eccezioni e limitazioni dall’art. 5 comma 5 della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione[7].
Il requisito, sottolineato dalla norma comunitaria, del “non contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera” citata vale ad assorbire nella nozione di concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera gli elementi soggettivi di cui alla norma in commento, i quali devo essere intesi come indicazioni al giudice, che dovrà tener conto della particolare finalità perseguita dal riproduttore nella valutazione della liceità del suo comportamento, in un’ottica di tolleranza quando si debba venire incontro ad interesse di elevato ordine sociale come quello della condivisione del sapere.
Solamente quando il riassunto, la citazione o la riproduzione costituiscano presso il pubblico – per estensione o per difetto di reale autonomia dell’opera citante dall’opera citata – dei prodotti succedanei alla creazione originaria (nel senso che il pubblico, leggendo il riassunto o la citazione possa fare a meno di acquistare l’opera originale, o le sue utilizzazioni derivate), l’utilizzazione dovrà ritenersi illecita.
E in questa ottica interpretativa l’assenza del “fine commerciale” appare pletorico nella formulazione della norma, essendo irrilevante, almeno nelle normali diffusioni editoriali, quando si accerti che la concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera si sia oggettivamente realizzata.
Note:
1 M. FAZZINI, Diritto d’autore e tutela del diritto d’autore, in Dir. Inf. 1993, 101; GRECO– VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, ed. UTET, 171; e in giurisprudenza v. in particolare App. Milano 21. 3.2000, in AIDA 00, 930 s., con nota di P. G., sulla riproduzione, dichiarata illecita, di interi brani di una biografia di don Gnocchi per finalità illustrative.
2 M. CARTELLA, Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui, in Riv. Dir. Ind., I, 1980, 409. Può valere come criterio generale l’individuazione dello scopo di “critica”: L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere nella pubblicità, in AIDA, 1994, 76, sostiene, a proposito dell’uso dell’opera pubblicitaria, che esso è liberalizzato dall’art. 70 l.d.a. quando è oggettivamente finalizzato ad esprimere “opinioni” protette dagli art. 21 e 33 cost.
3 R. VALENTI, nota a T. Milano 10. 2.2000, in AIDA 00, 886; M. FAZZINI, op. cit., 104; G. BONOMO, Note in tema di utilizzazioni libere ex art. 70 l.d.a., in Il Mondo Giudiziario, 25/2001, 286, in cui viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale, che sottolinea l’elemento della parzialità della riproduzione, e quello dottrinario, che dà rilevanza invece all’elemento finalistico (di critica, discussione o insegnamento) della disposizione.
4 L.C. UBERTAZZI, op. cit., 77, il quale sottolinea come l’art. 70 non limita espressamente l’utilizzazione libera alle sole ipotesi di citazione nel contesto di attività gratuite; mentre la regola del secondo comma relativa alle antologie postula un caso socialmente tipico di riproduzione destinata alla vendita. Dunque un’interpretazione che limitasse l’applicazione della norma alla sola citazione nel contesto di attività gratuite ne proporrebbe una lettura ingiustificatamente restrittiva.
5 Ci sia consentito richiamare in proposito ancora il nostro scritto (G. BONOMO, op. cit.), in cui si spiega come, mentre la “citazione” ha un carattere infratestuale per definizione, nel caso di riproduzione di “brani o parti” dell’opera il requisito della non concorrenzialità deve essere maggiormente verificato in concreto: la riproduzione non deve cioè creare una neppur potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
6 Art. 10.1.: “Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
7 Art. 5.5.: “Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinti casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.