LA NOZIONE DI “ESTRAZIONE” DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DI DATI: COMMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 9 OTTOBRE 2008.
di Silvana Morella
La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata a favore di un’interpretazione ampia della nozione di “estrazione” del contenuto di una banca dati, così come definita dall’art. 7 della direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati1. La Corte ha infatti stabilito che il prelievo, anche manuale, di contenuti di una banca dati può costituire estrazione vietata.
La sentenza è stata emessa il 9 ottobre 2008 (procedimento C-304/07), a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte da parte del Bundesgerichtshof tedesco, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE.
La domanda, che verteva sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a) della Direttiva2, è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Directmedia Publishing GmbH e l’Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo, in seguito alla commercializzazione da parte della prima di una raccolta di poesie realizzata sulla base di un elenco di liriche (che prende il nome di “Antologia di Friburgo”) stilato dal sig. Knoop, docente presso il predetto istituto universitario.
Tale antologia conteneva le 1.100 poesie più significative della letteratura tedesca afferenti al periodo storico compreso tra il 1720 ed il 19333.
Per il completamento dell’opera sono stati necessari circa due anni e mezzo, i cui costi sono stati sopportati dall’Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo.
La questione è sorta nel momento in cui la società Directmedia ha distribuito nel 2002 un CD-ROM contenente 1.000 poesie.
Delle poesie contenute nel CD-ROM, 876 risalgono al periodo storico preso in considerazione dal sig. Knopp, e dunque ben 856 di queste poesie sono citate anche nell’Antologia di Friburgo.
Per la redazione del proprio CD-ROM la società Directmedia si è ispirata pertanto al suddetto elenco. Essa ha però tralasciato l’inserimento di alcune poesie in esso contenute, ne ha aggiunte altre, e per ciascuna di esse ha esaminato criticamente la scelta operata dal sig. Knoop. Quanto al testo stesso di ogni poesia, la Directmedia lo ha estratto da proprie fonti informatiche.
Di qui l’azione inibitoria e risarcitoria promossa dal sig. Knoop (in veste di autore della raccolta) e dall’Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo contro la società Directmedia.
Il giudice adito in primo grado ha accolto la domanda attorea.
La società Directmedia, in seguito al rigetto del suo appello, ha proposto ricorso per Cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof. Tuttavia, detto ricorso è stato respinto.
Poiché le disposizioni di diritto tedesco che disciplinano la tutela del costitutore di una banca di dati (di cui l’Albert-Ludwigs-Universität ne ha denunciato la violazione) costituiscono la trasposizione della Direttiva, il giudice del rinvio ha ritenuto che la soluzione della controversia tra la Directmedia e la suddetta università dipendesse dall’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva medesima.
Occorreva dunque verificare se nella nozione di «estrazione», definita ai sensi del suddetto articolo, rientrava l’operazione consistente nel prelevare elementi di una banca dati inserendoli in una nuova banca, a seguito di una consultazione meramente visiva della prima e di una scelta soggettiva degli elementi da parte dell’autore dell’operazione, oppure se essa afferiva ad un’attività di copiatura materiale di un insieme di elementi.
In primis, si precisa che l’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop costituisce una «banca di dati» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della Direttiva, ovvero «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».
Si precisa inoltre che l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, che ha finanziato i costi di compilazione del suddetto elenco, può godere della tutela conferita dal diritto sui generis prevista dalla Direttiva, in considerazione del fatto che l’investimento destinato alla raccolta, alla verifica e alla presentazione del contenuto di tale elenco, che ammonta a euro 34.900, è da considerarsi «rilevante» ai sensi dell’art. 7, n. 14.
Si ricorda inoltre che la disposizione di cui all’art.7, n. 5, consente al costitutore di una banca dati di opporsi alle operazioni di estrazione ripetute e sistematiche relative ad una parte non sostanziale del contenuto della stessa, operazioni che, per il loro effetto cumulativo, condurrebbero alla ricostituzione – senza autorizzazione del costitutore – della banca di dati nel suo insieme o almeno di una parte sostanziale della stessa, e che danneggerebbero gravemente l’investimento del costitutore, al pari delle operazioni di estrazione di cui all’art. 7, n. 1.
Dal momento che la nozione di estrazione è utilizzata in diverse disposizioni dell’art. 7, occorre quindi interpretarla nel contesto generale di tale articolo.
A tal riguardo è opportuno precisare che nelle intenzioni del legislatore comunitario vi è la volontà di ricomprendere in tale nozione operazioni che lascino sussistere sul suo supporto iniziale la banca dati o la parte di essa oggetto del trasferimento.
Tale ampia accezione della nozione di estrazione è inoltre avvalorata dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante la creazione di un diritto sui generis. Dal testo stesso dell’art. 7, n. 2, lett. a), della Direttiva emerge infatti che la detta nozione non dipende dalla natura e dalla forma della modalità operativa utilizzata.
Il criterio decisivo risiede dunque nell’esistenza di un’operazione di «trasferimento» di tutto o di parte del contenuto della banca dati in questione su di un altro supporto. Un trasferimento di questo genere presuppone quindi che tutto o in parte il contenuto di una banca di dati si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca dati originaria. In tale contesto, ai fini della valutazione della sussistenza dell’atto di «estrazione» ai sensi dell’art. 7, è indifferente che il trasferimento si basi su un procedimento tecnico di copiatura.
Come sostenuto dalla Albert-Ludwigs-Universität, la riproduzione del contenuto di una tale banca dati, quand’anche manuale, su un altro supporto corrisponde alla nozione di estrazione allo stesso modo di uno scaricamento o di una fotocopia.
A ulteriore conferma di un’interpretazione svincolata da criteri di ordine formale, tecnico o materiale (come visto per la definizione di banca di dati), si pongono i Consideranda 14 e 21. Nello specifico, l’uno, afferma che «occorre estendere la tutela concessa dalla Direttiva alle banche di dati non elettroniche»; l’altro, presume che la tutela prevista non imponga che le materie contenute nella banca dati «siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata».
È dunque irrilevante che il trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata dia luogo ad una disposizione degli elementi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria.
Come emerge dal 38° Considerando, un’operazione di copiatura non autorizzata, accompagnata da un adattamento del contenuto della banca di dati copiata, rientra nelle operazioni contro le quali la suddetta direttiva intende tutelare il costitutore di tale banca mediante la creazione del diritto sui generis5. Non è quindi sostenibile che nella nozione di estrazione rientrino solo le operazioni che consistono nel riprodurre meccanicamente (senza adattamenti) il contenuto di una banca di dati.
Secondo la Corte, inoltre, da una lettura combinata dei nn. 1 e 5 dell’art. 7 della Direttiva si evince che tale nozione non dipende dall’entità del trasferimento del contenuto di una banca dati tutelata, poiché, in virtù di tali disposizioni, il diritto sui generis tutela il costitutore di una banca dati non soltanto dalle operazioni di estrazione relative alla totalità del contenuto della sua banca di dati tutelata o ad una parte sostanziale di esso, ma anche, a determinate condizioni, da quelle operazioni concernenti una parte non sostanziale di tale contenuto6.
Pertanto, la circostanza che gli elementi contenuti nella banca di dati costituita dal sig. Knopp siano stati prelevati ed inseriti in un’altra banca di dati soltanto in seguito ad una valutazione critica e personale compiuta dall’autore dell’operazione di trasferimento (la società Directmedia) risulterebbe sicuramente un caso pertinente al fine di stabilire se tale altra banca di dati possa godere di una delle forme di tutela previste dalla Direttiva.
Tuttavia, l’obiettivo perseguito dall’operazione di trasferimento è anch’esso irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7. Poco importa dunque che l’operazione di trasferimento in questione miri alla costituzione di un’altra banca dati. Del resto, come emerge dal 43° Considerando, il trasferimento della totalità o di una parte del contenuto di una banca di dati su di un altro sopporto (necessario ai fini della semplice visualizzazione su schermo di detto contenuto) costituisce già di per sè un’operazione di estrazione che il titolare del diritto sui generis può subordinare alla propria autorizzazione.
Nel caso di specie la società Directmedia ha rivendicato che il fatto di includere, tra le operazioni che possono essere vietate dal costitutore (nell’esercizio del proprio diritto sui generis), il prelievo di informazioni presenti in tale banca, porterebbe, da un lato, a violare il libero accesso alle informazioni e, dall’altro, a favorire la formazione di monopoli o di abusi di posizione dominante in capo ai costitutori delle banche dati.
Occorre rilevare dunque che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda esclusivamente le operazioni di estrazione e/o reimpiego ai sensi dell’art. 7, e non invece le operazioni di consultazione7.
Naturalmente, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla stessa o riservarne l’accesso a determinati soggetti8, o ancora assoggettare tale accesso a condizioni particolari, per esempio di carattere finanziario.
Nel caso in esame, dalla descrizione dei fatti contenuti nella decisione di rinvio emerge che l’Albert-Ludwigs-Universität, pur opponendosi a operazioni non autorizzate di prelievo degli elementi contenuti nell’Antologia stilata dal sig. Knoop, ha comunque autorizzato i terzi a consultarne il contenuto. Di conseguenza, le informazioni raccolte erano accessibili al pubblico e potevano essere dunque liberamente consultate.
Per quanto riguarda la seconda questione sollevata (quella concorrenziale), il legislatore comunitario si è dimostrato attento al timore che la tutela da parte del diritto sui generis possa essere esercitata in modo tale da favorire monopoli ed abusi di posizione dominante. In questa stessa ottica, l’art. 16, n. 3, della Direttiva impone alla Commissione di redigere relazioni periodiche, destinate a verificare se l’applicazione del diritto sui generis abbia pregiudicato la libera concorrenza tali da giustificare contromisure ad hoc.
Secondo la Corte, dunque, il prelievo di elementi di una banca dati tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra banca dati può costituire «estrazione» ai sensi dell’art. 7, purché il giudice di rinvio stabilisca che tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto9.
NOTE
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, p. 20), di seguito “Direttiva”.
2 L’articolo 7, n. 2, lett. a), recita: «per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».
3La realizzazione dell’elenco di poesie in questione si è basato su una scelta di 14 antologie accuratamente selezionate (a cui è stata aggiunta la raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert che comprende 50 antologie in tedesco). A partire da tali opere, contenenti circa 20.000 poesie, sono state selezionate le liriche citate da almeno tre antologie o almeno tre volte nella raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert. Al fine di consentire il loro utilizzo a fini statistici, i titoli e i versi iniziali delle poesie sono stati uniformati ed è stato poi possibile stilare un elenco riepilogativo. Ricerche bibliografiche hanno consentito successivamente di identificare sia le opere nelle quali le poesie sono state pubblicate sia la rispettiva data di composizione.
4 Al costitutore di una banca di dati viene attribuito il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale (valutata in termini quantitativi o qualitativi) del contenuto della stessa, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo (ancora una volta) qualitativo o quantitativo (v. art. 7, n. 1, dir.).
5 Punto 39 della sentenza 9 ottobre 2008, causa 304/07.
6 Punto 43 della sentenza, cit.
7 Si veda la sentenza del 9 novembre 2004, causa C 203/02, The British Horseracing Board e a., cit., p.to 54.
8 Al riguardo v. sentenza The British Horseracing Board e a., cit., p.to 55.
9 Punto 60 della sentenza in esame.